§ 5.1.29 – L.P. 23 ottobre 1975, n. 52.
Accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca in sede di esami finali di abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/10/1975
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 5.1.29 – L.P. 23 ottobre 1975, n. 52.

Accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca in sede di esami finali di abilitazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie. Autorizzazione all'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie con titolo conseguito all'estero.

(B.U. 18 novembre 1975, n. 56).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

     [L'istituzione titolare dell'autorizzazione alla gestione delle scuole o dei corsi che abilitano alle professioni ed alle arti sanitarie ausiliarie, deve istituire corsi per l'insegnamento della lingua italiana e tedesca, ai fini indicati dagli articoli precedenti.

     La frequenza di tali corsi è obbligatoria per il conseguimento dell'attestato di conoscenza della seconda lingua, di cui all'art. 3.]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7. [7]

     [Fino alla completa attuazione da parte della Provincia della riforma sanitaria, il fabbisogno di esercenti professioni ed arti sanitarie ausiliarie è determinato dalla Giunta provinciale al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno sulla base dei posti vacanti presso gli enti ospedalieri e gli uffici e servizi sanitari della Provincia, dei Comuni e degli altri enti pubblici operanti nell'ambito provinciale, presso le case di cura private convenzionate con la Provincia a norma dell'art. 24 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, nonché presso enti, associazioni ed altri organismi svolgenti assistenza sanitaria disciplinata dalla legge provinciale e sottoposta alla vigilanza della Provincia.

     Il fabbisogno determinato a norma del comma precedente deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.]

 

          Art. 8. [8]


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 dicembre 1975, n. 56 e abrogato dall’art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.