§ 41.7.159 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 511.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di promozione e orientamento dei consumi alimentari, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/11/1987
Numero:511


Sommario
Art. 1.      1. L'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, [...]
Art. 2.      1. Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione sono trasferiti alle rispettive province di Trento e Bolzano.
Art. 3.      1. Il trasferimento degli uffici, di cui al comma 1 dell'art. 2, comporta la successione delle province allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed [...]
Art. 4.      1. Lo Stato si avvale della collaborazione delle province di Trento e Bolzano per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, anche ai sensi del disposto [...]


§ 41.7.159 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 511.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di promozione e orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli.

(G.U. 18 dicembre 1987, n. 295)

 

     Art. 1.

     1. L'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, è delegato, nell'ambito del proprio territorio, alle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione sono trasferiti alle rispettive province di Trento e Bolzano.

     2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli ispettorati stessi ha diritto di chiedere il trasferimento alle rispettive province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici.

     3. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

     4. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     5. Fino al passaggio nei ruoli provinciali, il personale di cui al comma 2 conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province.

     6. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in relazione all'inquadramento del personale che verrà trasferito ai sensi del comma 2, gli ispettorati provinciali dell'alimentazione di Trento e di Bolzano continueranno ad esercitare, quali organi delle province, le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore.

     7. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2 viene soppressa la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

 

          Art. 3.

     1. Il trasferimento degli uffici, di cui al comma 1 dell'art. 2, comporta la successione delle province allo Stato nei diritti e negli obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi arredi.

     2. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti e degli obblighi ad essi inerenti sarà fatta constare con verbali di consegna redatti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in contraddittorio tra i rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e delle finanze, da una parte, ed un rappresentante della provincia interessata, dall'altra.

 

          Art. 4.

     1. Lo Stato si avvale della collaborazione delle province di Trento e Bolzano per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.