§ 3.4.50 – L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:30/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Funivie in servizio pubblico.
Art. 4.  Categorie delle linee funiviarie.
Art. 5.  Obbligo di concessione.
Art. 6.  Cauzione.
Art. 7.  Rilascio della concessione.
Art. 8.  Durata della concessione.
Art. 9.  Modifica e rinnovo della concessione.
Art. 10.  Cambiamento di categoria.
Art. 11.  Decadenza della concessione.
Art. 12.  Cessione di linee funiviarie.
Art. 13.  Revoca della concessione.
Art. 14.  Ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 15.  Tariffe, orari e assicurazioni.
Art. 16.  Diramazione e prolungamento di linee.
Art. 17.  Linee funiviarie interferenti.
Art. 18.  Linee funiviarie in concorrenza.
Art. 19.  Sistema di linee.
Art. 20.  Norme applicabili.
Art. 21.  Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Art. 22.  Oggetto dell’espropriazione.
Art. 23.  Accesso alla proprietà privata.
Art. 24.  Approvazione del progetto funiviario e costruzione dell’impianto.
Art. 25.  Collaudo funzionale e nullaosta all’esercizio pubblico.
Art. 26.  Norme per il servizio.
Art. 27.  Sorveglianza tecnica sull’impianto e revisioni periodiche.
Art. 28.  Oneri di collaudo e di sorveglianza.
Art. 29.  Statistica.
Art. 30.  Divieto pubblicitario.
Art. 31.  Autorizzazioni.
Art. 32.  Suddivisione delle funivie.
Art. 33.  Nullaosta all’esercizio.
Art. 34.  Esperte/Esperti di funivie.
Art. 35.  Norme di sicurezza per le funivie.
Art. 36.  Contributi per l’apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla navigazione aerea.
Art. 37.  Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all’esercizio nonché smantellamento dell’impianto.
Art. 38.  Esercizio delle funivie.
Art. 39.  Prove e verifiche tecniche.
Art. 40.  Ostacoli alla navigazione aerea, loro comunicazione e carte digitali.
Art. 41.  (Dispositivi per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea).
Art. 42.  Norme di sicurezza.
Art. 43.  Campo di applicazione.
Art. 44.  Definizioni.
Art. 45.  Conformità ai requisiti essenziali.
Art. 46.  Analisi e relazione di sicurezza.
Art. 47.  Norme armonizzate.
Art. 48.  Immissione sul mercato e messa in servizio di componenti di sicurezza.
Art. 49.  Dichiarazione “CE” di conformità e marcatura “CE” di conformità dei componenti di sicurezza.
Art. 50.  Immissione sul mercato dei sottosistemi.
Art. 51.  Dichiarazione di conformità dei sottosistemi.
Art. 52.  Impianti.
Art. 53.  Misure di salvaguardia.
Art. 54.  Organismi notificati.
Art. 55.  Marcatura “CE” di conformità.
Art. 56.  Indebita apposizione delle marcature CE.
Art. 57.  Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio pubblico.
Art. 58.  Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato e teleferiche.
Art. 59.  Sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla direttiva 2000/9/CE.
Art. 60.  Uffici competenti.
Art. 61.  Organi di sorveglianza.
Art. 62.  Disposizione transitoria circa l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2000/9/CE.
Art. 63.  Disposizione transitoria circa la comunicazione degli ostacoli alla navigazione aerea.
Art. 64.  Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.
Art. 65.  Abrogazioni.


§ 3.4.50 – L.P. 30 gennaio 2006, n. 1.

Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea.

(B.U. 7 febbraio 2006, n. 6 – Suppl. n. 3).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

Ambito di applicazione

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato.

     2. La presente legge non si applica agli impianti d’ascensore in servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:

     a) funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi;

     b) le funivie aeree i cui veicoli vengono portati e trainati da una o più funi senza guide fisse;

     c) le sciovie che trainano sul terreno mediante una fune le persone munite di sci o altra attrezzatura appropriata;

     d) le teleferiche;

     e) gli ascensori inclinati i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi, costruiti secondo la tecnica degli ascensori, con una pendenza massima rispetto alla orizzontale non superiore a 75 gradi.

     2. Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:

     a) le funivie aeree con movimento dei veicoli tra le stazioni a va e vieni;

     b) le funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli, quali:

     1) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli interamente chiusi a collegamento temporaneo o permanente;

     2) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento temporaneo;

     3) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento permanente.

 

TITOLO II

FUNIVIE IN SERVIZIO PUBBLICO

 

Capo I

Servizio pubblico

 

     Art. 3. Funivie in servizio pubblico.

     1. Tutte le linee funiviarie sono impianti in servizio pubblico, escluse quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario/dalla proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro e quelle adibite al trasporto di materiale.

     2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano il servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, ancorché gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi.

 

     Art. 4. Categorie delle linee funiviarie.

     1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

     a) la prima categoria comprende le linee che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, realizzate mediante impianti con veicoli chiusi, aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;

     b) la seconda categoria comprende le linee che:

     1) creano un collegamento di trasporto, realizzato mediante funicolari terrestri o funivie aeree;

     2) fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell’articolo 19;

     c) la terza categoria comprende le linee realizzate mediante sciovie che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto e che non sono classificate ai sensi delle lettere a) e b).

 

Capo II

Concessioni

 

     Art. 5. Obbligo di concessione.

     1. La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione.

     2. Il procedimento per il rilascio della concessione è disciplinato con regolamento di esecuzione.

     3. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell’impianto, deve chiedere l’esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.

 

     Art. 6. Cauzione.

     1. Il/La richiedente la concessione per la costruzione e l’esercizio di un impianto a fune in servizio pubblico deve costituire una cauzione da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro. L’effettivo ammontare viene stabilito con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo di impianto.

     2. Per le sciovie a fune bassa nell’ambito delle scuole di sci non deve essere costituita cauzione.

     3. La cauzione è svincolata quando:

     a) la linea funiviaria ottiene il nullaosta all’apertura dell’impianto al pubblico servizio;

     b) la concessione viene negata;

     c) la mancata realizzazione della linea funiviaria dipende dal diniego da parte di altri uffici espresso ai sensi di legge.

     4. Metà della cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine fissato nella concessione o in caso di rinuncia alla concessione prima della realizzazione della linea. Il termine decorre dalla data di rilascio della concessione e non può superare i due anni per le sciovie ed i tre anni per gli altri impianti a fune. In caso di impianti innovativi tale termine può essere prolungato rispettivamente di dodici e di diciotto mesi.

 

     Art. 7. Rilascio della concessione.

     1. La concessione è rilasciata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione:

     a) del parere tecnico dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sulla costruibilità dell’impianto;

     b) del parere di massima favorevole sull’eventuale pista da sci servita dalla linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo;

     c) dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

     d) dell’autorizzazione di trasformazione di coltura di cui all’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, salvo che si tratti di tracciati di funivie aeree;

     e) della dichiarazione del comune territorialmente competente, che l’impianto è inserito nel piano urbanistico.

     2. Per le sciovie a fune bassa nell’ambito delle scuole di sci in possesso della prescritta autorizzazione di cui all’articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, può essere prodotta l’autorizzazione del sindaco/della sindaca territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie è determinata con regolamento di esecuzione.

     3. Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di appartenenza della linea, fissato il termine entro il quale la linea deve essere realizzata e approvato il disciplinare.

     4. Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica.

     5. Al titolare della concessione dell'impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un'area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione [1].

 

     Art. 8. Durata della concessione.

     1. La durata della concessione non può eccedere:

     a) i 30 anni per le linee funiviarie di prima e seconda categoria;

     b) i 20 anni per le linee funiviarie di terza categoria.

 

     Art. 9. Modifica e rinnovo della concessione.

     1. La concessione può essere modificata, su richiesta del/della titolare della stessa o d’ufficio, quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, determinate con regolamento di esecuzione.

     2. Su richiesta, la concessione può essere rinnovata. In tale sede possono essere proposte modifiche delle caratteristiche dell’impianto a fune mediante presentazione del progetto preliminare.

     3. I relativi procedimenti sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

     4. Ottenuto il rinnovo o la modifica della concessione, il/la titolare della concessione deve presentare il progetto funiviario definitivo delle eventuali modifiche.

     5. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono acquistare gli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria dietro pagamento dell’indennità determinata ai sensi dell’articolo 13 e mettere in servizio gli stessi, previo rilascio di nuova concessione. In caso di rinuncia da parte di tali enti, chiunque può chiedere l’acquisto dell’impianto.

     6. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l’esercizio rimane sospeso sino al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione.

 

     Art. 10. Cambiamento di categoria.

     1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea concessa caratteristiche proprie di una categoria diversa, l’assessore/l’assessora provinciale competente in materia di mobilità, d’ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria. Il relativo procedimento è determinato con regolamento d’esecuzione.

 

     Art. 11. Decadenza della concessione.

     1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la titolare della concessione, diffidato/a per tre volte dall’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, non ottemperi alle prescrizioni o non rispetti gli obblighi derivanti dalla concessione oppure da disposizioni di legge o regolamentari. Il relativo provvedimento è comunicato al/alla titolare della concessione e al comune competente per territorio.

     2. Qualora si tratti di linee funiviarie di prima e di seconda categoria, nel provvedimento di decadenza viene fissato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono chiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può chiedere il rilascio della concessione.

     3. Dall’indennità dovuta al/alla titolare della concessione dichiarato/a decaduto/a, determinata ai sensi dell’articolo 13, sono detratti gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo/la nuova titolare della concessione a causa delle inadempienze del/della precedente titolare della stessa, al fine di assicurare il regolare esercizio degli impianti.

 

     Art. 12. Cessione di linee funiviarie.

     1. La cessione di linee funiviarie è autorizzata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento d’esecuzione.

     2. Fino a quando il contratto di cessione, da redigersi in forma di atto pubblico, non viene prodotto all’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, la cessione stessa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione provinciale e il/la cedente rimane vincolato/a al disciplinare di concessione.

 

     Art. 13. Revoca della concessione.

     1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione per comprovate esigenze di pubblico interesse.

     2. Al/Alla titolare della concessione spetta un’indennità determinata dall’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari secondo criteri fissati con regolamento di esecuzione, dedotti gli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del provvedimento di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.

     3. Il provvedimento dell’assessore/dell’assessora provinciale competente in materia mobilità, con il quale sono individuati i beni da indennizzare ed è determinata l’indennità, previa verifica dell’avvenuto deposito della stessa in favore del/della titolare della concessione uscente da parte di colui/colei in favore del/della quale è pronunciata la revoca, costituisce titolo per la consegna dei beni e per l’intavolazione del diritto di proprietà degli immobili in favore del nuovo/della nuova titolare della concessione.

     4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3, il/la titolare della concessione uscente e le altre persone interessate al pagamento dell’indennità possono proporre opposizione alla determinazione dell’indennità presso l’autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale. Su richiesta, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennità non contestata.

     5. Il/La titolare della concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria può chiedere la revoca di una concessione relativa a una linea funiviaria. In tal caso l’amministrazione provinciale non è obbligata a rilevare i beni del/della titolare della concessione uscente.

 

     Art. 14. Ripristino dello stato dei luoghi.

     1. In caso di estinzione definitiva della concessione, il proprietario/la proprietaria dell’impianto deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all’asporto del materiale di risulta. Se l’interessato/a non provvede nel termine prefissato, si procede d’ufficio, a spese del proprietario/della proprietaria.

 

     Art. 15. Tariffe, orari e assicurazioni.

     1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità approva le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell’esercizio, salvo quanto disposto dall’articolo 26, e, se del caso, gli orari.

     2. Alle linee funiviarie in concessione che collegano località stabilmente abitate si applica l’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche.

     3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le disposizioni per i viaggiatori vanno esposte in posizione ben visibile per il pubblico.

     4. Il/La titolare della concessione deve essere coperto/ a da garanzia assicurativa contro gli infortuni e per i danni arrecati da fatto proprio o dai/dalle dipendenti alle persone e alle cose trasportate nonché per danni a terzi e cose. Con regolamento di esecuzione è stabilita la misura minima della copertura assicurativa per ogni tipo di impianto.

     5. La mancata copertura assicurativa comporta l’immediata sospensione dell’esercizio e, qualora il/la titolare della concessione non provveda entro dieci giorni dalla contestazione, la decadenza della concessione.

 

Capo III

Concorrenza

 

     Art. 16. Diramazione e prolungamento di linee.

     1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente al titolare/alle titolari della linea già in concessione, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle concesse.

 

     Art. 17. Linee funiviarie interferenti.

     1. Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una importante e diretta integrazione di esercizio.

     2. Le concessioni di linee funiviarie parallele, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai titolari, anche associati, di linee già in concessione.

 

     Art. 18. Linee funiviarie in concorrenza.

     1. Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate concorrenti e vanno esaminate comparativamente.

 

     Art. 19. Sistema di linee.

     1. Il/La titolare di una concessione di linea funiviaria o il/la richiedente la stessa è preferito nel rilascio della concessione di nuove linee, qualora le stesse realizzino, da sole o in combinazione con quelle esistenti, un sistema di linee.

     2. Per sistema di linee s’intende l’insieme funzionale di due o più linee collegate o interdipendenti fra loro, riconosciuto come tale dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità.

     3. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per il riconoscimento, il termine per il rilascio delle concessioni delle nuove linee e quello per la realizzazione dei relativi impianti ed è disciplinato il relativo procedimento.

     4. La mancata realizzazione dell’impianto a fune nel termine stabilito comporta la perdita del diritto di preferenza anche per le altre linee previste nel sistema, ma non ancora realizzate.

     5. Il/La richiedente deve costituire metà della cauzione all’atto della domanda di riconoscimento del sistema di linee e l’altra metà all’atto della domanda di concessione. La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine previsto.

 

Capo IV

Espropriazione per pubblica utilità

 

     Art. 20. Norme applicabili.

     1. All’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie, si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.

     2. Il procedimento per l’espropriazione o per la costituzione di servitù è avviato soltanto dopo esito negativo delle trattative tra le parti e fallito il tentativo di conciliazione innanzi a una commissione composta da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Mobilità, della Ripartizione provinciale Patrimonio, dell’associazione di categoria più rappresentativa dei gestori/delle gestrici di impianti di risalita e dell’unione agricoltori/agricoltrici più rappresentativa in provincia di Bolzano.

     3. Salvo diversa pattuizione tra le parti, al proprietario/ alla proprietaria del fondo servente è dovuta un’indennità, unica per tutto il periodo di imposizione della servitù, determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali opere, della valenza turistica della zona e, in genere, dei criteri stabiliti con regolamento di esecuzione.

     4. Per la costituzione coattiva di servitù devono inoltre essere risarciti annualmente i danni derivanti dall’utilizzo delle aree.

 

     Art. 21. Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

     1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee o di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità.

     2. La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e gli impianti necessari per la costruzione e l’esercizio, compreso l’eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica necessaria per l’alimentazione dell’apparato motore dell’impianto a fune.

     3. Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del presente articolo, sono urgenti e indifferibili.

 

     Art. 22. Oggetto dell’espropriazione.

     1. In favore del/della richiedente una concessione o del/della titolare della stessa possono essere costituiti i seguenti diritti reali:

     a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d’emergenza, e degli accessi alla pubblica via;

     b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggio;

     c) la servitù di passaggio di vie funicolari entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l’esercizio del tipo di funivia per il quale è stata rilasciata la concessione, che conferisce il diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, il diritto di transito aereo con veicoli su fune, il diritto di accesso del personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e del personale di sorveglianza, il diritto di adattare il profilo del terreno alle esigenze del servizio e di provvedere, se necessario, al taglio di alberi e piante e all’asportazione di ostacoli;

     d) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere, per l’allacciamento, la più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

     e) entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie, il diritto di superficie per la costruzione e l’esercizio di detti impianti facenti parte di un sistema di linee e realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente ai terreni necessari per gli impianti e le opere relative alla pista di risalita;

     f) la servitù di passaggio a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalita;

     g) la servitù di acquedotto per impianti di innevamento.

     2. I diritti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono costituiti per un anno oltre il termine di durata della concessione.

     3. I diritti di cui al comma 1, lettere da a) a f), possono essere costituiti anche nel corso della concessione per consentire modifiche necessarie ad integrare le finalità dell’impianto.

     4. Decorso un anno dall’eventuale dichiarazione di decadenza, revoca o rinuncia e sempreché non venga rilasciata una nuova concessione, il proprietario/ la proprietaria del fondo può chiedere la liberazione del fondo dalle servitù di cui al comma 1, lettere c) e d), e l’estinzione del diritto di superficie di cui al comma 1, lettera e).

     5. I terreni gravati da diritto di servitù o di superficie vanno riconsegnati al proprietario/alla proprietaria, al momento dell’estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, con le sole modificazioni dovute all’uso specifico, ma liberi da costruzioni.

 

     Art. 23. Accesso alla proprietà privata.

     1. Chi richiede il rilascio di una concessione per una linea funiviaria può introdursi nelle proprietà private e compiervi, eventualmente assistito da personale tecnico di sua fiducia, le opportune rilevazioni, su autorizzazione dell’assessore/dell’assessora provinciale competente in materia di mobilità e previo avviso ai proprietari/alle proprietarie almeno cinque giorni prima da parte dell’assessore stesso/dell’assessora stessa. Nell’avviso sono indicate le generalità delle persone che si possono introdurre nelle proprietà private. I proprietari interessati/Le proprietarie interessate possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia. La comunicazione è pubblicata nei termini di cui sopra all’albo dei comuni interessati. Tale adempimento è sufficiente a consentire l’accesso ai fondi, quando i proprietari/le proprietarie non sono reperibili o vi sia difficoltà nella loro identificazione.

 

Capo V

Impianti a fune - progettazione, costruzione e sorveglianza tecnica sull’esercizio

 

     Art. 24. Approvazione del progetto funiviario e costruzione dell’impianto.

     1. Per il rilascio del parere tecnico sulla costruibilità dell’impianto va presentato il progetto funiviario preliminare o quello definitivo.

     2. Con regolamento d’esecuzione è determinata la documentazione da presentarsi con il progetto funiviario preliminare, con quello definitivo e con quello esecutivo.

     3. Nel corso dell’esame del progetto funiviario può essere chiesto il parere tecnico della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     4. L’autorizzazione all’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto è rilasciata dall’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari a condizione che:

     a) sia stata rilasciata la concessione di cui all’articolo 5;

     b) sia stato approvato il progetto funiviario definitivo;

     c) sia stata presentata la concessione edilizia di cui all’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;

     d) sia stato presentato il progetto funiviario esecutivo.

     5. In caso di comprovata necessità, prima dell’approvazione del progetto funiviario definitivo può essere rilasciato il benestare all’inizio dei lavori previsti in un progetto funiviario definitivo, anche parziale.

     6. Il/La titolare della concessione provvede all’esecuzione dei lavori secondo il progetto funiviario approvato, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell’atto di approvazione.

     7. I lavori di costruzione sono eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere iscritto/una ingegnera iscritta all’albo e incaricato/a della direzione dei lavori. Il suo nominativo e la data di inizio dei lavori sono comunicati preventivamente all’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

     8. L’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può disporre controlli per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasporto con impianti a fune in servizio pubblico.

     9. Qualora venga accertata l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari dispone l’immediata sospensione dei lavori. Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla sua notificazione lo stesso ufficio non adotta il provvedimento necessario per la modifica delle costruzioni o per la riduzione in pristino.

     10. All’interessato/All’interessata viene assegnato un termine per provvedere alla modifica delle costruzioni, alla riduzione in pristino o alla demolizione delle opere. Scaduto tale termine, l’amministrazione provinciale provvede d’ufficio. Le relative spese sono a carico del/della titolare della concessione. Rimane impregiudicata l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

     11. I controlli effettuati da parte dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari non sollevano i progettisti/le progettiste, le ditte costruttrici e la direzione dei lavori dalle rispettive responsabilità.

 

     Art. 25. Collaudo funzionale e nullaosta all’esercizio pubblico.

     1. Ultimati i lavori di costruzione dell’impianto e dopo un congruo numero di ore di preesercizio, l’impianto è sottoposto a collaudo funzionale. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.

     2. Al collaudo provvede una commissione nominata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità, composta da almeno due ingegneri/ingegnere dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari. In presenza di impianti innovativi o parti di essi, che devono rispondere a particolari requisiti tecnici di sicurezza, possono far parte della commissione persone con esperienza specifica sul tipo di impianto o parte di essi da collaudare o sulle nuove soluzioni tecniche di sicurezza adottate. La commissione non può essere comunque composta da più di quattro componenti. In caso di sciovie il collaudo funzionale può essere effettuato da un ingegnere/un’ingegnera dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

     3. Funge da segretario/segretaria della commissione di collaudo un collaboratore tecnico/una collaboratrice tecnica dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     4. Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche in corso d’opera.

     5. Durante il collaudo funzionale deve essere accertato che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici relativi agli impianti a fune. Le modalità di collaudo sono fissate dal regolamento di esecuzione.

     6. Alle operazioni di collaudo partecipano la direzione dei lavori, la ditta costruttrice delle parti principali dell’impianto o una persona in sua rappresentanza, il/la titolare della concessione o una persona in sua rappresentanza ed eventualmente il/la progettista.

     7. Durante le operazioni di collaudo viene redatto il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove funzionali effettuate nonché il certificato di collaudo contenente eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve ottemperare prima dell’apertura della linea al pubblico servizio oppure entro un determinato termine nonché eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve attenersi durante l’esercizio.

     8. Ad esito positivo del collaudo ed accertata l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia il nullaosta all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio.

 

     Art. 26. Norme per il servizio.

     1. Il servizio deve essere effettuato secondo le prescrizioni di esercizio approvate dall’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari e secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.

     2. Per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, a ogni impianto va preposto un tecnico/una tecnica responsabile e va incaricato il personale necessario. Le relative qualifiche professionali nonché i titoli, le mansioni e i requisiti sono stabiliti con regolamento di esecuzione. L’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia al personale riconosciuto idoneo dallo stesso ufficio un certificato di abilitazione.

     3. Il personale addetto agli impianti e a contatto con il pubblico è munito di distintivo le cui caratteristiche sono determinate con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 27. Sorveglianza tecnica sull’impianto e revisioni periodiche.

     1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni.

     2. In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell’impianto, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sospende l’esercizio fino alla loro eliminazione.

     3. L’impianto o le parti di esso sono sottoposti periodicamente a revisione generale e speciale, nei termini e secondo le modalità determinati con regolamento di esecuzione.

     4. Dopo la revisione generale l’impianto è nuovamente sottoposto a collaudo funzionale ed è rilasciato un nuovo nullaosta per il proseguimento dell’esercizio pubblico.

 

     Art. 28. Oneri di collaudo e di sorveglianza.

     1. Con regolamento d’esecuzione sono determinati:

     a) l’ammontare degli onorari di collaudo;

     b) i costi convenzionali degli impianti, da prendere come base per il calcolo degli onorari di collaudo;

     c) l’ammontare delle spese annue di sorveglianza;

     d) le modalità di versamento degli importi di cui alle lettere a) e c).

     2. Gli onorari di collaudo, le relative spese e i rimborsi spettanti ai collaudatori/alle collaudatrici nonché le spese annue per la sorveglianza sono dovuti dal/dalla titolare della concessione.

     3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l’onorario di collaudo è ridotto di un terzo.

     4. Al coadiutore tecnico/Alla coadiutrice tecnica come segretario/segretaria della commissione di collaudo spetta un compenso nella misura del 70 per cento dell’onorario di collaudo.

     5. Il personale dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ha diritto alla libera circolazione sugli impianti.

     6. I/Le titolari della concessione trasportano gratuitamente i/le componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui all’articolo 24, comma 3, e il personale provinciale incaricato della sorveglianza sulle piste da sci.

 

     Art. 29. Statistica.

     1. I/Le titolari della concessione forniscono all’amministrazione provinciale i dati statistici a loro richiesti.

 

     Art. 30. Divieto pubblicitario.

     1. È vietato apporre della pubblicità sui sostegni, sui veicoli degli impianti a fune, negli spazi riguardanti l’esercizio nelle stazioni e laddove possono essere compromesse l’attenzione da parte del viaggiatore/ della viaggiatrice circa le indicazioni di sicurezza relative al comportamento dell’utenza e l’efficacia dei controlli delle parti dell’impianto. Nelle stazioni e sui sostegni è ammesso applicare indicazioni sull’uso degli impianti e delle piste da sci a condizione che non vengano compromesse l’efficacia dei controlli e la leggibilità delle indicazioni relative al comportamento dei viaggiatori/delle viaggiatrici.

 

TITOLO III

FUNIVIE IN SERVIZIO PRIVATO E TELEFERICHE

 

Capo I

Competenza e autorizzazioni

 

     Art. 31. Autorizzazioni.

     1. Per le eventuali autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio privato è competente il comune nel quale è situato l’impianto.

 

     Art. 32. Suddivisione delle funivie.

     1. Le funivie si suddividono in:

     a) funivie per il trasporto di persone e cose;

     b) grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;

     c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché teleferiche temporanee per trasporto di legname.

     2. Per piccole teleferiche si intendono quelle con un carico utile massimo da fissare con regolamento di esecuzione.

     3. Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità.

     4. Le teleferiche temporanee per trasporto di legname sono quelle montate per un periodo di tempo limitato.

 

     Art. 33. Nullaosta all’esercizio.

     1. Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all’esercizio dei seguenti impianti:

     a) funivie per il trasporto di persone e cose;

     b) grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;

     c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. Il concetto di "idonee misure di protezione" verrà stabilito con regolamento di esecuzione.

     2. Il nullaosta all’esercizio è rilasciato a condizione che l’impianto sia stato collaudato da parte di un esperto/un’esperta di funivie secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata un’assicurazione contro i danni provocati dall’impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell’ubicazione dei singoli impianti.

     3. Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all’esercizio per le funivie di cui all’articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere tecnico da parte dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

 

     Art. 34. Esperte/Esperti di funivie.

     1. La redazione dei progetti, l’esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle funivie per le quali è richiesto il nullaosta all’esercizio, sono effettuate da esperti/esperte di funivie iscritti/e al relativo albo istituito presso l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

     2. I requisiti, le competenze e le mansioni sono determinati con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 35. Norme di sicurezza per le funivie.

     1. Alle funivie adibite al trasporto di persone e cose, utilizzate per rifugi alpini e per scopi agricoli e come tali escluse dalla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000, si applicano le norme tecniche di sicurezza di cui all’articolo 42. Con regolamento d’esecuzione possono essere previste specifiche disposizioni semplificative.

     2. Per le grandi e piccole teleferiche per il trasporto di cose le norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio sono fissate con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 36. Contributi per l’apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla navigazione aerea.

     1. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell’80 per cento del costo di investimento per l’apposizione delle segnalazioni delle funivie in servizio privato come ostacoli alla navigazione aerea.

 

     Art. 37. Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all’esercizio nonché smantellamento dell’impianto.

     1. La validità del nullaosta all’esercizio non può superare i 20 anni, salvo rinnovo. Il rinnovo è subordinato all’esito positivo delle prove e verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 39.

     2. Nel caso di mancata effettuazione o di esito negativo delle prove e verifiche di cui all’articolo 39, o in presenza di condizioni per le quali non è più garantita la sicurezza, il sindaco/la sindaca dichiara la decadenza del nullaosta all’esercizio. Il rilascio di un nuovo nullaosta è subordinato alla rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.

     3. Gli impianti che non vengono utilizzati da più di tre anni devono essere smantellati entro sei mesi, previa comunicazione al comune e alla stazione forestale territorialmente competenti. Lo smantellamento deve essere effettuato dal proprietario/dalla proprietaria dell’impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all’asporto del materiale di risulta.

 

     Art. 38. Esercizio delle funivie.

     1. L’esercizio delle funivie deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nullaosta all’esercizio e nelle norme di sicurezza nonché nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle prove e verifiche tecniche di cui all’articolo 39.

     2. Al fine di garantire la sicurezza delle funivie di cui all’articolo 32, comma 1, lettera a), l’esercente deve incaricare dell’esercizio degli impianti personale abilitato e una persona esperta del settore.

 

     Art. 39. Prove e verifiche tecniche.

     1. Le funivie per le quali è richiesto il nullaosta all’esercizio vanno sottoposte periodicamente a prove e verifiche da parte di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.

     2. Per tutti gli altri impianti il sindaco/la sindaca può disporre la loro verifica ad opera di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE FUNIVIE IN SERVIZIO PUBBLICO E PRIVATO

E DISPOSIZIONI PER GLI OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA

 

Capo I

Norme di sicurezza

 

     Art. 40. Ostacoli alla navigazione aerea, loro comunicazione e carte digitali.

     1. Ostacoli alla navigazione sono costruzioni verticali come tralicci, antenne, sostegni, camini e costruzioni simili nonché infrastrutture lineari come funivie, elettrodotti, funi tese e infrastrutture simili che superano certe altezze dal suolo. Dette altezze sono fissate nel regolamento di esecuzione.

     2. La Ripartizione provinciale Foreste predispone le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea e le rende accessibili anche tramite internet.

     3. Gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti e di nuova costruzione nonché quelli smantellati devono essere comunicati dal proprietario/dalla proprietaria alla Ripartizione provinciale Foreste. Le relative modalità sono fissate con regolamento di esecuzione.

 

     Art. 41. (Dispositivi per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea). [2]

     1. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 709 del codice della navigazione.

 

     Art. 42. Norme di sicurezza.

     1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione, a tutti gli impianti esclusi dalla direttiva 2000/9/CE si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la costruzione degli impianti a fune.

     2. Per motivate ragioni e su richiesta del/della committente dell’impianto e della ditta costruttrice, l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può concedere deroghe alle norme tecniche di cui al comma 1. Per la concessione delle deroghe può essere sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Capo II

Norme di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone – recepimento della direttiva 2000/9/CE

 

     Art. 43. Campo di applicazione.

     1. Il presente capo contiene le disposizioni per la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi secondo i requisiti essenziali di cui all’allegato II nonché l’immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza.

     2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente capo:

     a) gli impianti utilizzati per scopi agricoli e per i rifugi alpini;

     b) i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti e gli impianti di tali parchi, che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;

     c) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali.

     3. Se le caratteristiche, i sottosistemi o i componenti di sicurezza di impianti esistenti subiscono modifiche, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell’impianto possono essere applicate le disposizioni di questo capo. Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi dell’articolo 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell’impianto devono essere applicate le disposizioni di questo capo.

 

     Art. 44. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente capo s’intende per:

     a) impianto a fune: il sistema completo installato nel suo sito, composto dall’infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell’allegato I;

     b) infrastruttura: essa è progettata specificamente per ciascun impianto e viene realizzata sul sito. Essa consta del tracciato, dei dati del sistema, delle opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell’impianto, fondazioni comprese;

     c) componente di sicurezza: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell’impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall’analisi di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano queste utenti, personale operativo o terzi;

     d) committente dell’impianto o suo/a rappresentante: qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario/la sua mandataria stabilito/a nel territorio dell’Unione europea che, sulla base di un titolo idoneo, appalta la realizzazione dell’impianto;

     e) requisiti tecnici per l’esercizio: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell’esercizio;

     f) requisiti relativi alla manutenzione tecnica: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza dell’esercizio;

     g) specifica europea: una specifica tecnica comune, un’omologazione tecnica europea o una disposizione nazionale che recepisce una norma europea;

     h) ditta costruttrice o suo/sua rappresentante: il costruttore/la costruttrice di componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il suo mandatario stabilito/la sua mandataria stabilita nel territorio dell’Unione europea.

 

     Art. 45. Conformità ai requisiti essenziali.

     1. Gli impianti a fune e la relativa infrastruttura, i sottosistemi e i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all’allegato II a loro applicabili.

     2. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, si applicano le disposizioni del presente capo, fatte salve le altre disposizioni comunitarie. L’osservanza di detti requisiti può richiedere il ricorso a specifiche europee particolari stabilite a tal fine. Gli estremi delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme non devono compromettere l’osservanza dei requisiti essenziali di cui all’allegato II.

     4. È consentita l’immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego o la costruzione e la messa in servizio degli impianti a fune nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

     5. Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono determinati requisiti necessari a garantire la protezione delle persone e, in particolare, del personale durante l’uso degli impianti, purché gli stessi rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente capo.

 

     Art. 46. Analisi e relazione di sicurezza.

     1. Il progetto di impianto a fune è sottoposto, su richiesta del/della committente o del suo/della sua rappresentante, all’analisi di sicurezza definita nell’allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, realizzazione e messa in servizio e che consente, in base all’esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.

     2. Sulla base dell’analisi di cui al comma 1 vengono elaborati la relazione sulla sicurezza di cui all’allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare gli eventuali rischi, nonché l’elenco dei componenti di sicurezza a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49; l’analisi di sicurezza e la relazione sono parte integrante del progetto funiviario definitivo.

     3. L’analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal/dalla progettista dell’impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa.

 

     Art. 47. Norme armonizzate.

     1. Se una disposizione nazionale, che recepisce una norma europea armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta disposizione si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

     2. In assenza di norme europee armonizzate si adottano le norme statali di sicurezza in vigore per l’applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all’allegato II, purché non in contrasto con questi ultimi. Su richiesta possono essere concesse deroghe, a condizione che venga dimostrato lo stesso livello di sicurezza e vengano rispettati i requisiti essenziali di cui all’allegato II. La presente disposizione non si applica ai sottosistemi e componenti di sicurezza dotati della dichiarazione di conformità CE.

     3. Le disposizioni da applicare nell’ambito delle norme armonizzate all’infrastruttura e all’esercizio di impianti a fune possono essere recepite con apposito regolamento di esecuzione.

 

     Art. 48. Immissione sul mercato e messa in servizio di componenti di sicurezza.

     1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 49, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente capo sono immessi sul mercato solo se rispondono ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

     2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 possono essere immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

     3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, che in caso di corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone nonché la sicurezza dei beni.

 

     Art. 49. Dichiarazione “CE” di conformità e marcatura “CE” di conformità dei componenti di sicurezza.

     1. I componenti di sicurezza indicati nell’elenco di cui all’articolo 46 sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, se sono muniti della marcatura «CE» di conformità di cui all’allegato IX e della dichiarazione «CE» di conformità di cui all’allegato IV.

     2. Prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante deve:

     a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’allegato V;

     b) apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformità di cui all’allegato IX e redigere la dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell’allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.

     3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta, su richiesta della ditta costruttrice o del suo/della sua rappresentante, da un organismo notificato.

     4. Se disposizioni comunitarie prevedono l’apposizione sul componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente capo, l’apposizione della medesima sul componente di sicurezza ai sensi del presente capo indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni.

     5. Se la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante non hanno osservato gli obblighi previsti dai commi 2 e 3, alla loro osservanza deve provvedere chiunque immetta sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto anche chiunque costruisca componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.

 

     Art. 50. Immissione sul mercato dei sottosistemi.

     1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, i sottosistemi di cui all’allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

     2. I sottosistemi di cui all’allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

 

     Art. 51. Dichiarazione di conformità dei sottosistemi.

     1. I sottosistemi indicati nell’allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, se sono muniti della dichiarazione «CE» di conformità prevista all’allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3.

     2. Su richiesta della ditta costruttrice o del suo/ della sua rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l’organismo notificato effettua la procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all’allegato VII.

     3. L’organismo notificato rilascia l’attestato di esame «CE» ai sensi dell’allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza, nonché gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.

     4. La ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformità di cui all’allegato VI sulla base dell’attestato dell’esame «CE» rilasciato dall’organismo notificato ai sensi del comma 3.

 

     Art. 52. Impianti.

     1. Se l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenti caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, può stabilire, sentita eventualmente la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, particolari condizioni per la costruzione, la messa in servizio e l’esercizio dell’impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 53. Misure di salvaguardia.

     1. L’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta i provvedimenti provvisori per limitare le condizioni d’impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l’utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza, pur recante la marcatura «CE» di conformità, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema, pur corredato della dichiarazione «CE» di conformità di cui all’articolo 51 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.

     2. L’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, indicando se la mancata conformità deriva:

     a) dall’inosservanza dei requisiti essenziali di cui all’allegato II;

     b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee, qualora ne sia invocata l’applicazione;

     c) da una lacuna delle specifiche europee.

     3. L’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta nei casi di cui al comma 1 i provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l’esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa.

     4. Se un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformità o un sottosistema corredato della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 54. Organismi notificati.

     1. L’elenco degli organismi notificati, che effettuano la valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e sottosistemi secondo gli allegati V e VII è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 55. Marcatura “CE” di conformità.

     1. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell’allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente ed è corredata delle ultime due cifre dell’anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nell’ambito della procedura di cui all’articolo 49, comma 3.

     2. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE» di conformità.

 

     Art. 56. Indebita apposizione delle marcature CE.

     1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste, se l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari accerta l’apposizione della marcatura «CE» di conformità in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 55, ingiunge alla ditta costruttrice o al suo/alla sua rappresentante di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni suddette di fare cessare l’infrazione, fissando un congruo termine per l’adempimento. Nel caso di persistenza dell’infrazione, l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’accertamento dell’infrazione.

 

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DI VIGILANZA

 

Capo I

Sanzioni amministrative

 

     Art. 57. Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio pubblico.

     1. Chiunque costruisca, anche parzialmente, una linea funiviaria in servizio pubblico ovvero esegua modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di relative parti senza autorizzazione all’inizio dei lavori, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 11.000,00.

     2. Chi effettua l’esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza il prescritto nullaosta all’esercizio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.800,00 a euro 11.000,00.

     3. Chi, nell’esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, viola le relative disposizioni di legge o regolamentari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 5.500,00.

     4. Il/La titolare della concessione che applica tariffe di trasporto non approvate o non espone al pubblico la tabella contenente le tariffe, gli orari e le disposizioni per i viaggiatori o che appone pubblicità in violazione dell’articolo 30, è punito/a con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 2.800,00.

     5. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

 

     Art. 58. Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato e teleferiche.

     1. Chiunque gestisca una teleferica senza il nullaosta all’esercizio oppure violi le disposizioni del titolo III è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 775,00 a euro 1.550,00.

 

     Art. 59. Sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla direttiva 2000/9/CE.

     1. Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.

     2. Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.

     3. Chi appone indebitamente sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 14.000,00.

     4. Chi appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

     5. Chi, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell’impianto, non la rende disponibile a richiesta dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

 

     Art. 60. Uffici competenti.

     1. Per lo svolgimento della procedura relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative è responsabile l’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. Per lo svolgimento della procedura relativa all’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e teleferiche è competente l’ufficio provinciale amministrazione forestale.

 

     Art. 61. Organi di sorveglianza.

     1. Il personale dell’ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari vigila sull’osservanza delle disposizioni riguardanti le funivie in servizio pubblico e di quelle di cui al titolo IV, capo II.

     2. Il personale appartenente al corpo forestale provinciale e il personale comunale incaricato dal sindaco/dalla sindaca vigila sull’applicazione delle norme sugli impianti a fune in servizio privato e sulle teleferiche.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

Norme transitorie

 

     Art. 62. Disposizione transitoria circa l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2000/9/CE.

     1. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l’approvazione entro il 2 maggio 2004, ferma restando l’applicazione delle altre norme di cui al titolo IV, capo II, sono consentite in deroga a quanto previsto dagli articoli 49 e 51, a condizione che:

     a) siano comunque rispettate le norme tecniche nazionali di sicurezza e le specifiche tecniche vigenti, necessarie e sufficienti a garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell’impianto ai requisiti essenziali di cui all’allegato II;

     b) la costruzione dei dispositivi meccanici ed elettrotecnici dell’impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;

     c) la messa in servizio avvenga entro sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).

 

     Art. 63. Disposizione transitoria circa la comunicazione degli ostacoli alla navigazione aerea.

     1. Le comunicazioni degli ostacoli alla navigazione aerea effettuate secondo la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, mantengono la loro validità.

 

Capo II

Disposizioni finali

 

     Art. 64. Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.

     1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, è così sostituita:

     “d) nel 50 per cento per le sciovie.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, è così sostituito:

     “3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in tre esercizi consecutivi; quelli di cui alla lettera d) su un unico esercizio.”

 

     Art. 65. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche;

     b) la legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14;

     c) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6;

     d) la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche;

     e) l’articolo 17 ed il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche.

 

 

ALLEGATO I

(articoli 44, 50 e 51)

 

SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO

 

     Ai fini della presente legge, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati in prosieguo, dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:

 

     1. Funi e attacchi di funi

 

     2. Argani e freni

 

     3. Dispositivi meccanici

     3.1. Dispositivi di tensione delle funi

     3.2. Meccanismi delle stazioni

     3.3. Meccanica di linea

 

     4. Veicoli

     4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino

     4.2. Sospensione

     4.3. Carrelli

     4.4. Collegamenti con le funi

 

     5. Dispositivi elettrotecnici

     5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza

     5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione

     5.3. Dispositivi parafulmini

 

     6. Dispositivi di soccorso

     6.1. Dispositivi di soccorso fissi

     6.2. Dispositivi di soccorso mobili

 

 

ALLEGATO II

(Articoli 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 62)

 

REQUISITI ESSENZIALI

 

     1. Oggetto

 

     Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti all’articolo 44 e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica.

 

     2. Requisiti generali

 

     2.1. Sicurezza delle persone

     La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti.

 

     2.2. Principi di sicurezza

     Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all’esercizio, nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell’ordine i principi seguenti:

     - eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;

     - definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;

     - definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

 

     2.3. Considerazione dei vincoli esterni

     Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell’impianto, delle caratteristiche del terreno e dell’ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

 

     2.4. Dimensionamento

     L’impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell’arte, in particolare per la scelta dei materiali.

 

     2.5. Montaggio

     2.5.1. L’impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l’assemblaggio e l’installazione in condizioni di sicurezza.

     2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.

 

     2.6. Integrità dell’impianto

     2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell’impianto, secondo quanto definito nell’analisi di sicurezza di cui all’allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.

     2.6.2. L’impianto deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un’adeguata misura.

     2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto l’intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.

     2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali di questo allegato nonché le condizioni concernenti l’azione combinata con gli altri componenti dell’impianto.

     2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio nell’impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del personale.

     2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

 

     2.7. Dispositivi di sicurezza

     2.7.1.Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell’impianto capace di provocare un’avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.

     2.7.2. L’impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.

     2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in funzione dell’impianto dev’essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

 

     2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

     L’impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

 

     2.9. Disturbo da emissioni

     L’impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.

 

     3. Requisiti concernenti le infrastrutture

 

     3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli

     3.1.1. L’impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.

     3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.

     3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell’impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all’altezza del sorvolo.

     3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del funzionamento dell’impianto.

 

     3.2. Stazioni e opere di linea

     3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

     3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell’impianto devono essere configurate in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

 

     4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici

 

     4.1. Funi e relativi appoggi

     4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell’arte, per

     - evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;

     - assicurare i valori limite di sollecitazione;

     - assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;

     - permetterne la sorveglianza.

     4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di scarrucolamento delle funi, si devono adottare disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l’arresto dell’impianto senza rischi per le persone.

 

     4.2. Dispositivi meccanici

     4.2.1. Argani

     Le prestazioni e le possibilità di impiego dell’argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

     4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza

     L’impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l’analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un’evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall’impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.

     4.2.3. Frenatura

     4.2.3.1. In caso di urgenza, l’arresto dell’impianto e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l’esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell’impianto.

     4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell’impianto.

     4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l’arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L’ultimo sistema di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.

     4.2.3.4. L’impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

 

     4.3. Organi di comando

     I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi esterni come l’umidità, le temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

 

     4.4. Organi di comunicazione

     Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.

 

     5. Veicoli e dispositivi di traino

 

     5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.

     5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli

     - non danneggino la fune

     - non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell’impianto.

     5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.

     5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest’ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.

     5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.

     5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima dell’uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.

     5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell’impianto lo consenta - di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorquando la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.

     5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che ne consenta l’arresto senza rischi per le persone.

 

     6. Dispositivi per gli utenti

     L’accesso alle aree d’imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l’imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli. L’impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

 

     7. Idoneità all’esercizio

 

     7.1. Sicurezza

     7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l’impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte nella/e lingua/e ufficiali della Comunità che possono essere determinate, in conformità del trattato, dallo Stato membro nel cui territorio è costruito l’impianto.

     7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell’impianto devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere adatti a tale funzione.

 

     7.2. Sicurezza in caso di arresto dell’impianto

     Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell’impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell’ambiente circostante.

 

     7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza

     7.3.1. Posti di manovra e di lavoro

     Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.

     7.3.2. Pericoli di caduta

     I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre esser muniti di punti di ancoraggio per l’attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.

 

 

ALLEGATO III

(articolo 46)

 

     ANALISI DI SICUREZZA

     L’analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto a fune adibito al trasporto di persone deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell’arte e della complessità dell’impianto in questione. L’analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione dell’impianto progettato tenga conto dell’ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti. L’analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull’impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:

     - essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe), o

     - essi siano ridondanti e sorvegliati, o

     - essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e siano d’un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.

     L’analisi di sicurezza serve a redigere l’inventario dei rischi e delle situazioni pericolose di cui all’articolo 46, comma 1 e a determinare l’elenco dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 46, comma 2. Il risultato dell’analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.

 

 

ALLEGATO IV

(articolo 49)

 

COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

 

     Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali definiti nell’allegato II. La dichiarazione "CE" di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all’allegato II, punto 7.1.1.

     La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:

     - estremi della direttiva 2000/9/CE;

     - nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. Se si tratta del mandatario, occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante;

     - descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);

     - indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità;

     - tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le disposizioni connesse all’utilizzazione;

     - nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data dell’attestato di esame "CE" nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità dell’attestato;

     - se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;

     - identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

 

 

ALLEGATO V

(articoli 49, 54)

 

COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

 

     1. Ambito di applicazione

     Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di verificarne l’osservanza dei requisiti essenziali definiti nell’allegato II. Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.

 

     2. Contenuto delle procedure

     Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE del Consiglio secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del fabbricante.

 

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

 

Progettazione

Produzione

1. Esame „CE del tipo “ Modulo „B“

1.a) Garanzia di produzione Modulo “D” 1.b) Verifica su prodotto Modulo “F”

2. Garanzia qualità totale Modulo „H“

2. Garanzia qualità totale Modulo “H”

3. Verifica di un unico prodotto Modulo „G“

3. Verifica di un unico prodotto Modulo “G”

 

     I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari specifiche previste in ciascun modulo.

 

MODULO B

ESAME "CE DEL TIPO"

 

     1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente legge.

 

     2. La domanda di esame "CE del tipo" è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

     - il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

     - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

     - la documentazione tecnica descritta al punto 3.

     Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato "tipo". L’organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

 

     3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente legge; deve riguardare, nella misura necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento del componente.

     La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

     - una descrizione generale del tipo;

     - disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;

     - un elenco delle specifiche europee, applicata in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le specifiche europee;

     - i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;

     - i rapporti sulle prove effettuate.

     Essa deve parimenti indicare il campo di utilizzazione del componente.

 

     4. L’organismo notificato

     4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle specifiche europee, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;

     4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della presente legge qualora non siano state applicate le specifiche europee;

     4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente applicate;

     4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie prove devono essere effettuati.

 

     5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente legge, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al richiedente. L’attestato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni e la durata di validità dell’attestato stesso e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.

     All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo notificato conserva una copia. L’organismo notificato, se nega al fabbricante il rilascio di un attestato di esame "CE del tipo", deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

 

     6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato "CE del tipo" di tutte le modifiche apportate al componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni di utilizzazione del componente prescritte. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell’attestato iniziale di esame "CE del tipo".

 

     7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati e revocati.

 

     8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

 

     9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei loro complementi per almeno 30 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione del componente sul mercato comunitario.

 

MODULO D

GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente legge. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

 

     2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, eseguire l’ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

 

     3. Sistema di qualità

     3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati.

     La domanda contiene:

     - tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;

     - la documentazione relativa al sistema di qualità;

     - eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell’attestato di esame "CE del tipo".

     3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo descritto nell’attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge.

     Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità. Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

     - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei componenti;

     - dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno applicati;

     - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

     - dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;

     - dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare se si è ottenuta la qualità dei componenti richiesta e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

     3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del componente in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

     3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tiene costantemente informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione. L’organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

 

     4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

     4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

     4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

     - la documentazione relativa al sistema di qualità;

     - i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.

     4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

     4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

 

     5. Il fabbricante, per almeno 30 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

     - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

     - gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

     - le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

 

     6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

 

MODULO F

VERIFICA SU PRODOTTO

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente legge.

 

     2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo descritto nell’attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge. Il fabbricante o il suo mandatario appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione di conformità.

 

     3. L’organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dei componenti ai requisiti della presente legge, o mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti su base statistica secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 30 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente.

 

     4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente

     4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee, o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo descritto nell’attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge.

     4.2. L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun componente approvato e redige un attestato scritto di conformità inerente alle prove effettuate.

     4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

 

     5. Verifica statistica

     5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma di lotti omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l’omogeneità di ciascun lotto prodotto.

     5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. I componenti che costituiscono il campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente legge e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.

     5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:

     - un metodo statistico;

     - un programma di campionamento con le sue caratteristiche operative.

     5.4. Per i lotti accettati l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo componente e redige un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti del lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l’organismo notificato competente adotta le misure appropriate per evitarne l’immissione in commercio. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l’organismo notificato può sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso del processo di fabbricazione.

     5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

 

MODULO G

VERIFICA DELL’ESEMPLARE UNICO

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della presente legge. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" sul componente e redige una dichiarazione di conformità.

 

     2. L’organismo notificato esamina il componente e procede alle opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente legge, ad esso applicabili. L’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul componente e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

 

     3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente legge, e di comprenderne la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento. La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:

     - una descrizione generale del tipo;

     - i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;

     - un elenco delle specifiche europee applicate in tutto o in parte e le descrizioni di soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le specifiche europee;

     - i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

     - i rapporti sulle prove effettuate;

     - il campo di utilizzazione dei componenti.

 

MODULO H

GARANZIA QUALITÀ TOTALE

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti della presente legge ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

 

     2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale dei componenti e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

 

     3. Sistema di qualità

     3.1. Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato. La domanda contiene:

     - tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;

     - la documentazione relativa al sistema di qualità.

     3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti ai requisiti della presente legge ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità permette una interpretazione uniforme delle misure di procedura e di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i dossier riguardanti la qualità. Detta documentazione include in particolare un’adeguata descrizione:

     - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità della progettazione e di qualità dei componenti;

     - delle specifiche tecniche di progettazione incluse le specifiche europee che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le specifiche europee di, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della presente legge che si applicano ai componenti;

     - delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei componenti appartenenti alla categoria in questione;

     - delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;

     - dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

     - dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;

     - dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di componenti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

     3.3. L’organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

     3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione. L’organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

 

     4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato.

     4.1. Scopo della sorveglianza è far sì che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

     4.2. Il fabbricante consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

     - la documentazione relativa al sistema di qualità;

     - i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Progettazione" del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

     - i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

     4.3. L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

     4.4. Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

 

     5. Il fabbricante, per almeno 30 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

     - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

     - gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

     - le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

 

     6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

 

     7. Disposizioni supplementari: esame del progetto

     7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un organismo notificato.

     7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare la conformità ai requisiti della presente legge. La domanda contiene:

     - le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche europee, che sono state applicate;

     - le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee non sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.

     7.3. L’organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa le disposizioni della presente legge, rilascia al richiedente un attestato di esame "CE del progetto". Tale attestato contiene le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del componente.

     7.4. Il richiedente tiene informato l’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di esame del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche apportate al progetto approvato devono ricevere un’approvazione complementare da parte dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato di esame "CE del progetto", qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali, della presente legge o alle condizioni prescritte per l’utilizzazione del componente. Questa approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all’attestato di esame "CE del progetto".

     7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni concernenti:

     - gli attestati di esame "CE del progetto" rilasciati e i relativi complementi;

     - gli attestati di esame "CE del progetto" revocati e i relativi complementi;

     - gli attestati di esame "CE del progetto" rifiutati e i relativi complementi.

 

 

ALLEGATO VI

(articolo 51)

 

SOTTOSISTEMI:

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

 

     Il presente allegato si applica ai sottosistemi onde garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali che li riguardano.

     La dichiarazione "CE" di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella Comunità, ovvero, in mancanza di questi, dalla persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema; la dichiarazione e la documentazione tecnica di accompagnamento devono essere datati e firmati.

     Questa dichiarazione "CE" di conformità e la documentazione tecnica devono essere redatti nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all’allegato II, punto 7.1.1, e deve comprendere i seguenti elementi:

     - i riferimenti della direttiva 2000/9/CE;

     - il nome e l’indirizzo del committente dell’esame "CE";

     - la descrizione del sottosistema;

     - il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame "CE";

     - tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà soddisfare, in particolare le eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;

     - l’esito dell’esame "CE" di cui all’allegato VII (attestato di esame "CE" di conformità);

     - identificazione della persona autorizzata a firmare con effetto vincolante la dichiarazione a nome del fabbricante, del suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema.

 

 

ALLEGATO VII

(articoli 51 e 54)

 

SOTTOSISTEMI:

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

 

     1. L’esame “CE” è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, che un sottosistema

     - è conforme alla presente legge e alle altre disposizioni applicabili a norma del trattato;

     - è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.

 

     2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:

     - progettazione,

     - costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.

 

     3. La documentazione tecnica che accompagna l’attestato di esame deve comportare quanto segue:

     - progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione, ecc.;

     - elenco dei componenti di sicurezza di cui alla presente legge impiegati nel sottosistema;

     - copie della dichiarazione “CE” di conformità di cui all’allegato IV per i componenti di sicurezza con i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali delle prove e degli esami eventualmente effettuati.

 

     4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di esame “CE” sono redatte nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all’allegato II, punto 7.1.1.

 

     5. Sorveglianza:

     5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante la realizzazione del sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

     5.2. L’organismo notificato che è responsabile dell’esame “CE” deve avere in permanenza accesso alle aree di produzione e di deposito e, se del caso, di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. Il fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all’organismo notificato tutti i documenti utili a tal fine, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi al sottosistema.

     5.3. L’organismo notificato che è responsabile dell’esame “CE” effettua periodicamente verifiche per assicurarsi dell’osservanza delle disposizioni della presente legge e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica ai responsabili dell’esecuzione. Può richiedere di essere convocato in certe fasi della costruzione.

     5.4. L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere. In occasione di queste visite, l’organismo notificato può effettuare verifiche complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai responsabili dell’esecuzione.

 

     6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti riguardanti:

     - le domande di esame “CE” ricevute;

     - gli attestati di esame “CE” rilasciati;

     - gli attestati di esame “CE” rifiutati.

 

 

ALLEGATO VIII

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE

DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

 

     1. L’organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone, né la persona fisica o giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi, né nell’esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l’organismo notificato.

 

     2. L’organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

 

     3. L’organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.

 

     4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:

     - una buona formazione tecnica e professionale;

     - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;

     - l’attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.

 

     5. L’indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

 

     6. L’organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

 

     7. Il personale dell’organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell’ambito della presente legge o di qualsiasi disposizione di recepimento della direttiva n. 2000/9/CE nel diritto interno dello Stato membro.

 

 

ALLEGATO IX

(articoli 49 e 55)

 

MARCATURA “CE” DI CONFORMITÀ

 

     La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE”, secondo il simbolo grafico che segue:

 

 

 

     In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura “CE” devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

     La marcatura “CE” è accompagnata dalle ultime due cifre dell’anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene.


[1] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.