Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 07/02/1946 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e [...] |
Art. 3. |
Art. 4. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 95.21.1 – D.Lgs.Lgt. 7 febbraio 1946, n. 30.
Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.
(G.U. 23 febbraio 1946, n. 46).
A decorrere dal 1° gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni, determinati in applicazione del regio
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al R.
E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto ed alla revisione generale dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare prevista dal
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Articolo così modificato dall'art. unico del
[2] Articolo abrogato dall'art. 288 del