§ 98.1.31339 - D.P.R. 8 agosto 2002, n. 204.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/2002
Numero:204


Sommario
Art. 1.  Vice Capi con funzioni vicarie


§ 98.1.31339 - D.P.R. 8 agosto 2002, n. 204.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia

(G.U. 19 settembre 2002, n. 220)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

     Visti l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visti gli articoli 4, 7, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

     Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 18 gennaio 2002;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 14 e 16 maggio 2002;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

     Viste ed accolte le osservazioni espresse in data 20 luglio 2002 dall'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti;

     Rilevato che il programma straordinario di assunzioni del Ministero della giustizia, disciplinato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è ancora operante e che pertanto non esistono i presupposti di fatto per poter aderire al rilievo formulato dalla competente Commissione della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Vice Capi con funzioni vicarie

     1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 è sostituito dal seguente:

     "5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

     b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.".

     2. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa è assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.".