§ 2.2.2 - L.R. 15 giugno 1977, n. 27.
Costituzione di un Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla resistenza [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:15/06/1977
Numero:27


Sommario
Art. 1.      E' costituito «l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea»
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Attività.
Art. 4.  Attività editoriale.
Art. 5.  Comitato Direttivo e statuto.
Art. 6.  Articolazioni e funzioni del Comitato.
Art. 7.  Soci.
Art. 8.  Interventi della Regione.
Art. 9.  Deliberazioni dell'Istituto.
Art. 10.  Borsa di studio.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Adeguamento statuto.
Art. 13.  (Urgenza).


§ 2.2.2 - L.R. 15 giugno 1977, n. 27.

Costituzione di un Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla resistenza [*].

(B.U. n. 27 dell'8 luglio 1977).

 

Art. 1.

     E' costituito «l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea» [*] con sede in L'Aquila.

 

     Art. 2. Compiti.

     L'Istituto ha il compito di raccogliere, ordinare e divulgare documenti, testimonianze e pubblicazioni anche audiovisuali che interessano la Storia dell'Italia contemporanea con particolare riguardo alle vicende connesse alla nascita del Fascismo, all'Antifascismo, alla Resistenza e all'Italia Repubblicana. Promuove lo studio e la conoscenza dell'Abruzzo contemporaneo. [1]

 

     Art. 3. Attività.

     1. L'Istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti nell'articolo precedente, richiede informazioni e documenti ad Enti e a privati e ne sollecita la collaborazione per la ricerca e l'acquisizione di ogni utile fonte di notizia e di studio; raccoglie ed elabora dati storici sulla vita politica, militare, economica e sociale, in particolare collegamento con l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione di cui alla Legge 16 Gennaio 1967 n. 3, con le istituzioni universitarie, e con ogni altro qualificato centro di studi operante in materia; sviluppa iniziative di promozione e conoscenza, anche d'intesa con le strutture regionali centrali e periferiche preposte al settore cultura; esplica attività formativa per la didattica della storia e la documentazione delle metodologie.

     2. Le attività di studio e di ricerca, di formazione ed editoriali dell'Istituto possono svolgersi anche su commissione o incarico di enti pubblici ed istituzioni scientifiche e con fondi da essi posti a disposizione.

     3. Le attività dell'Istituto sono programmate annualmente. Il programma annuale è discusso dall'Assemblea dei soci ed approvato dal Comitato Direttivo entro il mese di Novembre di ogni anno per l'anno successivo, con allegata relazione sull'attuazione degli impegni programmatici dell'anno in corso. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono approvati dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e sentito il Collegio dei revisori dei conti. [2]

 

     Art. 4. Attività editoriale.

     1. L'Istituto pubblica una rivista periodica di storia e scienze sociali intitolata «Abruzzo Contemporaneo» e una o più collane di testi storici.

     2. Il Direttore della rivista ed il responsabile della collana storica sono nominati nel proprio seno dal Comitato Direttivo, che provvede su proposta del Direttore anche alla costituzione di un Comitato di redazione e di un Comitato Scientifico per la rivista. Le nomine suddette non possono in alcun caso dar luogo a rapporti di lavoro dipendente ma solo, per coloro che siano estranei all'Istituto, ad accordi temporanei di collaborazione professionale.

     3. Le nomine suddette decadono con il rinnovo del Comitato Direttivo e possono essere revocate in caso di insanabile contrasto con le direttive programmatiche e gestionali da esso annualmente stabilite. [3].

 

     Art. 5. Comitato Direttivo e statuto.

     1. Per il suo funzionamento l'Istituto ha un Comitato Direttivo formato da tredici membri, dei quali quattro eletti dai soci nel proprio seno e nove dal Consiglio regionale che, con separate votazioni limitate ai due terzi degli eleggibili, nomina tre componenti scelti fra docenti universitari di storia o scienze sociali delle università abruzzesi e sei componenti comunque in possesso dei requisiti indicati al comma seguente.

     2. Sono eleggibili o nominabili coloro che siano docenti di ogni ordine e grado, ovvero svolgano funzioni in campo bibliografico o archivistico, oppure posseggano comprovata qualificazione negli studi storici e delle scienze sociali, o che infine abbiano militato nelle formazioni partigiane. I soci che non siano persone fisiche designano, con le modalità dei propri statuti, rappresentanti in possesso dei medesimi requisiti.

     3. Il Comitato Direttivo è insediato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale provvede altresì alle surroghe previste al seguente quinto comma.

     4. Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato ed in attesa dell'insediamento del nuovo Comitato l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché eventuali atti urgenti ed indifferibili con espressa indicazione dei motivi.

     5. Ai membri per qualunque causa cessanti subentrano sino a fine quinquennio i primi non eletti nelle rispettive componenti. In assenza di successibili, l'organo competente ad eleggere il sostituto provvede entro un mese dalla dichiarazione di vacanza.

     6. Ai membri del Comitato Direttivo e di eventuali altri Organi dell'Istituto, esclusa in ogni caso l'Assemblea dei Soci, spettano diaria e rimborso spese quando per la partecipazione a sedute o per lo svolgimento di incarichi debbano spostarsi dalla propria ordinaria sede di residenza o di lavoro: modalità e misura sono stabilite periodicamente dal Comitato Direttivo ma non potranno in nessun caso essere più favorevoli di quelle contemporaneamente vigenti per i dirigenti regionali della più elevata qualifica. Il Comitato Direttivo può altresì attribuire con le stesse modalità ai medesimi soggetti un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, negli importi e con la disciplina di cui alla L.R. 2 Febbraio 1988 n. 15 e successive modificazioni.

     7. Alle sedute dell'Istituto assiste senza diritto di voto il Direttore, quale segretario verbalizzante che cura la redazione e l'iter dei conseguenti atti deliberativi.

     8. Lo statuto dell'Istituto, che disciplina tutto quanto non previsto dalla presente legge ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, è approvato con atto amministrativo dal Consiglio regionale su proposta del Comitato Direttivo. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.

     9. Le norme dello statuto devono essere compatibili con quelle dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, al fine di consentire l'accettazione dell'Istituto regionale in qualità di membro dell'Istituto Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 16 Gennaio 1967, n. 3. [4]

 

     Art. 6. Articolazioni e funzioni del Comitato.

     1. Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un vice Presidente con funzioni vicarie, un Segretario, ed un Tesoriere. Con apposite norme statutarie vengono stabiliti funzionamento ed attribuzioni del Comitato e dei suoi componenti. Sono in ogni caso riservati al Presidente la rappresentanza legale e contrattuale dell'Istituto, il potere di convocazione e formazione dell'ordine del giorno del Comitato, l'esecuzione dei deliberati quando non abbiano mero contenuto amministrativo di competenza dell'ufficio, l'adozione di misure urgenti soggette a pronta ratifica per evitare danni gravi all'Istituto, il potere di delegare funzioni a componenti del Comitato Direttivo. [5].

 

     Art. 7. Soci.

     1. All'Istituto possono aderire, quali soci, le amministrazioni degli Enti Locali, organismi privati che intendano esserne sostenitori e singoli cittadini. L'adesione va confermata annualmente.

     2. Le modalità di ammissione, conferma, decadenza ed esclusione dei soci, nonché il funzionamento e le attribuzioni della loro assemblea, sono stabiliti dallo statuto dell'Istituto. Il Comitato Direttivo fissa l'ammontare delle quote annuali di associazione, se previste.

     3. Sono comunque ammessi a domanda quali soci d'onore a vita, senza onere di quota nè obbligo di presentazione, gli ex combattenti della guerra di liberazione, il coniuge o figli dei caduti della guerra di liberazione. [6]

 

     Art. 8. Interventi della Regione.

     1. Per il funzionamento dell'Istituto, la Regione mette a disposizione una sede di idonea funzionalità ed accessibilità per l'attività istituzionale e di archivio-biblioteca multimediale, facendosi diretto carico della relativa spesa per arredi essenziali, servizi primari e custodia, manutenzione straordinaria.

     2. Il finanziamento dell'attività ordinaria e delle spese correnti dell'Istituto è assicurato:

     a) con contributo regionale annuo costante stabilito in L. 50.000.000 (cinquantamilioni);

     b) con le quote associative ed eventuali conferimenti volontari di terzi;

     c) con i proventi delle attività di cui all'articolo 3, secondo comma, e dell'art. 4.

     Le modalità di impiego delle risorse finanziarie sono determinate dal Comitato Direttivo.

     3. All'atto della predisposizione del piano annuale degli interventi regionali diretti, di cui al Titolo 3° della L.R. 10 Settembre 1993 n. 56, la Giunta Regionale, per il tramite del Componente preposto alla promozione Culturale, concerta con l'Istituto specifici progetti aggiuntivi da finanziare con i fondi per detto piano.

     4. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, è istituita l'unità operativa «Affari Giuridici ed Economici dell'Istituto» nell'ambito del ruolo del Consiglio Regionale.

     L'organico dell'Istituto è costituito:

     - da un Funzionario di VIII qualifica (F.A.) che assume la denominazione di «Direttore» cui è affidata la responsabilità dell'unità operativa di cui al punto che precede;

     - due istruttori di VI qualifica di cui uno con profilo di ragioniere (I.R.) ed uno con profilo amministrativo (I.A.);

     - un esecutore amministrativo di IV qualifica.

     Il personale dell'Istituto è reperito, a domanda e con assenso del Presidente dell'Istituto, tra il personale regionale di ruolo del Consiglio e della Giunta.

     5. Il Direttore dipende giuridicamente dal Presidente dell'Istituto cui è conferita la responsabilità verso l'esterno, che determina in relazione al programma, gli obiettivi e le esigenze di servizio prioritarie.

     Il Direttore, sulla scorta degli indirizzi, provvede al coordinamento delle attività burocratiche, agli adempimenti amministrativo-contabili e sovraintende al personale assegnato all'Istituto.

     6. I dipendenti dell'Istituto conservano lo stato giuridico ed economico posseduto e partecipano agli istituti incentivanti, con le stesse modalità previste per il personale regionale, nonché alle progressioni di carriera previste dalle disposizioni contrattuali e di legge. 7. L'Istituto non assume dipendenti. Per le proprie attività culturali può:

     - stipulare contratti temporanei di collaborazione o consulenza professionale;

     - avvalersi di personale docente assegnato in comando

dall'I.N.S.M.L.I., di giovani di leva ammessi al servizio civile se stipula apposita convenzione con l'Amministrazione militare competente, di organismi iscritti agli elenchi del volontariato per ambiti pertinenti e che prestino opera gratuita. [7]

 

     Art. 9. Deliberazioni dell'Istituto.

     1. Le deliberazioni dell'Istituto sono pubblicate per cinque giorni nel suo Albo e l'elenco degli oggetti, con indicazione delle disposizioni finanziarie eventualmente assunte, è simultaneamente comunicato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del programma annuale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo sono trasmesse in copia conforme al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e divengono esecutive se il predetto Ufficio non notifichi osservazioni entro i successivi quindici, o, qualora ciò avvenga, dopo pubblicata la riapprovazione.

     3. Tutte le altre deliberazioni sono esecutive appena terminata la pubblicazione ovvero dal suo inizio se nell'atto ne sia motivata e dichiarata l'urgenza.

     4. La liquidazione delle spese derivanti da legge o provvedimento imperativo o contratto o precedente delibera e di quelle correnti o di funzionamento, purché sempre già determinate nell'oggetto e di ammontare prestabilito o scaturente da conteggi vincolati, è disposta dal Direttore dell'Istituto quale funzione assimilabile a quella di funzionario delegato.

     5. L'Istituto osserva, in ordine alle forniture di beni e/o di servizi nonché in materia di appalti di servizi, la legislazione nazionale e comunitaria. [8]

 

     Art. 10. Borsa di studio.

     1. La Regione istituisce una borsa di studio annua di L. 12.000.000 per l'esecuzione di un progetto di ricerca su argomenti storici riguardanti l'Abruzzo contemporaneo, della durata massima di un anno. Possono concorrere i laureati residenti in Abruzzo che nei due anni accademici precedenti abbiano discusso tesi di laurea o dottorato in materia presso qualsiasi università italiana. L'assegnazione è disposta, a discrezione dell'Istituto, su valutazione della tesi e di eventuali titoli scientifici. L'Istituto diffonde un bando annuale in cui è determinato il tema della ricerca. Le borse non assegnate in una annualità, sono messe a concorso aggiuntivamente in quella successiva.

     2. La borsa di studio viene assegnata previo idoneo provvedimento amministrativo regionale dal Presidente su deliberazione del Comitato Direttivo. L'erogazione è disposta in ratei bimestrali anticipati d'acconto su verifica di regolare andamento del progetto, ed il saldo viene liquidato previa approvazione finale del Comitato.

     3. La ricerca prodotta, qualora approvata e finanziata, diviene proprietà dell'Istituto che può metterla a disposizione degli studiosi che ne facciano richiesta e pubblicarla se ritenuta valida per le proprie finalità. [9]

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per l'onere derivante dall'applicazione di quanto disciplinato dal precedente art. 8 la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei fondi iscritti al pertinente capitolo 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario e in quelli corrispondenti per gli esercizi futuri.

     2. Il Capitolo 61623 è incrementato per competenza e cassa, per l'anno 1998 e successivi, di L. 10.000.000 (diecimilioni). La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione, per competenza e cassa, della corrispondente somma sul Cap. 61620 che risulta conseguentemente ridotto. [1]0

 

     Art. 12. Adeguamento statuto.

     1. Entro novanta giorni dal suo insediamento il Comitato Direttivo costituito in applicazione della presente legge redige la proposta di adeguamento dello statuto, che viene presentata al Consiglio regionale per l'approvazione. [1]1.

 

     Art. 13. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[*] L'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142 ha mutato la denominazione in "Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea".

[*] L'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142 ha mutato la denominazione in "Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea".

[1] Articolo già sostituito con art. 1 L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, ora così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[2] Articolo già sostituito con art. 2 L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, ora così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[3] Articolo già sostituito con art. 3 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, ora così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[5] Articolo già sostituito con art. 5 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, ora così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[6] L'originario art. 7, già sostituito con art. 6 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, è stato soppresso dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142. Il presente articolo sostituisce l'originario art. 8, già sostituito con art. 7 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, in forza dell'art. 8 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[7] Il presente articolo sostituisce l'originario art. 9, già modificato con art. 8 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, in forza dell'art. 9 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[8] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[1]10 Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142.

[1]11 Articolo già sostituito con art. 9 della L.R. 14 dicembre 1987, n. 91, ora così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 142. La legge regionale 142/1998 riporta inoltre all'art. 14: