§ 3.4.42 - L.P. 17 giugno 1991, n. 16.
Nuove provvidenze nel settore del trasporto di soggetti portatori di handicap.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:17/06/1991
Numero:16


Sommario
Art. unico.      1. All'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n 20, integrato con la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, sono aggiunti i seguenti commi:


§ 3.4.42 - L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

Nuove provvidenze nel settore del trasporto di soggetti portatori di handicap.

(B.U. 2 luglio 1991, n. 28).

 

     Art. unico.

     1. All'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n 20, integrato con la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, sono aggiunti i seguenti commi:

     "5. Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale.

     6. I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione."