§ 2.1.69 - L.P. 5 gennaio 1983, n. 25.
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano del personale statale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/01/1983
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.     
Art. 7. 


§ 2.1.69 - L.P. 5 gennaio 1983, n. 25.

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano del personale statale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operante in Alto Adige.

(B.U. 18 gennaio 1983, n. 3).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6.

     1. Il personale inquadrato nel ruolo speciale dei servizi tecnici ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

     2. I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, comprese quelle disposizioni di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili, ai sensi della vigente normativa in materia.

     3. Nei confronti del personale transitato alla Provincia, a norma della presente legge, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

 

          Art. 7. [6]


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.