§ 3.8.14 - L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: "Elettrificazione rurale".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:17/12/1981
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Nell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "ad alta tensione" vengono aggiunte le parole "o nella cabina di trasformazione a bassa tensione".
Art. 3.      1. Nell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "Per ogni concessione" vengono inserite le parole "di cui al secondo comma dell'art. 1" e dopo le [...]
Art. 4.      1. Nell'art. 5, secondo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "la misurazione" vengono inserite le parole "dell'energia, fornita in base al secondo comma dell'art. [...]
Art. 5.      1. L'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e sue modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Nell'art. 11, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "i concessionari" vengono aggiunte le parole "di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente [...]
Art. 7.      1. E' abrogato l'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1977, n. 16.
Art. 8.      1. La presente legge non comporta maggiori spese rispetto a quelle già previste ai capitoli 83010 e 83011 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, in forza delle [...]


§ 3.8.14 - L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: "Elettrificazione rurale".

(B.U. 29 dicembre 1981, n. 62).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

     “I titolari di concessioni o autorizzazioni per grandi derivazioni sono in seguito denominati concessionari.

     Gli obblighi del primo e terzo comma dell'art. 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 KWh di energia per ogni KW di potenza nominale media di concessione. Qualora la Provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere semestralmente alla Provincia lire 6,20 per ogni KWh non ritirato. Il compenso unitario di lire 6,20 viene modificato sentito l'ENEL, con decreto del Presidente della Giunta provinciale proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5%, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Il compenso unitario viene corrisposto a partire dal 20 gennaio 1972. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio con opera di presa in località Stramentizzo spetta alla Provincia di Bolzano un terzo dell'energia o del corrispondente compenso in denaro di cui al presente articolo.

     La quantità dell'energia da fornire dai concessionari in base all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni, è ceduta alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, previo accordo fra la stessa e il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige ed è determinata come segue:

     a) per la consegna annua valutata sul lato alta tensione: KWh 400 per KW di potenza nominale media;

     b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: KWh 300 per KW di potenza nominale media.

     I concessionari, qualora la Provincia non ritiri tale energia, devono corrispondere annualmente alla Provincia un compenso per ogni KWh non ritirato. Tale compenso può assumere i valori in dipendenza del punto di consegna di cui alle lett. a) e b), ed è determinato dal seguente quoziente: sovraccanone annuo per KW di potenza nominale media di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni, diviso per il numero delle KWh per KW di potenza nominale corrispondente al rispettivo punto di consegna di cui alle lettere a) e b).

     L'energia fornita dai concessionari alla Provincia deve essere consegnata alla centrale di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione ad alta tensione collegata con la centrale stessa o con la sottostazione di trasformazione annessa o nella cabina di trasformazione a bassa tensione."

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "ad alta tensione" vengono aggiunte le parole "o nella cabina di trasformazione a bassa tensione".

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "Per ogni concessione" vengono inserite le parole "di cui al secondo comma dell'art. 1" e dopo le parole "media di concessione" vengono inserite le parole "Per ogni concessione di cui al terzo comma dell'art. 1, la potenza massima di prelievo, in KW, salvo diverso accordo con il concessionario, è data dal prodotto della potenza nominale media di concessione per 0,0456 se consegnata in alta tensione e per 0,0342 se consegnata in cabina di trasformazione in bassa tensione".

 

          Art. 4.

     1. Nell'art. 5, secondo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "la misurazione" vengono inserite le parole "dell'energia, fornita in base al secondo comma dell'art. 1 della presente legge".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e sue modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     “Gli introiti di cui all'art. 1 della presente legge e di cui all'art. 6 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, affluiscono al fondo di elettrificazione zone montane. Tale fondo è destinato a:

     a) finanziare l'onere per il vettoriamento dell'energia;

     b)compensare il minor introito delle imprese distributrici cagionato dall'applicazione delle tariffe ridotte a norma dell'art. 7;

     c) finanziare in zone montane l'esecuzione di nuovi allacciamenti di nuclei o case sparse, piani di elettrificazione e potenziamenti di reti elettriche da parte dei comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali con un contributo fino al 90% della spesa ammissibile e da parte delle imprese elettriche distributrici e dell'ENEL con un contributo fino all'85%. I lavori possono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 [1];

     d) restituire al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo spettantegli dai concessionari ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni;

     e) provvedere direttamente all'acquisto o all'esecuzione di impianti di trasformazione e relative opere di allacciamento per metterli a disposizione delle imprese elettriche locali al fine di rendere possibile, nei casi di urgenza, il ritiro di energia elettrica dai concessionari;

     f)concedere sussidi alle imprese distributrici locali colpite da calamità naturali;

     g) concedere contributi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per il primo impianto necessario per l'approvvigionamento elettrico autonomo di masi, il cui allacciamento non risulti economico.

     La Giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione da ammettere a contributo.

     La domanda per la concessione del sussidio e del contributo, di cui alle lett. f) e g), indirizzata all'ufficio fonti di energia, deve comprendere una relazione tecnico-economica e un preventivo dettagliato.

     La Giunta provinciale nel concedere il sussidio o il contributo di cui alle lett. f) e g) ne determina le condizioni e la misura. Il contributo è corrisposto per metà dell'ammontare come acconto e per metà dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori".

 

          Art. 6.

     1. Nell'art. 11, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "i concessionari" vengono aggiunte le parole "di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge".

     2. Dopo il terzo comma dello stesso articolo viene inserito il seguente nuovo comma:

     “L'Amministrazione provinciale provvede comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno a versare al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano nel bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo del sovraccanone corrispondente alla potenza nominale media di concessione".

 

          Art. 7.

     1. E' abrogato l'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1977, n. 16.

 

          Art. 8.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese rispetto a quelle già previste ai capitoli 83010 e 83011 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, in forza delle disposizioni della legge finanziaria 1981.


[1] Lettera così sostituita dall'art. unico della L.P. 14 luglio 1982, n. 24.