§ 2.1.34 – L.P. 2 marzo 1973, n. 9.
Modifiche all'ordinamento del Personale Provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/03/1973
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Il limite del 15% indicato nel primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato al 30%.
Art. 2.      Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio del personale ai sensi dell'art. 61 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, agli impiegati dell'Amministrazione regionale messi a [...]
Art. 3.      L'intitolazione dell'art. 18 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituita dalla seguente: "Svolgimento della carriera del personale ausiliario e cantoniere".
Art. 4.      Nel primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole "Agli agenti [...]
Art. 5.      Nel primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 33 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole "Agli agenti [...]
Art. 6.      Il quadro "E) Personale cantoniere" del ruolo speciale dei servizi tecnici, di cui alla Tabella A allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, numero 4, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      Il personale inquadrato nella qualifica di cantoniere, ai sensi degli articoli 59, 66 e 67 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è reinquadrato nel parametro 143, conservando a tutti [...]
Art. 8.      La maggiore spesa è valutata in un massimo di lire 100 milioni all'anno, a partire dal 1973 ed in lire 90 milioni per l'anno 1972.


§ 2.1.34 – L.P. 2 marzo 1973, n. 9.

Modifiche all'ordinamento del Personale Provinciale.

(B.U. 20 marzo 1973, n. 13).

 

     Art. 1.

     Il limite del 15% indicato nel primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato al 30%.

     La presente norma resta in vigore fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento degli uffici provinciali e relative piante organiche conseguenti all'attribuzione di nuove competenze alla Provincia autonoma ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

 

          Art. 2.

     Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio del personale ai sensi dell'art. 61 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, agli impiegati dell'Amministrazione regionale messi a disposizione della Giunta provinciale di Bolzano per l'espletamento di compiti istituzionali, è attribuita l'indennità di cui all'art. 34 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, entro i limiti e con le modalità ivi indicate.

     Agli impiegati di cui sopra, che risultino residenti in provincia di Trento, viene inoltre corrisposta un'indennità mensile di L. 30.000 per i mesi di effettivo servizio, a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori della provincia di residenza.

 

          Art. 3.

     L'intitolazione dell'art. 18 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituita dalla seguente: "Svolgimento della carriera del personale ausiliario e cantoniere".

     Nel secondo comma di detto articolo, dopo le parole "Gli agenti tecnici" sono aggiunte le seguenti "e i cantonieri".

     Il successivo art. 19 è abrogato.

 

          Art. 4.

     Nel primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole "Agli agenti tecnici" sono aggiunte le seguenti "e ai cantonieri".

 

          Art. 5.

     Nel primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 33 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole "Agli agenti tecnici" sono aggiunte le seguenti "e ai cantonieri".

 

          Art. 6.

     Il quadro "E) Personale cantoniere" del ruolo speciale dei servizi tecnici, di cui alla Tabella A allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, numero 4, è sostituito dal seguente:

E) Personale cantoniere

Numero dei posti

Parametro

Anni di permanenza

I/D - Cantoniere

78

188

-

 

 

172

5

II/D - Cantoniere

182

143

8

     Nella tabella E) allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, le indicazioni sotto il titolo “Personale cantoniere” sono sostituite dalle seguenti:

 

Parametro

Anni di permanenza

I/D - Cantoniere capo

188

-

 

172

5

II/D - Cantoniere

143

8

 

NORMA TRANSITORIA

 

          Art. 7.

     Il personale inquadrato nella qualifica di cantoniere, ai sensi degli articoli 59, 66 e 67 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è reinquadrato nel parametro 143, conservando a tutti gli effetti, in detto parametro, l'anzianità maturata o riconosciuta in quelli soppressi.

     Il trattamento economico previsto dalla presente legge per il personale cantoniere entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1972.

 

          Art. 8.

     La maggiore spesa è valutata in un massimo di lire 100 milioni all'anno, a partire dal 1973 ed in lire 90 milioni per l'anno 1972.

     All'onere di lire 190 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1973, per gli anni 1972 e 1973, si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal predetto esercizio 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600 milioni iscritto al cap. 21 del bilancio per l'esercizio 1972 (Tabella B - Uscite).

     Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 saranno adeguati in conformità della presente legge gli appositi stanziamenti.