§ 3.3.11 - L.P. 8 giugno 1978, n. 27.
Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:08/06/1978
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Piano triennale di finanziamento - Modalità dell'intervento.
Art. 2.  Opere finanziabili.
Art. 3.  Opere interessanti singoli Comuni - Criteri di suddivisione del fondo.
Art. 4.  Opere interessanti più Comuni.
Art. 5.  Opere necessarie ed urgenti.
Art. 6.  Approvazione dei progetti.
Art. 7.  Affidamento dei lavori in concessione.
Art. 8.  Concessione del contributo – Anticipazioni.
Art. 9.  Obbligo del rendiconto.
Art. 10.  Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.
Art. 11.  Mutui e loro garanzia da parte della Provincia.
Art. 12.  Parere consultivo sui progetti.
Art. 13.  Certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 14.  Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori – Esenzione.
Art. 15.  Anticipazione e revisione prezzi.
Art. 16.  Opere d'arte.
Art. 17.  Lavori della direzione tecnica provinciale per altri enti.
Art. 18.      Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di edifici destinati a servizi istituzionali della Provincia, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di [...]
Art. 19.      Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di opere stradali di interesse provinciale, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni [...]
Art. 20.      L'art. 6 della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      Alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 1 e 11 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede come segue:
Art. 22.      Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 23.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.3.11 - L.P. 8 giugno 1978, n. 27.

Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali.

(B.U. 27 giugno 1978, n. 31).

 

     Art. 1. Piano triennale di finanziamento - Modalità dell'intervento.

     Per favorire, nell'ambito provinciale, lo sviluppo dell'economia e l'aumento dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1978-1980 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

     L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

     L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.

     Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

     Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

 

          Art. 2. Opere finanziabili. [1]

 

          Art. 3. Opere interessanti singoli Comuni - Criteri di suddivisione del fondo. [2]

 

          Art. 4. Opere interessanti più Comuni. [3]

 

          Art. 5. Opere necessarie ed urgenti. [4]

 

          Art. 6. Approvazione dei progetti. [5]

 

          Art. 7. Affidamento dei lavori in concessione.

     L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione dal Comune beneficiario ad altri enti.

     In questo caso agli stessi enti può essere trasferito il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra Comune ed ente esecutore con apposita convenzione. Nella convenzione deve essere precisato l'ente cui spetta la proprietà dell'opera.

     La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.

 

          Art. 8. Concessione del contributo – Anticipazioni. [6]

 

          Art. 9. Obbligo del rendiconto. [7]

 

          Art. 10. Attività sportive, ricreative e di interesse turistico.

     I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituite o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

     Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il Comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra il Comune e la società.

     Per gli scopi di cui sopra i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi della presente legge.

     La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

     La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.

 

          Art. 11. Mutui e loro garanzia da parte della Provincia. [8]

 

          Art. 12. Parere consultivo sui progetti.

     Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27 (piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali) e la lett. a) del secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26 (norme per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici) sono sostituiti dal seguente:

     “Il parere tecnico-amministrativo sui progetti è espresso; dal comitato tecnico amministrativo, se la spesa prevista supera l'importo di lire 500 milioni; dalla direzione tecnica provinciale, se la spesa prevista supera l'importo di lire 200 milioni ed è inferiore o pari all'importo di lire 500 milioni. Per progetti di importo fino a lire 200 milioni il parere tecnico-amministrativo non è obbligatorio".

 

          Art. 13. Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

     Il testo dell'art. 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 (albo dei collaudatori di opere pubbliche), già sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 (piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche), è sostituito dal seguente:

     “L'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di lire 200 milioni".

 

          Art. 14. Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori – Esenzione.

     Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

     “Fino all'entrata in funzione dell'Albo degli appaltatori istituito dalla Provincia, le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse provinciale, devono essere iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, numero 57, qualora l'importo dei lavori assunti sia superiore a lire 200 milioni".

 

          Art. 15. Anticipazione e revisione prezzi. [9]

 

          Art. 16. Opere d'arte. [10]

 

          Art. 17. Lavori della direzione tecnica provinciale per altri enti.

     Al fine di conseguire l'utilizzazione dei cantieri provinciali, la direzione tecnica provinciale può essere autorizzata, con deliberazione della Giunta provinciale, entro i limiti delle sue possibilità operative, ad eseguire lavori di pubblica utilità per Comuni o altri enti. Gli oneri reciproci vengono fissati in un'apposita convenzione.

     Eventuali fondi dovuti dall'ente beneficiario in connessione con l'esecuzione dei lavori possono essere anticipati alla direzione tecnica mediante versamento in apposito conto corrente.

 

          Art. 18.

     Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di edifici destinati a servizi istituzionali della Provincia, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

     Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4290 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

 

          Art. 19.

     Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di opere stradali di interesse provinciale, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

     Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4225 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

     L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

 

          Art. 20.

     L'art. 6 della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, è sostituito dal seguente:

     “La compilazione dei progetti e la direzione dei lavori sono affidate alla direzione tecnica provinciale o a privati professionisti iscritti ai rispettivi Albi.

     La direzione dei lavori può essere affidata a privato professionista anche se il relativo progetto sia stato compilato da altro professionista o dalla direzione tecnica provinciale.

     Le disposizioni concernenti la direzione dei lavori, di cui ai commi precedenti, hanno efficacia retroattiva fino al 1 gennaio 1978.

     La compilazione del progetto da parte della direzione tecnica provinciale o l'affidamento dell'incarico di progettazione a privati professionisti ha luogo dopo che la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessorato provinciale competente in relazione alla destinazione dell'opera, ha fissato con propria deliberazione le caratteristiche dell'opera.

     Può darsi luogo direttamente alla compilazione del progetto o all'affidamento dell'incarico di progettazione, qualora in programma siano già definite le caratteristiche delle singole opere.

     Gli incarichi di progettazione o di direzione lavori a privati professionisti sono conferiti dall'Assessore ai lavori pubblici, che stipula i relativi contratti e impegna la spesa.

     Qualora l'opera rivesta particolare importanza, l'Assessore ai lavori pubblici può indire un pubblico concorso o un concorso limitato ad alcuni privati professionisti per la presentazione del progetto di massima.

     In caso di concorso limitato, può essere corrisposto a ciascun partecipante un compenso forfettario non superiore all'onorario spettante, ai sensi della tariffa professionale, per la redazione del progetto di massima.

     Il compenso forfettario o il premio in caso di pubblico concorso corrisposto al concorrente cui sarà affidata la progettazione esecutiva, è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo".

 

          Art. 21.

     Alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 1 e 11 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede come segue:

     a) all'onere di lire 30.000 milioni, di cui all'art. 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (punto n. 14 dell'elenco illustrativo);

     b) all'onere di cui all'art. 11, valutato in lire 4.500 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo indicato alla precedente lettera a) (punto n. 14-bis dell'elenco illustrativo).

 

          Art. 22.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

In aumento:

 

 

Cap. 4275 - (modificato nel testo) Contributi in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali

L.

30.000.000.000

Cap. 4360 - Oneri derivanti dalla garanzia prestata a favore degli enti locali della provincia su mutui assunti per opere pubbliche (leggi provinciali 11 giugno 1975, n. 27, art. 11, 21 luglio 1977, n. 21, art. 5, e 9 agosto 1977, n. 32, art. 1, lett. c)

 

4.500.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 2)

L.

34.500.000.000

 

          Art. 23.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

[9] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.

[10] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 10 novembre 1993, n. 20.