Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 18/10/1995 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera b) del comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 è sostituita dalla seguente: |
§ 4.2.59 - L.P. 18 ottobre 1995, n. 21.
Integrazione alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, concernente Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche".
(B.U. 7 novembre 1995, n. 51).
1. La lettera b) del comma primo dell'art. 3 della
"b) i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore - in valore attuale - alle agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto delle modalità di utilizzo di cui alla lettera a) dell'art. 6."