§ 2.2.16 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 320.
Bonifica dei campi minati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:12/04/1946
Numero:320


Sommario
Art. 1.      L'organizzazione del servizio e l'esecuzione dei lavori di bonifica dei campi minati sono affidati al Ministero della guerra, il quale provvede altresì alla formazione del personale [...]
Art. 2.      Per l'attuazione dei compiti preveduti nell'articolo precedente il Ministero della guerra potrà avvalersi dell'opera dei Prefetti, degli Uffici tecnici erariali, degli Ispettorati provinciali [...]
Art. 3.      Presso il Ministero della guerra è istituito un Comitato consultivo per l'esame dei problemi attinenti alla bonifica dei campi minati.
Art. 4.      Per lo svolgimento dei servizi previsti nell'art. 1 può essere assegnato presso il Ministero della guerra, nella posizione di comando, personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni [...]
Art. 5.      Il Ministero della guerra provvede allo sminamento anche dei terreni e delle opere di bonifica di proprietà di enti diversi dallo Stato e di privati, osservandosi l'ordine di svolgimento dei [...]
Art. 6.      Nel caso di bonifica dei terreni indicati nell'articolo precedente sarà imposto ai proprietari un contributo in misura non inferiore alla metà della spesa e non superiore ai due terzi.
Art. 7.      I proprietari dei terreni indicati nell'art. 5 possono eseguire direttamente, anche uniti in consorzi, i lavori di sminamento, osservando le prescrizioni che saranno imposte dall'Amministrazione [...]
Art. 8.  [5]
Art. 9.      La concessione in appalto ai sensi dell'articolo precedente deve avvenire in base a capitolati che stabiliranno le prescrizioni e le modalità per lo svolgimento dei lavori, le norme per [...]
Art. 10.      Agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e [...]
Art. 11.  [7]
Art. 12.      Al personale dello Stato, che per essere addetto alla sorveglianza dei lavori di sminamento, si trovi effettivamente esposto a particolari rischi, sarà concessa una speciale indennità.
Art. 13.      Salvo quanto disposto dall'art. 5, i Prefetti, su richiesta dell'Amministrazione della guerra, hanno facoltà di imporre con proprio decreto tutte le limitazioni alla proprietà che si rendano [...]
Art. 14.      Per l'organizzazione, la formazione del personale specializzato e l'attuazione dei lavori di bonifica dei campi minati, è autorizzata la spesa di lire due miliardi.
Art. 15.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 16.      Con successivi provvedimenti emanati su proposta del Ministro per la guerra di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno dettate le norme di attuazione del presente decreto.
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 2.2.16 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 320. [1]

Bonifica dei campi minati.

(G.U. 23 maggio 1946, n. 119).

 

     Art. 1.

     L'organizzazione del servizio e l'esecuzione dei lavori di bonifica dei campi minati sono affidati al Ministero della guerra, il quale provvede altresì alla formazione del personale specializzato (maestranze e personale dirigente) con le modalità ed in base alle disposizioni dei successivi articoli.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione dei compiti preveduti nell'articolo precedente il Ministero della guerra potrà avvalersi dell'opera dei Prefetti, degli Uffici tecnici erariali, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Uffici provinciali dell'industria e commercio e dei Distretti minerari.

 

          Art. 3.

     Presso il Ministero della guerra è istituito un Comitato consultivo per l'esame dei problemi attinenti alla bonifica dei campi minati.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per la guerra ed è composto di un ufficiale generale dell'Esercito che lo presiede, di un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 5° e facente parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei delegati tecnici dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un ufficiale superiore del Ministero della guerra.

     Il presidente può invitare ad intervenire alle adunanze del Comitato funzionari appartenenti ad altri Ministeri e ad Enti parastatali, ovvero persone estranee alle suddette Amministrazioni che abbiano particolare competenza nella materia da trattare.

 

          Art. 4.

     Per lo svolgimento dei servizi previsti nell'art. 1 può essere assegnato presso il Ministero della guerra, nella posizione di comando, personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato ed, occorrendo, liberi professionisti specializzati, entro i limiti numerici che saranno determinati con decreti da adottare dai Ministeri interessati di concerto con quello del tesoro. I compensi spettanti ai liberi professionisti saranno determinati dal Ministero per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'onere relativo alle competenze spettanti al personale suddetto passerà a carico del bilancio del Ministero della guerra.

 

          Art. 5.

     Il Ministero della guerra provvede allo sminamento anche dei terreni e delle opere di bonifica di proprietà di enti diversi dallo Stato e di privati, osservandosi l'ordine di svolgimento dei lavori stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e foreste e, per quanto attiene alle zone e stabilimenti industriali, l'ordine di precedenza stabilito dal Ministero dell'industria e commercio.

     Ai fini dell'esecuzione dei lavori predetti, può essere disposta, con decreto del Prefetto che ne indica la durata, la occupazione temporanea dei terreni indicati nel comma precedente.

     L'occupazione può durare soltanto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e non dà diritto ad alcuna indennità.

 

          Art. 6.

     Nel caso di bonifica dei terreni indicati nell'articolo precedente sarà imposto ai proprietari un contributo in misura non inferiore alla metà della spesa e non superiore ai due terzi.

     L'onere a carico del proprietario non potrà, in ogni caso, superare il 30% dell'estimo catastale aumentato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, capitalizzato al saggio del 5%.

     I contributi a carico dei proprietari sono riscossi con le misure ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta, le relative sovraimposte provinciali e comunali ed i contributi di bonifica.

 

          Art. 7.

     I proprietari dei terreni indicati nell'art. 5 possono eseguire direttamente, anche uniti in consorzi, i lavori di sminamento, osservando le prescrizioni che saranno imposte dall'Amministrazione della guerra e sotto la sorveglianza di questa [2].

     In ogni caso i lavori di bonifica dei campi minati devono essere eseguiti con personale specializzato ai sensi dell'art. 1 [3].

     Per i lavori eseguiti e debitamente collaudati sarà corrisposto dallo Stato un concorso pari alla metà della spesa.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore dei concessionari di terreni demaniali, arenili e spiagge che provvedano direttamente ai lavori di sminamento [4].

 

          Art. 8. [5]

     I lavori di bonifica previsti dal presente decreto possono essere dall'Amministrazione militare eseguiti in gestione diretta o mediante appalto.

     Nell'appalto dei lavori sarà data, a parità di condizioni, preferenza alle cooperative costituite da reduci di guerra o da partigiani.

     A tale fine l'importo dei lavori che possono essere affidati a dette cooperative, sia per licitazione sia per trattative private, non è soggetto ad alcuna limitazione.

     Gli appalti possono essere concessi soltanto ad enti o ditte che impieghino operai e personale specializzato ai sensi dell'art. 1.

     Quando i campi minati ricadano in comprensori di bonifica, l'Amministrazione dell'esercito può, in applicazione della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concedere i lavori di sminamento in esecuzione ai rispettivi consorzi di bonifica, costituiti a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a condizione che i proprietari dei terreni minati, rinunciando alla facoltà loro concessa di poter eseguire direttamente i lavori di bonifica o di potersi costituire essi stessi in consorzio, ne facciano delega ai consorzi medesimi.

     Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prescritto dall'art. 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è sostituito dal parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 3.

     La concessione sarà regolata con apposito disciplinare contenente tutte le specifiche modalità e prescrizioni da osservarsi dall'ente concessionario.

 

          Art. 9.

     La concessione in appalto ai sensi dell'articolo precedente deve avvenire in base a capitolati che stabiliranno le prescrizioni e le modalità per lo svolgimento dei lavori, le norme per l'assistenza ai lavoratori durante il periodo di impiego, nonchè le particolari modalità per l'esecuzione dei collaudi.

     Nei capitolati stessi dovrà essere stabilita l'assunzione da parte degli appaltatori dell'onere del risarcimento dei danni che potranno essere provocati da mine o da altri ordigni lasciati inesplosi, nonostante la esecuzione dei lavori.

 

          Art. 10.

     Agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, che abbiano prestato servizi particolarmente rischiosi, sono estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra.

     Con successivo provvedimento, emanato su proposta del Ministero per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, verranno dettate le norme per l'applicazione del comma precedente.

     Agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese le norme concernenti il distintivo d'onore per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di persone, salvo per quanto riguarda pensioni ed assegni, quanto disposto dagli articoli 11 e 12.

     Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddette, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra [6].

 

          Art. 11. [7]

     L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati è a carico dello Stato, si tratti o non di personale specializzato di cui all'art. 1, anche se dipendente dai proprietari autorizzati ad eseguire direttamente lavori di bonifica a norma dell'art. 7, o da ditte cui siano stati concessi in appalto i lavori medesimi a norma dell'art. 8.

     Le normali indennità dovute in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro sono, ad eccezione dell'indennità giornaliera per la inabilità temporanea, raddoppiate in caso di infortunio occorso, per scoppio di ordigni esplosivi, in occasione dei lavori di bonifica di campi minati, al personale specializzato di cui all'art. 1, addetto ai lavori medesimi.

     Nei casi di infortunio previsti dal comma precedente, in aggiunta alle indennità raddoppiate, sono corrisposte le seguenti indennità:

     1) in caso di infortunio mortale una indennità di L. 100.000;

     2) in caso di infortunio che importi inabilità lavorativa permanente totale una indennità di L. 125.000;

     3) in caso di infortunio da cui derivi una incapacità permanente parziale superiore al 10%, una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

     La indennità di L. 100.000, di cui al n. 1 del precedente comma, è attribuita secondo le norme della successione legittima.

     Per la misura delle indennità nel caso del n. 3, saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

     E' fatta salva la facoltà degli interessati di optare fra la rendita di infortunio e la pensione di guerra ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, ferma restando la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti n. 1, 2 e 3.

     Le indennità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo sono a carico dello Stato, anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti a norma dell'art. 7 o concessi in appalto a norma dell'art. 8.

     E' fatta salva la rivalsa verso gli eventuali responsabili degli infortuni.

 

          Art. 12.

     Al personale dello Stato, che per essere addetto alla sorveglianza dei lavori di sminamento, si trovi effettivamente esposto a particolari rischi, sarà concessa una speciale indennità.

     La misura di tale indennità ed i casi in cui essa deve essere corrisposta saranno stabiliti dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Salva la concessione della pensione privilegiata nei casi in cui sia dovuta a norma delle disposizioni vigenti, in caso di infortunio sono corrisposte al personale previsto nel presente articolo e alle rispettive famiglie le indennità stabilite nel terzo comma dell'art. 11 [8].

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al personale dello Stato incaricato dello svolgimento dei corsi per formazione di personale specializzato, di cui all'art. 1, e alle rispettive famiglie, in caso di infortunio occorso durante lo svolgimento dei corsi stessi, per scoppio di ordigni esplosivi [9].

 

          Art. 13.

     Salvo quanto disposto dall'art. 5, i Prefetti, su richiesta dell'Amministrazione della guerra, hanno facoltà di imporre con proprio decreto tutte le limitazioni alla proprietà che si rendano necessarie per l'esecuzione dei lavori di bonifica e per ragioni di sicurezza.

     In corrispettivo di tali limitazioni di proprietà sarà concessa una indennità da determinarsi con decreto del Prefetto.

     La determinazione della indennità ai sensi del comma precedente diviene definitiva se non venga impugnata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento davanti la autorità giudiziaria competente.

 

          Art. 14.

     Per l'organizzazione, la formazione del personale specializzato e l'attuazione dei lavori di bonifica dei campi minati, è autorizzata la spesa di lire due miliardi.

     La suddetta spesa, distintamente per l'organizzazione, per la formazione del personale specializzato e per l'attuazione dei lavori, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra a misura del bisogno.

 

          Art. 15.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Con successivi provvedimenti emanati su proposta del Ministro per la guerra di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno dettate le norme di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della L. 1 ottobre 2012, n. 177.

[2] Comma transitoriamente vigente per effetto dell'art. 1 della L. 1 ottobre 2012, n. 177.

[3] Comma transitoriamente vigente per effetto dell'art. 1 della L. 1 ottobre 2012, n. 177.

[4] Comma transitoriamente vigente per effetto dell'art. 1 della L. 1 ottobre 2012, n. 177.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs.C.P.S. 1° novembre 1947, n. 1768.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 1° novembre 1947, n. 1768.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 1° novembre 1947, n. 1768.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 1° novembre 1947, n. 1768.

[9] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs.C.P.S. 1° novembre 1947, n. 1768.