§ 4.1.11 – L.P. 26 agosto 1972, n. 21.
Ulteriore finanziamento della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:26/08/1972
Numero:21


Sommario
Art. unico.      L'importo di lire 350 milioni indicato all'art. 5 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è aumentato, a partire dall'esercizio finanziario 1972, di lire 33 milioni.


§ 4.1.11 – L.P. 26 agosto 1972, n. 21.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(B.U. 26 settembre 1972, n. 44).

 

     Art. unico.

     L'importo di lire 350 milioni indicato all'art. 5 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è aumentato, a partire dall'esercizio finanziario 1972, di lire 33 milioni.

     Per il finanziamento delle spese di cui al precedente comma è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di Lire 33 milioni da assumere al tasso non superiore al 9,50% e da estinguere in non meno di dieci anni.

     All'onere di lire 1.800.000 corrispondente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo di cui al precedente comma si provvede per l'anno in corso mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

     Alla maggiore spesa di L. 1.800.000 prevista per gli esercizi successivi al 1972 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito dell'imposta di R.M. devoluta alla Provincia in base allo Statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello Statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.