§ 2.1.68 - L.P. 12 agosto 1982, n. 29.
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia e il relativo inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale del personale dei disciolti enti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/08/1982
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo provinciale è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.     


§ 2.1.68 - L.P. 12 agosto 1982, n. 29.

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia e il relativo inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale del personale dei disciolti enti mutualistici in posizione di comando presso la Provincia ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349.

(B.U. 24 agosto 1982, n. 39).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo provinciale è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

     2. Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi agli enti di provenienza ed alla Provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

     3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita, al personale contemplato dalla presente legge va applicata la disposizione di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

 

          Art. 5. [4]

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.