Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 17/06/1991 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. unico. 1. All'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n 20, integrato con la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, sono aggiunti i seguenti commi: |
§ 3.4.42 - L.P. 17 giugno 1991, n. 16.
Nuove provvidenze nel settore del trasporto di soggetti portatori di handicap.
(B.U. 2 luglio 1991, n. 28).
1. All'art. 14 della
"5. Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale.
6. I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione."