§ 4.3.12 - L.P. 30 marzo 1988, n. 12.
Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:30/03/1988
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Controllo e vigilanza.
Art. 2.  Comitato provinciale per la vitivinicoltura.
Art. 3.  Nomina e composizione del comitato.
Art. 4.  Aumento delle dotazioni organiche.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.3.12 - L.P. 30 marzo 1988, n. 12.

Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli.

(B.U. 12 aprile 1988, n. 17).

 

     Art. 1. Controllo e vigilanza.

     1. L'Amministrazione provinciale svolge d'accordo con i competenti istituti di vigilanza per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, i compiti ad essa attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, inerenti il controllo e la vigilanza sulla preparazione e sul commercio di prodotti vitivinicoli.

     2. I compiti di cui al primo comma sono svolti dall'ufficio frutti-viticoltura e colture speciali e dal laboratorio chimico provinciale.

 

          Art. 2. Comitato provinciale per la vitivinicoltura.

     E' istituito presso l'ispettorato per l'agricoltura il comitato provinciale per la vitivinicoltura, in seguito chiamato semplicemente comitato, che esercita le seguenti funzioni:

     a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllata" e "controllata e garantita" dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1962, n. 930;

     b) esprimere i pareri obbligatori sulla validità delle domande di riconoscimento delle unità geografiche di competenza dell'Assessorato per l'agricoltura ai sensi della normativa vigente sui vini da tavola con indicazione geografica;

     c) emettere, su richiesta, pareri sulle modalità di svolgimento dei compiti inerenti il controllo e la vigilanza di cui al precedente articolo, nonché sulle iniziative interessanti l'aggiornamento nel settore vitivinicolo.

 

          Art. 3. Nomina e composizione del comitato.

     1. Il comitato di cui al precedente articolo è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina.

     2. Esso è composto:

     a) dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, che lo presiede;

     b) da un rappresentante designato dal Consorzio delle cantine sociali altoatesine Soc. coop. a r.l.;

     c) da un rappresentante designato dall'Unione vino altoatesina Soc. coop. a r.l.;

     d) da due rappresentanti designati dalle associazioni professionali di agricoltori maggiormente rappresentative;

     e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei maestri cantinieri sudtirolesi;

     f) da un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, designato dall'assessore competente in materia;

     g) da un funzionario della Ripartizione provinciale laboratori provinciali, designato dall'assessore competente per la sanità;

     h) da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura [1] .

     3. Funge da segretario un funzionario dell'ufficio frutti-viticoltura e colture speciali.

     4. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino [2] .

     5. il comitato è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

     6. Le deliberazioni del comitato sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

     7. Per ciascun altro membro effettivo del comitato la Giunta provinciale nomina un membro supplente, designato dall'organismo, al quale compete, ai sensi del secondo comma del presente articolo, la designazione del membro effettivo.

     Il membro supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico di quello del membro effettivo.

     8. Ai componenti del comitato, in quanto spettino, per ogni seduta sono corrisposti i compensi ed i trattamenti di missione secondo le condizioni ed i limiti di cui alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 4. Aumento delle dotazioni organiche.

     1. Le dotazioni organiche del ruolo amministrativo di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sono, per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 1 della presente legge, aumentate di un posto rispettivamente nella IV e nella VI qualifica funzionale.

 

          Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura della maggiore spesa per il funzionamento del comitato di cui all'art. 3 della presente legge, valutata in lire 1 milione all'anno, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1988, che presenta la disponibilità occorrente, e con appositi stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

     2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'art. 4 della presente legge, valutate in lire 30 milioni per l'anno 1988 ed il lire 60 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede:

     a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 30 milioni del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per il biennio 1989-90, con una quota dello stanziamento previsto per lo stesso periodo alla sezione 1 - settore 1.2 - lett. b.1) del bilancio pluriennale 1988-90;

     c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

     3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.