§ 4.1.10 – L.P. 20 febbraio 1970, n. 4.
Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/02/1970
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Per agevolare l'assunzione dei masi chiusi da parte di coltivatori diretti aventi diritto in base alle norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 [...]
Art. 2.      Possono beneficiare del contributo di cui alla presente legge gli assuntori di masi chiusi per successione legittima o testamentaria oppure per atti tra vivi, purché in quest'ultimo caso [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La concessione del contributo sui mutui contratti è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste cui è demandata [...]
Art. 5.      Nel bilancio provinciale è costituito annualmente un fondo per l'attuazione della presente legge. Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia, ma [...]
Art. 6.      Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche a favore di coloro i quali potevano beneficiare del concorso negli interessi ai sensi della legge provinciale 6 agosto 1963, [...]
Art. 7.      1. Del contributo possono usufruire anche coloro per i quali a partire dalla data 1° luglio 1968 esistevano i presupposti richiesti dall'art. 2, secondo comma, della presente legge.
Art. 8.      Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10.


§ 4.1.10 – L.P. 20 febbraio 1970, n. 4.

Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(B.U. 10 marzo 1970, n. 10).

 

     Art. 1.

     Per agevolare l'assunzione dei masi chiusi da parte di coltivatori diretti aventi diritto in base alle norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 1962, n. 8, la Provincia è autorizzata a concedere con le modalità e nella misura di cui alla presente legge un contributo annuo costante sui mutui contratti dai suddetti presso istituti di credito, comprese le Casse rurali.

     Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti le persone le quali ricavano il loro reddito principale dalla lavorazione della terra.

     I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla Giunta provinciale qualora entro cinque anni dall'assunzione del maso vengano meno volontariamente alla qualifica di coltivatori diretti. Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano già trascorsi cinque anni, cessa il pagamento dei contributi residui [1].

 

          Art. 2.

     Possono beneficiare del contributo di cui alla presente legge gli assuntori di masi chiusi per successione legittima o testamentaria oppure per atti tra vivi, purché in quest'ultimo caso appartengano alle prime tre categorie indicate nell'art. 18 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, i quali entro il periodo di un anno dall'intavolazione del diritto di proprietà del maso al proprio nome, presentino domanda alla Giunta provinciale, indicando l'istituto di credito presso il quale desiderano che venga acceso il mutuo.

     Possono inoltre beneficiare del contributo coloro i quali all'atto dell'assunzione erano coeredi ed hanno acquistato successivamente il maso dall'assuntore dello stesso. In questi casi il contributo può essere concesso solo in quanto l'assuntore del maso abbia contratto un mutuo agevolato ai sensi della presente legge e per la durata necessaria per l'estinzione dello stesso. Comunque, non è ammissibile il contributo per due mutui contemporaneamente.

     La disposizione di cui al primo comma di quest'articolo si applica tuttavia a coloro i quali essendo tenuti all'integrazione della quota riservata ai legittimari, entro due anni dalla data della sentenza passata in giudicato sull'azione di riduzione o dalla data dell'avvenuta conciliazione extra-giudiziale presenteranno domanda alla Giunta provinciale per ottenere il contributo.

     Qualora l'ammontare del mutuo superi la somma di lire 70 milioni, per l'importo superante detta somma non può essere concesso nessun contributo [2].

     Ad assuntori di masi chiusi che assumano il maso per atto tra vivi non può essere concesso alcun contributo per la somma eccedente l'importo di lire 30 milioni, se al momento dell'assunzione, a prescindere dall'assuntore o dal coniuge del dante causa, non ci siano altri eredi necessari [3].

     La Giunta provinciale può adeguare gli importi di cui al presente articolo alla variazione del valore monetario [4].

 

          Art. 3. [5]

     Il contributo costante per mutui ai sensi dell'art. 1 sarà concesso per un periodo massimo di 15 anni fino ad un importo del 5,5% sui mutui contratti. L'ammontare del contributo è stabilito con riguardo alla redditività dell'azienda agricola e con riguardo al numero degli eredi cedenti da liquidare.

     Alle aziende agricole di montagna può essere concesso un contributo costante fino al 6,5% sui mutui contratti. Ai sensi della presente legge si intendono per aziende agricole di montagna quelle aziende nelle quali per ragioni climatiche, per la situazione delle comunicazioni esterne ed interne oppure l'inclinazione del sito, esistono condizioni particolarmente gravose di vita e di produzione. I criteri secondo i quali sarà da accertare l'esistenza di queste condizioni saranno determinati con regolamento di esecuzione.

     Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

     La Giunta provinciale è autorizzata ad emendare adeguatamente i limiti massimi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, qualora venga diminuito o aumentato il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito.

 

          Art. 4.

     La concessione del contributo sui mutui contratti è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste cui è demandata l'istruttoria delle domande in ordine al possesso dei requisiti, al soddisfacimento di eventuali obblighi, al valore effettivo del maso e delle modalità stabilite dall'istituto di credito per l'accensione del mutuo. La determinazione del valore effettivo del maso assunto avviene in base ad una stima eseguita per incarico dell'Assessore competente da impiegati del ruolo speciale dei servizi agrari della carriera direttiva o di concetto oppure da un esperto in materia agraria iscritto nell'elenco ufficiale di cui all'art. 25/b, primo comma della legge provinciale 23 ottobre 1959, n. 10 [6].

     Qualora risulti che i capitali mutuati o parte di essi siano stati impegnati a scopo diverso da quello contemplato nella presente legge, il contributo sarà revocato ed il concessionario tenuto a restituire l'importo corrispondente al contributo già goduto. Non può usufruire dei benefici a norma della presente legge chi ottiene altri contributi previsti da leggi statali o regionali per l'acquisto della proprietà fondiaria.

     In caso di estinzione anticipata del mutuo il beneficiario può chiedere la liquidazione delle rimanenti rate costanti posticipate di contributo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dall'assunzione del mutuo e che il richiedente sia ancora in possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo stesso [7].

 

          Art. 5.

     Nel bilancio provinciale è costituito annualmente un fondo per l'attuazione della presente legge. Le somme eventualmente non impiegate nei singoli esercizi finanziari non vanno in economia, ma possono essere utilizzate negli esercizi successivi. Per l'anno 1969 tale fondo è costituito dall'importo di Lire 350.000.000 di cui al cap. 1175 del bilancio di previsione 1969 [8].

 

Norme transitorie

 

          Art. 6.

     Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche a favore di coloro i quali potevano beneficiare del concorso negli interessi ai sensi della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10, purché entro il termine improrogabile di un anno dall'entrata in vigore della presente legge presentino domanda alla Giunta provinciale per ottenere il contributo.

 

          Art. 7.

     1. Del contributo possono usufruire anche coloro per i quali a partire dalla data 1° luglio 1968 esistevano i presupposti richiesti dall'art. 2, secondo comma, della presente legge.

     2. Le domande di concessione di contributi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre 2005 [9].

 

Disposizioni finali

 

          Art. 8.

     Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10.

     Restano tuttavia in vigore le convenzioni con gli istituti di credito stipulate in base all'art. 2 della legge provinciale 21 settembre 1956, n. 8, nonché in base all'art. 3 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.

[4] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 9 novembre 1974, n. 22 e così sostituito dall'art. 8 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 5.

[8] Per l'aumento dell'importo vedi l'art. unico della L.P. 26 agosto 1972, n. 21.

[9] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.