§ 40.1.9 - L. 10 gennaio 1983, n. 8.
Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:10/01/1983
Numero:8


Sommario
Art. unico.     


§ 40.1.9 - L. 10 gennaio 1983, n. 8.

Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

(G.U. 14 gennaio 1983, n. 13).

 

Art. unico.

     [Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

     a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

     b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

     c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW;

     d) un contributo per ciascun KW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

     lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

     lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;

     lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone] [1].

     L'ENEL è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980 [1].

     [Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL, in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge] [1].

     [Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum pari a lire 8.000 per kW di potenza installata] [1].

     [Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393] [1].

     [Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE cui all'art. 3, primo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA è tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto] [1].

     [L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati] [1].

     [L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale] [1].

     [Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato] [1].

     [Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari] [1].

     [Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati, secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281] [1].

     [Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti] [1].

     [Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, numero 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita] [2].

     Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL procede, nei comuni interessati, ad udienze pubbliche di informazione, nonché alla pubblicizzazione di tutti gli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione ambientale.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[1] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 499, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 499/1987.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 498, a decorrere dal termine indicato dal comma 2, art. 1 del medesimo D.P.R. 498/1987.