Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 25/10/1999 |
Numero: | 371 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo [...] |
Art. 2. 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo [...] |
Art. 3. 1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, è autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, [...] |
Art. 4 bis. |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 29.3.27 – D.L. 25 ottobre 1999, n. 371. [1]
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est.
(G.U. 26 ottobre 1999, n. 252).
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del
1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, è autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est [4].
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal
3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della
4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Articolo inserito dalla
[7] Comma così sostituito dalla
[8] Comma così sostituito dalla
[9] Comma così sostituito dalla
[10] Articolo inserito dalla