§ 4.3.4 - L.P. 17 maggio 1976, n. 11.
Passaggio del personale dell'ENALC (Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio) alla Provincia Autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:17/05/1976
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Il personale direttivo ed insegnante dell'ENALC (Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio) che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. [...]
Art. 2.      Al personale insegnante dell'ENALC, trasferito alla Provincia di Bolzano con decreto ministeriale indicato nel precedente art. 1 e che abbia ricevuto un incarico d'insegnamento dalla Provincia [...]
Art. 3.      Per il personale non insegnante dell'ENALC, trasferito alla Provincia di Bolzano ai sensi della normativa e con le modalità indicate all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui ai successivi [...]
Art. 4.      Il personale rivestente la qualifica di primo segretario, segretario, prima archivista, applicato aggiunto di segreteria o governante unico presso l'ente di provenienza è inquadrato, con [...]
Art. 5.      Il personale rivestente la qualifica di usciere capo, guardarobiere, portiere di notte, cameriere, facchino, lavapiatti o lavandaio presso l'ente di provenienza, è inquadrato nella qualifica [...]
Art. 6.      Il personale rivestente la qualifica di operaio specializzato presso l'ente di provenienza è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 1974, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del [...]
Art. 7.      Nei riguardi del personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge il servizio prestato presso l'ente di provenienza e quello reso alle dipendenze della Provincia è [...]
Art. 8.      L'inquadramento del personale contemplato nella presente legge è effettuato in soprannumero alle dotazioni dell'organico dei rispettivi ruoli. La posizione sopranumerica di detto personale [...]
Art. 9.      La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è valutata in Lire 80 milioni annue.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.3.4 - L.P. 17 maggio 1976, n. 11.

Passaggio del personale dell'ENALC (Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio) alla Provincia Autonoma di Bolzano.

(B.U. 1 giugno 1976, n. 24).

 

     Art. 1.

     Il personale direttivo ed insegnante dell'ENALC (Ente Nazionale Addestramento Lavoratori del Commercio) che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, è stato trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale del 13 febbraio 1975, è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 1974, nei ruoli del personale della formazione professionale provinciale, secondo la corrispondenza di qualifica risultante dal quadro sottindicato:

Qualifica ENALC

Qualifiche provinciali dei ruoli della formazione professionale

Vice direttore, reggente la direzione

Direttore

Insegnante diplomato

Insegnante diplomato

Capo ricevimento1° maitre(istruttore tecnico di sala)Capo cuoco(istruttore tecnico di cucina)

Insegnante tecnico

2° maitre(aiuto istruttore tecnico di sala)Cuoco capo partita(aiuto istruttore tecnico di cucina)Cuoco di famiglia(con assistenza in cucina)

Assistente

 

          Art. 2.

     Al personale insegnante dell'ENALC, trasferito alla Provincia di Bolzano con decreto ministeriale indicato nel precedente art. 1 e che abbia ricevuto un incarico d'insegnamento dalla Provincia nell'anno scolastico 1974-75, è conferito dal 1° ottobre 1975 un incarico a tempo indeterminato presso la formazione professionale provinciale, anche se il personale stesso non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

 

          Art. 3.

     Per il personale non insegnante dell'ENALC, trasferito alla Provincia di Bolzano ai sensi della normativa e con le modalità indicate all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 4.

     Il personale rivestente la qualifica di primo segretario, segretario, prima archivista, applicato aggiunto di segreteria o governante unico presso l'ente di provenienza è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 1974, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale del personale non insegnante addetto all'istruzione statale ed alla formazione professionale provinciale, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche. Dalla data di soppressione di detto ruolo, operata ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, detto personale è trasferito nei ruoli del personale dell'istruzione pubblica provinciale e della formazione professionale provinciale istituiti con l'art. 4 di quest'ultima legge provinciale, in relazione al gruppo linguistico di appartenenza.

 

          Art. 5.

     Il personale rivestente la qualifica di usciere capo, guardarobiere, portiere di notte, cameriere, facchino, lavapiatti o lavandaio presso l'ente di provenienza, è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria dei ruoli di cui all'art. 4, con le medesime decorrenze e modalità ivi indicate.

 

          Art. 6.

     Il personale rivestente la qualifica di operaio specializzato presso l'ente di provenienza è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 1974, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del ruolo speciale provinciale dei servizi tecnici ed è utilizzato in servizi inerenti alla qualifica attribuita.

 

          Art. 7.

     Nei riguardi del personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge il servizio prestato presso l'ente di provenienza e quello reso alle dipendenze della Provincia è riconosciuto ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, come segue:

     a) servizio di ruolo: in misura intera;

     b) servizio a tempo indeterminato: in misura del 75%;

     c) servizio a tempo determinato: in misura del 50%.

 

          Art. 8.

     L'inquadramento del personale contemplato nella presente legge è effettuato in soprannumero alle dotazioni dell'organico dei rispettivi ruoli. La posizione sopranumerica di detto personale permarrà anche in caso di promozioni a qualifiche superiori e fino a quando con successiva legge provinciale non sarà stato altrimenti disposto.

 

          Art. 9.

     La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è valutata in Lire 80 milioni annue.

     Alla copertura dell'onere di Lire 80 milioni per l'anno scolastico 1975-76 a carico dell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con le disponibilità di bilancio stanziate ai cap. 431 e 436 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente, che sono comprensive del suddetto fabbisogno di spesa trattandosi di onere già a carico della Provincia quale contribuzione all'ENALC fino all'anno scolastico 1973-74 e quale spesa diretta per il personale in base agli incarichi conferiti per l'anno scolastico 1974-75 in forza delle preesistenti disposizioni di legge nell'ambito dell'istruzione professionale degli apprendisti e dell'addestramento professionale dei lavoratori.

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.