Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 25/07/2001 |
Numero: | 315 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Indirizzo politico-amministrativo |
Art. 3. Uffici di diretta collaborazione |
Art. 4. Principi generali |
Art. 5. Segreteria del Ministro |
Art. 6. Gabinetto del Ministro |
Art. 7. Ufficio legislativo |
Art. 8. Ispettorato generale |
Art. 9. Servizio di controllo interno |
Art. 10. Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale |
Art. 11. Ufficio stampa ed informazione |
Art. 12. Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico |
Art. 13. Divieti di nuovi o maggiori oneri |
§ 80.9.448 - D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315. [1]
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia
(G.U. 3 agosto 2001, n. 179)
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;
b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
c) per "Sottosegretari di Stato" i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
d) per "decreto legislativo" il
Art. 2. Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del
2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro, svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale e, fino al riordino della disciplina della valutazione del personale con rapporti di lavoro non regolati contrattualmente collocato presso il Ministero, presiedono su delega del Ministro il Consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali funzioni e compiti i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.
Art. 3. Uffici di diretta collaborazione
1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:
a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Servizio di controllo interno;
g) Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale;
h) Ufficio stampa ed informazione.
Art. 4. Principi generali
1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito di competenza descritto nelle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
2. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3 sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.
3. I preposti agli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto agli uffici designa il Vice Capo con funzioni vicarie.
4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, per un periodo non superiore alla durata del suo mandato, tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della
6. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.
Art. 5. Segreteria del Ministro
1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.
2. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 6. Gabinetto del Ministro
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell'ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; e) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.
Art. 7. Ufficio legislativo
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
2. L'Ufficio Legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 8. Ispettorato generale
1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla
Art. 9. Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 6 del
2. Presso il Servizio di controllo interno opera la Commissione per la valutazione dei dirigenti, che provvede all'espletamento dell'attività di cui al regolamento per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero, adottato con
Art. 10. Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale
1. L'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale, al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali:
a) assicura il raccordo dell'attività svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, utilizzando le informazioni dai medesimi trasmesse;
b) fornisce supporto e assistenza per lo svolgimento dell'attività europea e internazionale alle quali l'autorità politica partecipi direttamente;
c) assicura il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte dei medesimi dell'attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di cui all'articolo 3 del
2. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico, che opera in raccordo con l'ufficio per il coordinamento delle attività internazionali.
Art. 11. Ufficio stampa ed informazione
1. L'Ufficio stampa ed informazione svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9 della
Art. 12. Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del
3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del
4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del
5. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del
b) per il responsabile del servizio di controllo interno di cui all'articolo 9, per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato e per il Capo dell'Ufficio del coordinamento dell'attività internazionale, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del
6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
10. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della
Art. 13. Divieti di nuovi o maggiori oneri
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In ogni caso, per quanto attiene al maggiore onere derivante dall'attribuzione dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell'invarianza della spesa è assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, un numero di 6 incarichi di funzione dirigenziale, di livello non generale, individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario [5].
[1] Abrogato dall'art. 15 del
[2] Comma inserito dall'art. 1 del
[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[4] Comma sostituito dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dall'art. 1 del