§ 98.1.26740 - Legge 7 febbraio 1992, n. 181.
Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/1992
Numero:181


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 316-bis del codice penale, introdotto, dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "ente pubblico" sono inserite le seguenti: "o dalle [...]
Art. 2.      1. Nell'art. 321 del codice penale, come sostituito dall'art. 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "art. 319-bis" sono inserite le seguenti: ", nell'art. [...]
Art. 3.      1. Nell'art. 322 del codice penale, come sostituito dall'art. 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma, dopo la parola "doveri," sono inserite le seguenti: [...]
Art. 4.      1. All'art. 357 del codice penale, come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 98.1.26740 - Legge 7 febbraio 1992, n. 181.

Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

(G.U. 2 marzo 1992, n. 51)

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 316-bis del codice penale, introdotto, dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "ente pubblico" sono inserite le seguenti: "o dalle Comunità europee".

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 321 del codice penale, come sostituito dall'art. 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "art. 319-bis" sono inserite le seguenti: ", nell'art. 319-ter".

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 322 del codice penale, come sostituito dall'art. 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al secondo comma, dopo la parola "doveri," sono inserite le seguenti: "il colpevole".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 357 del codice penale, come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, la parola "giurisdizionale" è sostituita dalla seguente: "giudiziaria";

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente: