Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 05/01/1983 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 2.1.69 - L.P. 5 gennaio 1983, n. 25.
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano del personale statale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operante in Alto Adige.
(B.U. 18 gennaio 1983, n. 3).
1. Il personale inquadrato nel ruolo speciale dei servizi tecnici ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
2. I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, comprese quelle disposizioni di cui all'art. 19 della
3. Nei confronti del personale transitato alla Provincia, a norma della presente legge, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della