§ 2.2.71 - L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 Giugno 1977 n. 27, così come modificata con LL.RR. n. 37/82 e 91/87 concernente la costituzione di un [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:14/12/1998
Numero:142


Sommario
Art. 1.  Denominazione.
Art. 2.      1.
Art. 3.      1.
Art. 4.      1.
Art. 5.      1.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1. L'art. 7 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 6 della L.R. 14 Dicembre 1987 n. 91, «è soppresso».
Art. 8.      1.
Art. 9.      1.
Art. 10.      1.
Art. 11.      1.
Art. 12.      1.
Art. 13.      1.
Art. 14.  Norma di prima applicazione.
Art. 15.  Urgenza.


§ 2.2.71 - L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 Giugno 1977 n. 27, così come modificata con LL.RR. n. 37/82 e 91/87 concernente la costituzione di un Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza.

(B.U. n. Spec. del 17 dicembre 1998).

 

Art. 1. Denominazione.

     1. La denominazione dell'Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza, istituito dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1977 n. 27, è mutata in: «Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea» con sede in L'Aquila.

     2. L'Istituto è posto sotto l'alto patronato del Presidente del Consiglio regionale che provvede, tramite i competenti Servizi del Consiglio, a quanto previsto dalla presente legge per sostenerne il funzionamento e vigilarne l'attività.

 

     Art. 2.

     1. [1]

 

     Art. 3.

     1. [2]

 

     Art. 4.

     1. [3]

 

     Art. 5.

     1. [4]

 

     Art. 6.

     1. [5]

 

     Art. 7.

     1. L'art. 7 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 6 della L.R. 14 Dicembre 1987 n. 91, «è soppresso».

 

     Art. 8.

     1. [6]

 

     Art. 9.

     1. [7]

 

     Art. 10.

     1. [8]

 

     Art. 11.

     1. [9]

 

     Art. 12.

     1. [1]0

 

     Art. 13.

     1. [1]1

 

     Art. 14. Norma di prima applicazione.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato Direttivo in carica promuoverà l'adesione dei soci e la convocazione dell'assemblea per eleggere in esso i propri rappresentanti entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 15. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 14 Giugno 1977, n. 27.

[2] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27.

[4] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27.

[5] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27.

[6] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27 che diviene «Art. 7».

[7] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27 che diviene «Art. 8».

[8] Inserisce l'art. 9 dopo il nuovo articolo 8 della L.R. 14.6.77, n. 27.

[9] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27.

[1]10 Sostituisce l'art. 11 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27.

[1]11 Sostituisce l'art. 12 della L.R. 14 Giugno 1977 n. 27.