§ 14.5.19 - L. 25 marzo 1997, n. 78.
Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:25/03/1997
Numero:78


Sommario
Art. 1.      1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.
Art. 2.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276.


§ 14.5.19 - L. 25 marzo 1997, n. 78.

Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.

(G.U. 29 marzo 1997, n. 74).

 

Art. 1.

     1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.

     2. [1].

     3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma.

     4. [1].

     5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente è autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.

 

     Art. 2.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

[1] Comma abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.