§ 98.1.30677 - D.P.R. 5 giugno 1976, n. 676.
Modificazione all'art. 105 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1976
Numero:676

§ 98.1.30677 - D.P.R. 5 giugno 1976, n. 676.

Modificazione all'art. 105 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(G.U. 2 ottobre 1976, n. 263)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

     Ritenuta l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 105 del regolamento suindicato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Il n. 1) del primo comma dell'art. 105 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

     "1) non lavorare di notte.

     E' in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;".