Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/05/1996 |
Numero: | 276 |
Sommario |
Art. 1. 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.29203 - D.L. 17 maggio 1996, n. 276 [1].
Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.
(G.U. 20 maggio 1996, n. 116)
1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal
2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonché la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3 della
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con gli altri soggetti interessati alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su conti di credito, nonché altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di pre-vendita e vendita presso terzi convenzionati.
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, è autorizzato a dettare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,