§ 5.3.1 – L.P. 9 settembre 1953, n. 2.
Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:09/09/1953
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Provincia concede contributi di studio a studenti bisognosi e meritevoli le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un Comune della Provincia. Hanno la preferenza coloro che devono [...]
Art. 2.      Gli interventi finanziari della Provincia possono essere concessi a scolari di scuole medie e superiori, statali e private:
Art. 3.      Le domande sono presentate alla Giunta Provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminate da una apposita commissione, la quale presenta le proprie proposte alla Giunta Provinciale per la [...]
Art. 4.      L'intervento finanziario della Provincia per le finalità della presente legge ha luogo nei limiti di uno stanziamento apposito del bilancio della Provincia. Le norme della presente legge saranno [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.1 – L.P. 9 settembre 1953, n. 2.

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie.

(B.U. 25 settembre 1953, n. 17).

 

     Art. 1.

     La Provincia concede contributi di studio a studenti bisognosi e meritevoli le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un Comune della Provincia. Hanno la preferenza coloro che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio e coloro che appartengono a famiglia numerosa. A parità di condizioni è data la preferenza allo studente la cui famiglia ha la maggiore anzianità di residenza.

 

          Art. 2.

     Gli interventi finanziari della Provincia possono essere concessi a scolari di scuole medie e superiori, statali e private:

     a) in forma di borse di studio:

     da L. 80.000 a L. 100.000 per studenti universitari

     da L. 40.000 a L. 50.000 per alunni delle scuole medie di grado superiore

     da L. 30.000 a L. 40.000 per alunni delle scuole medie di grado inferiore

     b) in forma di contributi "una tantum" fino a L. 10.000 all'anno.

 

          Art. 3.

     Le domande sono presentate alla Giunta Provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminate da una apposita commissione, la quale presenta le proprie proposte alla Giunta Provinciale per la deliberazione. La Commissione è così composta:

     un membro della Giunta Provinciale quale presidente;

     il provveditore agli studi o un suo delegato;

     il vice-provveditore agli Studi per la scuola di lingua tedesca o un suo delegato;

     tre capi di istituto di scuole medie di grado inferiore e superiore proposti dalla categoria;

     funge da segretario un funzionario della Provincia.

     La Commissione è nominata previa deliberazione della Giunta Provinciale con decreto del Presidente della Giunta e resta in carica fino al termine della legislatura in corso.

     Sono esclusi dai benefici di questa legge coloro che godono di altre borse di studio o comunque di altro beneficio finanziario a carico della pubblica amministrazione.

 

          Art. 4.

     L'intervento finanziario della Provincia per le finalità della presente legge ha luogo nei limiti di uno stanziamento apposito del bilancio della Provincia. Le norme della presente legge saranno applicate anche per la utilizzazione di fondi messi a disposizione dalla Regione o da altro Ente pubblico per le medesime finalità.

 

          Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.