Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 10/04/1991 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. unico. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale delle unità sanitarie locali ed il personale di cui all'art. [...] |
§ 5.1.96 - L.P. 10 aprile 1991, n. 8.
Determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale del servizio sanitario provinciale ai sensi dell'art. 47, comma decimo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(B.U. 23 aprile 1991, n. 18).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale delle unità sanitarie locali ed il personale di cui all'art. 2 della
2. [1]
3. Le parti contraenti a livello provinciale sono quelle fissate nel contratto nazionale. La Giunta provinciale, raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo, ne autorizza la sottoscrizione. Entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accorso, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sono recepite ed emanate le norme, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.
4. Gli importi di volta in volta occorrenti saranno fissati nelle leggi di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 8 della