Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 02/03/1973 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Il limite del 15% indicato nel primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato al 30%. |
Art. 2. Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio del personale ai sensi dell'art. 61 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, agli impiegati dell'Amministrazione regionale messi a [...] |
Art. 3. L'intitolazione dell'art. 18 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituita dalla seguente: "Svolgimento della carriera del personale ausiliario e cantoniere". |
Art. 4. Nel primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 32 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole "Agli agenti [...] |
Art. 5. Nel primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, così come sostituito dall'art. 33 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dopo le parole "Agli agenti [...] |
Art. 6. Il quadro "E) Personale cantoniere" del ruolo speciale dei servizi tecnici, di cui alla Tabella A allegata alla legge provinciale 21 febbraio 1972, numero 4, è sostituito dal seguente: |
Art. 7. Il personale inquadrato nella qualifica di cantoniere, ai sensi degli articoli 59, 66 e 67 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è reinquadrato nel parametro 143, conservando a tutti [...] |
Art. 8. La maggiore spesa è valutata in un massimo di lire 100 milioni all'anno, a partire dal 1973 ed in lire 90 milioni per l'anno 1972. |
§ 2.1.34 – L.P. 2 marzo 1973, n. 9.
Modifiche all'ordinamento del Personale Provinciale.
(B.U. 20 marzo 1973, n. 13).
Il limite del 15% indicato nel primo comma dell'art. 26 della
La presente norma resta in vigore fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento degli uffici provinciali e relative piante organiche conseguenti all'attribuzione di nuove competenze alla Provincia autonoma ai sensi della
Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio del personale ai sensi dell'art. 61 della
Agli impiegati di cui sopra, che risultino residenti in provincia di Trento, viene inoltre corrisposta un'indennità mensile di L. 30.000 per i mesi di effettivo servizio, a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla prestazione del lavoro fuori della provincia di residenza.
L'intitolazione dell'art. 18 della
Nel secondo comma di detto articolo, dopo le parole "Gli agenti tecnici" sono aggiunte le seguenti "e i cantonieri".
Il successivo art. 19 è abrogato.
Nel primo comma dell'art. 28 della
Nel primo comma dell'art. 17 della
Il quadro "E) Personale cantoniere" del ruolo speciale dei servizi tecnici, di cui alla Tabella A allegata alla
E) Personale cantoniere |
Numero dei posti |
Parametro |
Anni di permanenza |
I/D - Cantoniere |
78 |
188 |
- |
|
|
172 |
5 |
II/D - Cantoniere |
182 |
143 |
8 |
Nella tabella E) allegata alla
|
Parametro |
Anni di permanenza |
I/D - Cantoniere capo |
188 |
- |
|
172 |
5 |
II/D - Cantoniere |
143 |
8 |
NORMA TRANSITORIA
Il personale inquadrato nella qualifica di cantoniere, ai sensi degli articoli 59, 66 e 67 della
Il trattamento economico previsto dalla presente legge per il personale cantoniere entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1972.
La maggiore spesa è valutata in un massimo di lire 100 milioni all'anno, a partire dal 1973 ed in lire 90 milioni per l'anno 1972.
All'onere di lire 190 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1973, per gli anni 1972 e 1973, si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal predetto esercizio 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600 milioni iscritto al cap. 21 del bilancio per l'esercizio 1972 (Tabella B - Uscite).
Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 saranno adeguati in conformità della presente legge gli appositi stanziamenti.