Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/10/1963 |
Numero: | 1730 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 , è così modificato |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 16 del regolamento approvato conregio decreto 3 marzo 1927, n. 478 , è così modificato |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 , è così modificato |
§ 98.1.30335 - D.P.R. 23 ottobre 1963, n. 1730. [1]
Modifiche al regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali.
(G.U. 7 dicembre 1963, n. 318)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 20 del regio
Visto il regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, approvato con
Visto l'art. 174 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
Ritenuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 13, 16 e 18 del regolamento approvato con
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello per le finanze;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 13 del regolamento approvato con
"La domanda di registrazione della specialità medicinale deve contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del produttore richiedente:
1) il nome di vendita della specialità;
2) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la specialità denominati secondo la pratica medica, la forma della preparazione, l'uso al quale è destinata, e la dose di somministrazione;
3) le proprietà caratteristiche della specialità, che ne giustificano l'azione medicamentosa;
4) il periodo massimo di conservazione per le specialità che possono alterarsi;
5) il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo almeno dei principali componenti;
6) l'indicazione dell'officina di produzione;
7) il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al farmacista. La differenza tra i due prezzi deve essere tale da assicurare al farmacista un utile non inferiore al 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico.
Il primo comma dell'art. 16 del regolamento approvato con
"Salva l'ipotesi di cui all'art. 166 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con
"Il decreto del Ministro per la sanità che autorizza il commercio di una specialità medicinale deve contenere:
1) il nome e cognome della persona o la denominazione della ditta che viene autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale;
2) il nome della specialità, nonchè i numeri di ogni serie e l'indicazione di ogni categoria di essa;
3) l'indicazione dell'officina di produzione;
4) il numero di registrazione della specialità;
5) il prezzo fisso di vendita al pubblico".
[1] Abrogato dall'art. 24 del