§ 29.3.27 – D.L. 25 ottobre 1999, n. 371.
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:25/10/1999
Numero:371


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo [...]
Art. 2.      1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo [...]
Art. 3.      1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, è autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 29.3.27 – D.L. 25 ottobre 1999, n. 371. [1]

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est.

(G.U. 26 ottobre 1999, n. 252).

 

     Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, è prorogato fino al 31 dicembre 1999 [2].

     2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

 

          Art. 2.

     1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, è prorogato fino al 31 dicembre 1999 [3].

     2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, è autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est [4].

     2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni [5].

     3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

 

          Art. 3 bis. [6]

     1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità [7].

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [8].

     3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [9].

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4 bis. [10]

     1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1999, n. 487. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 2000 dall'art. 2 del D.L. 7 gennaio 2000, n. 1.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 22 dicembre 1999, n. 487.