§ 5.1.96 - L.P. 10 aprile 1991, n. 8.
Determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale del servizio sanitario provinciale ai sensi dell'art. 47, comma decimo, della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/04/1991
Numero:8


Sommario
Art. unico.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale delle unità sanitarie locali ed il personale di cui all'art. [...]


§ 5.1.96 - L.P. 10 aprile 1991, n. 8.

Determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale del servizio sanitario provinciale ai sensi dell'art. 47, comma decimo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. 23 aprile 1991, n. 18).

 

     Art. unico.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale delle unità sanitarie locali ed il personale di cui all'art. 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, ai sensi dell'art. 47, comma decimo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è demandata alla disciplina contrattuale a livello provinciale, da stabilirsi con la stessa modalità e con gli stessi effetti come per il personale degli enti locali operante in provincia di Bolzano senza influenza alcuna sulle altre indennità comunque denominate e con specifico riguardo alla disposizione di cui all'art. 1, punto 3, della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9.

     2. [1]

     3. Le parti contraenti a livello provinciale sono quelle fissate nel contratto nazionale. La Giunta provinciale, raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo, ne autorizza la sottoscrizione. Entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accorso, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sono recepite ed emanate le norme, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

     4. Gli importi di volta in volta occorrenti saranno fissati nelle leggi di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 8 della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.