§ 98.1.31033 - D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 498.
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante: "Norme per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/12/1987
Numero:498


Sommario
Art. 1.      1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, è abrogato il tredicesimo comma [...]


§ 98.1.31033 - D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 498.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi".

(G.U. 9 dicembre 1987, n. 287)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 75 della Costituzione;

     Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

     Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi";

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, è abrogato il tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8.

     2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.