Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 10/12/1992 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Comitato di distretto. |
Art. 2. Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. |
Art. 3. Personale. |
Art. 4. Funzionario delegato. |
Art. 5. 1. L'attuazione della presente legge non comporta maggiore spesa a carico del bilancio provinciale. |
Art. 6. Clausola dell'urgenza. |
§ 5.2.59 - L.P. 10 dicembre 1992, n. 43.
"Provvedimenti in favore degli Enti Gestori dei Servizi Sociali".
(B.U. 22 dicembre 1992, n. 52).
Art. 1. Comitato di distretto.
1. Per favorire la funzionalità e la partecipazione della popolazione nella gestione dei servizi sociali gli enti gestori di cui alla
Art. 2. Integrazioni e modifiche alla
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della
"1. I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorziata o mediante delega o subdelega alle comunità comprensoriali istituite ai sensi della
3. Negli articoli 5, comma 4, e 18, comma 2 della
4. Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della
5. Nel comma 2 dell'articolo 20 della
6. Nel comma 1 dell'articolo 23 della
7. Nel comma 3 dell'articolo 24 della
8. Il comma 4 dell'articolo 24 della
"4. I beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizione degli enti gestori dei servizi delegati."
9. Nel comma 1 dell'articolo 33 della
10. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della
11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 33 della
Art. 3. Personale.
1. Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati e dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico -economica acquisita.
Art. 4. Funzionario delegato.
1. Il pagamento delle prestazioni di assistenza economica erogate dagli enti gestori dei servizi sociali avviene mediante funzionario delegato sulla base di specifico regolamento interno dell'ente gestore.
1. L'attuazione della presente legge non comporta maggiore spesa a carico del bilancio provinciale.
Art. 6. Clausola dell'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.