§ 3.4.33 - L.P. 14 novembre 1984, n. 15.
Intervento straordinario per impianti funiviari essenziali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:14/11/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Per assicurare con un unico intervento straordinario la sopravvivenza di impianti funiviari dimostratisi essenziali per mantenere le fonti di reddito della comunità locale, la Giunta [...]
Art. 2.      1. L'erogazione e la gestione contabile dei prestiti di cui all'art. 1 sono affidate mediante apposita convenzione ad istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e [...]
Art. 3.      1. Per ottenere l'intervento straordinario di cui all'art. 1 le imprese devono presentare, entro il termine fissato, domanda all'Assessorato ai trasporti, corredata da idonea documentazione [...]
Art. 4.      1. L'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Nel secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, le parole "di nuove linee mediante" sono sostituite dalle parole "e la sostituzione di".
Art. 6.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa complessiva di lire 7.000 milioni.
Art. 7.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:(Omissis)
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.4.33 - L.P. 14 novembre 1984, n. 15.

Intervento straordinario per impianti funiviari essenziali.

(B.U. 20 novembre 1984, n. 55).

 

     Art. 1.

     1. Per assicurare con un unico intervento straordinario la sopravvivenza di impianti funiviari dimostratisi essenziali per mantenere le fonti di reddito della comunità locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad imprese funiviarie, purchè vengano rispettati i criteri di cui al secondo comma, un prestito senza interessi garantito da ipoteca, da restituirsi entro il termine di 10 anni e con decorrenza della prima rata a partire dal quarto anno.

     2. Le domande pervenute entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno soddisfatte nell'ambito dello stanziamento previsto secondo la graduatoria che verrà stabilita dalla Giunta provinciale, in base ai seguenti criteri:

     a) riconosciuta necessità degli impianti funiviari per assicurare le fonti di reddito della comunità locale, in base al reale utilizzo degli stessi nell'ambito della zona sciistica di pertinenza, nei comuni o frazioni di comuni determinati in base a tale criterio fondamentale dalla Giunta provinciale;

     b) piano di risanamento economico-finanziario comprovante che mediante l'unico intervento straordinario può essere ristabilita la redditività o almeno il pareggio dell'impresa;

     c) apporto di capitale proprio in misura almeno pari al prestito concesso, esclusa ogni forma di finanziamento da terzi.

     3. L'autofinanziamento dovrà essere dimostrato al momento dell'erogazione del prestito e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di concessione di detto prestito.

     4. L'apporto di capitale può risalire fino a tutto il 1981.

     5. Il prestito non può superare il 50% dell'indebitamento complessivo dovuto agli oneri finanziari per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari.

     6. Gli interventi finanziari di cui ai commi precedenti possono essere concessi ad imprese funiviarie, l'esercizio dei cui impianti sia rimasto interrotto per eventi anche naturali di carattere eccezionale non imputabili a difetto di gestione. Qualora detti impianti fossero coperti da garanzia assicurativa, l'impresa beneficiaria dovrà restituire il prestito concesso, non appena la compagnia assicuratrice avrà liquidato l'indennizzo dovuto, nella proporzione di cui l'importo dell'indennizzo stesso copre gli oneri finanziari sopraddetti.

 

          Art. 2.

     1. L'erogazione e la gestione contabile dei prestiti di cui all'art. 1 sono affidate mediante apposita convenzione ad istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare agli istituti ed aziende stesse i mezzi finanziari occorrenti.

     2. Nella convenzione prevista al comma precedente saranno regolati i rapporti tra Provincia ed azienda di credito per la gestione dei mutui, le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi, il compenso in misura forfettaria spettante per ogni mutuo concesso, l'obbligo per l'azienda di corrispondere gli interessi sulle somme non erogate nella stessa misura prevista per le giacenze di tesoreria della Provincia, le modalità di rendicontazione e di controllo sulla gestione dei fondi anticipati all'azienda di credito, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, in quanto applicabili.

 

          Art. 3.

     1. Per ottenere l'intervento straordinario di cui all'art. 1 le imprese devono presentare, entro il termine fissato, domanda all'Assessorato ai trasporti, corredata da idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma, compresi i bilanci e i rendiconti degli ultimi 3 anni certificati da società di certificazione o da professionista abilitato.

 

          Art. 4.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, è sostituito dal seguente:

     “Il contributo, concesso per gli investimenti di cui all'art. 1, viene liquidato in rate annuali; la prima rata non appena il provvedimento di assegnazione sia divenuto esecutivo e sia stata rilasciata la concessione per la relativa linea o l'autorizzazione per la rinnovazione della stessa, le rimanenti alla scadenza del 31 gennaio degli anni successivi.

     2. Per l'erogazione delle prime tre rate l'interessato dovrà produrre una fidejussione bancaria di pari importo oppure certificare lo stato di avanzamento dei lavori, a firma del direttore dei lavori. La liquidazione delle due ultime rate avviene a seguito di regolare collaudo o visita straordinaria all'impianto in caso di rinnovazione parziale dello stesso; la relativa pratica è da corredare con:

     a) nulla osta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

     b) dichiarazione dell'Ufficio trasporti funiviari - Servizi tecnici - dalla quale risulta che il costo dell'opera, accertato con gli stessi criteri applicati per la determinazione della spesa ammissibile, non è inferiore alla spesa ammessa a contributo.

     3.L'importo del contributo è ridotto in proporzione qualora il costo dell'opera sia inferiore alla spesa ammessa a contributo.

     4. All'atto dell'erogazione della prima rata di contributo il beneficiario, che non sia un ente pubblico, deve dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per un importo almeno pari al contributo attualizzato. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle domande presentate entro il 31 gennaio 1984."

     5. L' attualizzazione del contributo si computa con riferimento ad un periodo di quattro anni e sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore all' atto della liquidazione della prima rata del contributo stesso [1].

     6. L' apporto di capitale proprio può limitarsi alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il contributo stesso attualizzato [2].

 

          Art. 5.

     1. Nel secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, le parole "di nuove linee mediante" sono sostituite dalle parole "e la sostituzione di".

 

          Art. 6.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa complessiva di lire 7.000 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 (partita n. 3 dell'allegato al bilancio n. 4).

 

          Art. 7.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:(Omissis)

 

          Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


[1] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1985, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1985, n. 6.