§ 3.8.10 - L.P. 6 marzo 1978, n. 12.
Integrazione alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:06/03/1978
Numero:12


Sommario
Art. unico.      All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, modificato con l'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10, viene aggiunto il seguente comma:


§ 3.8.10 - L.P. 6 marzo 1978, n. 12.

Integrazione alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale".

(B.U. 28 marzo 1978, n. 16).

 

     Art. unico.

     All'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, modificato con l'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10, viene aggiunto il seguente comma:

     "Le domande di contributo, fino a quando non entreranno in vigore nuove disposizioni in materia, dovranno essere presentate entro il 15 aprile per l'anno 1978 ed entro il 30 settembre per ogni anno successivo".