Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.8 energia |
Data: | 14/07/1982 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. unico. La lettera c) dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 1981, n. 33, che ha apportato delle modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituita dalla seguente: |
§ 3.8.15 - L.P. 14 luglio 1982, n. 24.
Modifica alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: "Elettrificazione rurale".
(B.U. 27 luglio 1982, n. 35).
La lettera c) dell'art. 5 della
"c) finanziare in zone montane l'esecuzione di nuovi allacciamenti di nuclei o case sparse, piani di elettrificazione e potenziamenti di reti elettriche da parte dei comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali con un contributo fino al 90% della spesa ammissibile e da parte delle imprese elettriche distributrici e dell'ENEL con un contributo fino all'85%. I lavori possono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 della