Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.5 musei e pinacoteche |
Data: | 25/03/1997 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa. |
Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276. |
§ 14.5.19 - L. 25 marzo 1997, n. 78.
Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.
(G.U. 29 marzo 1997, n. 74).
1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal
2. [1].
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della
4. [1].
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
[1] Comma abrogato dall'art. 166 del
[1] Comma abrogato dall'art. 166 del