Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/08/1982 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. 1. I comuni della provincia di Bolzano al posto del vincolo di destinazione per i beni destinati ai servizi igienico-sanitari ai sensi del vigente testo dell'art. 33 della legge provinciale 2 [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 5.1.64 - L.P. 12 agosto 1982, n. 28.
Collaborazione tra Comune e Unità Sanitaria Locale.
(B.U. 24 agosto 1982, n. 39).
1. I comuni della provincia di Bolzano al posto del vincolo di destinazione per i beni destinati ai servizi igienico-sanitari ai sensi del vigente testo dell'art. 33 della
2. Nei comuni fino a 10.000 abitanti i locali vengono assegnati dal comune al medico, anche convenzionato, al quale l'USL affida il servizio per l'igiene e la sanità pubblica nel relativo comune [1].
3. Con l'utilizzo dei locali da parte del medico è connesso l'esercizio delle funzioni di assistenza tecnico-sanitaria da prestare al sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale.
4. Le spese per l'allestimento ad ambulatorio e per la gestione dei locali sono a carico del medico. In zone particolarmente disagiate il comune è autorizzato ad assumersi anche le spese per la gestione dei locali.
5. Nei locali messi a disposizione dal comune il medico può esercitare anche attività ambulatoriale decentrata del distretto sanitario di base.
6. Nei Comuni con più di 10.000 abitanti e in quelli nei quali non sia residente un medico ai sensi del precedente secondo comma i locali predisposti dai comuni vengono utilizzati dall'USL competente per il servizio d'igiene e di sanità pubblica nel relativo comune.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della