Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 12/08/1982 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo provinciale è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali [...] |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
§ 2.1.68 - L.P. 12 agosto 1982, n. 29.
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia e il relativo inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale del personale dei disciolti enti mutualistici in posizione di comando presso la Provincia ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349.
(B.U. 24 agosto 1982, n. 39).
1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo provinciale è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
2. Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 19 della
3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita, al personale contemplato dalla presente legge va applicata la disposizione di cui all'art. 23 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della