§ 3.8.5 - L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.
Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:21/01/1975
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 1, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "aventi opere di presa e/o restituzione" vengono sostituite dalle parole "aventi opere di presa".
Art. 2.      All'art. 4, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "le convenzioni avranno" vengono inserite le parole "di regola".
Art. 3.      All'art. 7, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "per un periodo non inferiore a tre anni" vengono sostituite dalle parole "per un periodo non inferiore ad un [...]
Art. 4.      All'art. 8, lett. c), della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "nonché allacciamenti di nuclei e case sparse. I piani" vengono sostituite dalle parole "nonché allacciamenti di [...]
Art. 5.      L'art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      All'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, il terzo comma viene modificato come segue:
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Per gli scopi della presente legge per l'anno 1974 è autorizzata, nei limiti di cui all'art. 6, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni in aggiunta ai 950 milioni stanziati nel bilancio per [...]


§ 3.8.5 - L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.

Modifiche alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, concernente la disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale.

(B.U. 11 febbraio 1975, n. 9).

 

     Art. 1.

     Nell'art. 1, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "aventi opere di presa e/o restituzione" vengono sostituite dalle parole "aventi opere di presa".

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente: "Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio con opera di presa in località Stramentizzo spetta alla Provincia di Bolzano un terzo dell'energia o del corrispondente compenso in denaro di cui al secondo comma del presente articolo".

 

          Art. 2.

     All'art. 4, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole "le convenzioni avranno" vengono inserite le parole "di regola".

 

          Art. 3.

     All'art. 7, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "per un periodo non inferiore a tre anni" vengono sostituite dalle parole "per un periodo non inferiore ad un anno" e dopo la lett. d) viene aggiunta la lett. "e) usi domestici".

 

          Art. 4.

     All'art. 8, lett. c), della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, le parole "nonché allacciamenti di nuclei e case sparse. I piani" vengono sostituite dalle parole "nonché allacciamenti di nuclei e case sparse da parte di imprese distributrici e dall'ENEL. Gli impianti da finanziare ...".

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, viene modificato come segue: "La Giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione e di allacciamenti da ammettere a contributo. Le domande di contributo devono essere presentate entro le seguenti scadenze: 30 ottobre 1972, 31 gennaio 1973, 31 gennaio 1974, 28 febbraio 1975, 30 settembre 1975 e 30 settembre 1976".

 

          Art. 5.

     L'art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 è sostituito dal seguente:

     Alle domande di contributo per la realizzazione di opere, di cui alla lett. c) dell'art. 8, deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) relazione illustrativa dell'opera;

     b) corografia in scala 1:25.000;

     c) preventivo sommario di spesa.

     I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale previa presentazione del progetto esecutivo, che deve comprendere la seguente documentazione in duplice copia:

     a) relazione tecnica;

     b) disegni;

     c) computo metrico estimativo.

     I Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, devono presentare copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale devono risultare l'impegno all'esecuzione delle opere ed il piano finanziario".

     L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

     I Comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali, che non esercitano attività elettriche, possono affidare la costruzione delle opere ed il loro esercizio alle imprese distributrici di cui all'art. 6.

     I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione provinciale. Possono tuttavia essere corrisposti fino a 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori; l'ultima rata viene corrisposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

     Qualora si verifichi un aumento maggiore del 10% al costo approvato delle opere ed ammesso a contributo, la Giunta provinciale, dopo avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle opere, può approvare detto aumento al costo accertato da parte dell'ufficio competente e concedere eventualmente per l'accertata differenza un contributo integrativo.

     I contributi possono essere revocati, qualora il richiedente non rispetti il termine per l'esecuzione delle opere stabilito dalla Giunta provinciale.

     E' ammesso il cumulo del contributo, di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 8, con altre provvidenze ottenute dai beneficiari per le stesse opere.

     Su proposta dell'ufficio provinciale acque pubbliche e fonti di energia, l'Assessore competente in materia, nei casi di accertata urgenza e ai soli fini del contributo provinciale, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. In tal caso gli acquisti dei materiali e l'esecuzione delle opere sono sempre fatti a rischio e pericolo del richiedente l'autorizzazione.

 

          Art. 6.

     All'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, il terzo comma viene modificato come segue:

     "Per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977 compreso per finanziare le opere di cui all'art. 8, lett. c), primo comma, della presente legge, non potrà essere destinata una somma inferiore a lire 600 milioni".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Agli oneri di cui all'art. 8, primo comma, previsti in ragione annua massima di lire 1.200 milioni, si fa fronte con i proventi di cui agli articoli 1 e 6 della legge stessa".

 

          Art. 8.

     Per gli scopi della presente legge per l'anno 1974 è autorizzata, nei limiti di cui all'art. 6, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni in aggiunta ai 950 milioni stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

     Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Nello stato di previsione dell'Entrata:

 

 

Cap. 2710 - Somme dovute dai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico (legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, articoli 1 e 6, e art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 670) (Spesa cap. 3770)

L.

200.000.000

Nello stato di previsione della Spesa:

 

 

Cap. 3770 - Spese per il finanziamento dei piani di elettrificazione di zone montane, per il vettoriamento dell'energia e per compensare la perdita relativa all'applicazione delle tariffe dell'energia elettrica ceduta con riduzione di prezzo (legge provinciale 30 agosto 72, n. 18 art. 8, primo comma e 15 novembre 1973, n. 71) (Entrate cap. 2710)

L.

200.000.000