§ 3.5.30 - L.P. 12 agosto 1977, n. 33.
Disciplina per l'estrazione di minerali e fossili.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:12/08/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturalistico nel territorio della provincia di Bolzano, si applica [...]
Art. 2.      Qualora non sia interdetta dal proprietario del fondo, l'estrazione di minerali e fossili è consentita solo a chi sia munito di apposita autorizzazione, della validità massima di due anni, da [...]
Art. 3.      Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone del territorio provinciale, anche [...]
Art. 4.      Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a 5 Kg, scalpelli fino a 40 cm, badili, piccozze ed altri utensili, con [...]
Art. 5.      Il servizio di controllo per l'osservanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato, su autorizzazione della Giunta provinciale, agli aderenti [...]
Art. 6.      Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
Art. 7.      Le somme riscosse ai sensi degli articoli precedenti saranno introitate nel bilancio della Provincia.
Art. 8.      Tutte le disposizioni previste in vincoli paesistici approvati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, riguardanti la raccolta, lo scavo e l'asportazione [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 3.5.30 - L.P. 12 agosto 1977, n. 33.

Disciplina per l'estrazione di minerali e fossili.

(B.U. 13 settembre 1977, n. 46).

 

     Art. 1.

     Ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturalistico nel territorio della provincia di Bolzano, si applica per l'estrazione di minerali e fossili, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, la disciplina di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     Qualora non sia interdetta dal proprietario del fondo, l'estrazione di minerali e fossili è consentita solo a chi sia munito di apposita autorizzazione, della validità massima di due anni, da rilasciarsi dall'Assessore provinciale cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, previa presentazione da parte del richiedente di un certificato di iscrizione ad un club mineralogico associato alla federazione provinciale dei club mineralogici della provincia. L'Assessore provinciale competente può anche autorizzare l'estrazione di minerali e fossili per scopi scientifici o didattici. Gli iscritti ad un'organizzazione mineralogica estranea al territorio provinciale possono chiedere all'Assessore competente l'autorizzazione temporanea, tramite la federazione provinciale.

 

          Art. 3.

     Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone del territorio provinciale, anche in deroga a precedenti vincoli paesaggistici, sentito il parere dell'ufficio tutela del paesaggio e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia.

 

          Art. 4.

     Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a 5 Kg, scalpelli fino a 40 cm, badili, piccozze ed altri utensili, con lunghezza non superiore a 1,60 m e con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'Assessore preposto alla materia.

     Il luogo di estrazione deve essere risistemato dopo ogni accesso, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

     Il trasgressore che agisce in flagranza alle disposizioni della presente legge, oltre alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative, di volta in volta determinata dal capo dell'ufficio tutela del paesaggio:

     a) chiunque effettua l'estrazione di minerali o fossili senza l'autorizzazione, rispettivamente il permesso, di cui all'art. 2 della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 28 a Euro 115, [1]

     b) chiunque effettua l'estrazione di minerali o fossili con impiego di attrezzature non consentite dalle norme della presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 115 a Euro 2.255; [2]

     c) chiunque nell'estrazione di minerali o fossili abbia recato grave pregiudizio al paesaggio o omessa la ricomposizione prevista al primo comma del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 230 a Euro 2.335. [3]

     Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dall'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

     In caso di recidiva o di particolare gravità della trasgressione, l'Assessore provinciale può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni, sentita la federazione provinciale dei club mineralogici.

 

          Art. 5.

     Il servizio di controllo per l'osservanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato, su autorizzazione della Giunta provinciale, agli aderenti della federazione provinciale dei club mineralogici, che rivestono la qualifica di agente giurato.

     Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

     Detto controllo ed accertamento è affidato, inoltre, agli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché agli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, agli organi di polizia locale, custodi forestali dei comuni o dei loro consorzi, su autorizzazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 6.

     Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

 

          Art. 7.

     Le somme riscosse ai sensi degli articoli precedenti saranno introitate nel bilancio della Provincia.

 

          Art. 8.

     Tutte le disposizioni previste in vincoli paesistici approvati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, riguardanti la raccolta, lo scavo e l'asportazione di minerali e fossili sono sostituite dalle norme della presente legge.

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11. [6]


[1] Lettera già modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[2] Lettera già modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[3] Lettera già modificata dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 ottobre 2001, n. 62 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 8 maggio 1990, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 8 maggio 1990, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.P. 8 maggio 1990, n. 10.