Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 09/07/1992 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio delle attribuzioni delegate in materia dell'alimentazione. |
Art. 2. Passaggio dei beni. |
§ 4.1.65 – L.P. 9 luglio 1992, n. 28. [1]
Assunzione di compiti in materia dell'alimentazione e passaggio dei beni del soppresso Ispettorato provinciale dell'alimentazione.
(B.U. 28 luglio 1992, n. 31).
Art. 1. Esercizio delle attribuzioni delegate in materia dell'alimentazione.
1. L'amministrazione provinciale, in conformità a quanto disposto nell'art. 1 del
2. Fino a quando non sarà provveduto al riordino degli uffici provinciali ai sensi della
a) i compiti in materia di rilevazione e di controllo dei dati sul fabbisogno alimentare sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per l'agricoltura;
b) i compiti in materia di promozione e di orientamento dei consumi alimentari sono attribuiti ad un ufficio della ripartizione competente per la sanità.
Art. 2. Passaggio dei beni.
1. Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'amministrazione statale, presso il quale il soppresso ispettorato provinciale dell'alimentazione ha svolto la sua attività nel territorio provinciale, alla Provincia autonoma di Bolzano, l'amministrazione provinciale subentra ai sensi dell'art. 3 del
[1] Legge abrogata dall’art. 33 della