§ 98.1.26619 - Legge 26 aprile 1990, n. 86.
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/1990
Numero:86


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente
Art. 4.      1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 317 del codice penale è inserito il seguente
Art. 6.      1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente
Art. 9.      1. Dopo l'articolo 319-bis del codice penale è inserito il seguente
Art. 10.      1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Dopo l'articolo 323 del codice penale è inserito il seguente
Art. 15.      1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 18.      1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente
Art. 19.      1. All'art. 6 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma
Art. 20.      1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati


§ 98.1.26619 - Legge 26 aprile 1990, n. 86.

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(G.U. 27 aprile 1990, n. 97)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 314 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 314. (Peculato). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

     Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 316. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato). Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 317. (Concussione). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 317 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 317-bis. (Pene accessorie). La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 318. (Corruzione per un atto d'ufficio). Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno".

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

 

          Art. 8.

     1. Dopo l'articolo 319 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 319-bis. (Circostanze aggravanti). La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'articolo 319-bis del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

     Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

 

          Art. 10.

     1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 320. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

     In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

 

          Art. 11.

     1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 321. (Pene per il corruttore). Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

 

          Art. 12.

     1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 322. (Istigazione alla corruzione). Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

     Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

     La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

     La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319".

 

          Art. 13.

     1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 323. (Abuso d'ufficio). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

     Se il fatto è commesso per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni".

 

          Art. 14.

     1. Dopo l'articolo 323 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 323-bis. (Circostanza attenuante). Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite".

 

          Art. 15.

     1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Il pubblico ufficiale o persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

     Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".

 

          Art. 16.

     1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 328. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

     Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".

 

          Art. 17.

     1. L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

     Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

 

          Art. 18.

     1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

     Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

 

          Art. 19.

     1. All'art. 6 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

     "2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335".

 

          Art. 20.

     1. Gli articoli 315 e 324 del codice penale sono abrogati.