Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 19/08/1988 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il comma terzo dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. |
Art. 3. 1. I commi quarto, quinto e sesto dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: |
Art. 4. 1. Al funzionamento che svolge l'incarico di cui all'art. 6 della legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle [...] |
Art. 5. 1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 4 della presente legge, valutata in Lire 6 milioni all'anno, si provvede: |
§ 3.4.37 - L.P. 19 agosto 1988, n. 35.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, riguardante: Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia".
(B.U. 30 agosto 1988, n. 39).
1. Dopo il comma terzo dell'art. 1 della
4. Sono ammessi al contributo di cui al primo comma, lettera a), anche gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle opere edili o di parti elettromeccaniche di impianti esistenti, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessari per aumentare la sicurezza e migliorare l'efficienza, e nel rispetto dei limiti dei costi in essa contemplati."
1. I commi quarto, quinto e sesto dell'art. 6 della
4. All'atto di erogazione della prima rata di contributo il beneficiario, che non sia un ente pubblico, deve dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per un importo pari all'80% del contributo concesso.
5. Rappresentano apporto di capitale proprio i versamenti dei soci ai conti del capitale sociale, le riserve formate da utili, l'utile d'esercizio e le pusvalenze da reinvestire accantonate ai sensi dell'art. 54 del
6. L'apporto di capitale proprio può limitarsi alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il valore attuale del contributo stesso, fissato convenzionalmente nella misura dell'80%."
1. Al funzionamento che svolge l'incarico di cui all'art. 6 della
1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 4 della presente legge, valutata in Lire 6 milioni all'anno, si provvede:
a) per l'anno 1988, con una quota dello stanziamento previsto al capitolo 12100 dello stato di previsione della spesa, che presenta la disponibilità occorrente;
b) per gli anni successivi, con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia, utilizzando i fondi previsti alla sezione 1, settore 1.2, lettera a1) del bilancio pluriennale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della