§ 3.9.10 - L.P. 10 dicembre 2007, n. 13.
Disciplina del servizio di soccorso alpino


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:10/12/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Competenze e compiti
Art. 2.  Finanziamento e sistemazione
Art. 3.  Abrogazione


§ 3.9.10 - L.P. 10 dicembre 2007, n. 13.

Disciplina del servizio di soccorso alpino

(B.U. 18 dicembre 2007, n. 51)

 

Art. 1. Competenze e compiti

1. La Provincia autonoma di Bolzano affida il Servizio di soccorso alpino, tramite la stipulazione di una convenzione, all’organizzazione “Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol”, di seguito denominata Soccorso alpino BRD-AVS, e all’organizzazione “Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS”, di seguito denominata Soccorso alpino CNSAS Alto Adige.

2. Nelle zone montane, impervie e sotterranee della provincia di Bolzano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige svolgono i seguenti compiti:

a) prevenzione di infortuni e attività di informazione;

b) ricerca di dispersi;

c) soccorso e salvataggio di persone infortunate o in pericolo;

d) recupero di persone, animali e cose.

3. In caso di intervento anche di altri enti o organizzazioni, il o la responsabile del competente Soccorso alpino BRD-AVS o CNSAS Alto Adige coordina l’intervento.

4. La competenza è esclusiva dei Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, se i compiti di cui al comma 2 sono svolti in zone colpite da valanghe, in zone ostiche o, in generale, in zone ove gli interventi richiedano una formazione specifica e un’idonea attrezzatura alpinistica nonché conoscenze tecniche di soccorso alpino.

5. In caso di grandi emergenze o calamità, le autorità del Servizio per la protezione civile di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, coordinano i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige.

6. Sono fatte salve le competenze del Servizio antincendi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.

 

     Art. 2. Finanziamento e sistemazione

1. La Giunta provinciale può concedere ai Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige, per lo svolgimento dei compiti affidati, un finanziamento fino al 100 per cento delle spese correnti annuali. Le relative modalità sono disciplinate nella convenzione di cui all’articolo 1. Sul finanziamento può essere concesso un anticipo fino al limite massimo dell’80 per cento.

2. Di norma i Soccorsi alpini BRD-AVS e CNSAS Alto Adige sono allocati presso gli edifici strumentali dei Servizi antincendi, come definiti dalla legislazione regionale e provinciale in materia.

3. Alla copertura della spesa per gli interventi ai sensi della presente legge a carico dell’esercizio 2007 si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sull’UPB 03110 (capitolo 03110.20) del bilancio provinciale 2007, autorizzate ai sensi della legge abrogata con il successivo articolo 3.

4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 3. Abrogazione

1. La legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49, e successive modifiche, è abrogata.