§ 93.11.156 - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134.
Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:09/07/2010
Numero:134


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Autonomia contabile e finanziaria
Art. 3.  Attribuzioni del Comitato centrale
Art. 4.  Esercizio finanziario - Disposizioni generali
Art. 5.  Quote di iscrizione all'Albo
Art. 6.  Gestione delle entrate del Comitato centrale
Art. 7.  Destinazione delle entrate
Art. 8.  Gestione delle spese del Comitato centrale - Incarichi esterni
Art. 9.  Gettoni di presenza, indennità per il personale e rimborsi spese
Art. 10.  Rendiconto annuale del Comitato centrale
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 93.11.156 - D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134.

Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

(G.U. 20 agosto 2010, n. 194)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 1;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, concernente il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

     Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità;

     Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo dell'autotrasporto di persone e cose;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ed in particolare l'articolo 13, comma 1;

     Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante il regolamento sulla riorganizzazione e sul funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 10 maggio 2010;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente regolamento disciplina la gestione autonoma delle entrate realizzate a qualsiasi titolo e delle spese sostenute dal Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

 

     Art. 2. Autonomia contabile e finanziaria

     1. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono costituite:

     a) dalle quote annue di iscrizione all'Albo, al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo stesso, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

     b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

     2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli della missione «Diritto alla mobilità», programma «Logistica ed intermodalità nel trasporto» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Alle spese derivanti dal suo funzionamento provvede il Comitato centrale, utilizzando le risorse di cui al comma 1, lettera a).

 

     Art. 3. Attribuzioni del Comitato centrale

     1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e del regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, ed al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali ed il suo regolare funzionamento, il Comitato centrale delibera i programmi dell'attività annuale relativi alla gestione amministrativa e contabile ed alla realizzazione delle attività inerenti alle seguenti materie: affari generali; iniziative di sostegno alle imprese previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 284 del 2005 e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40; sicurezza e controlli; studi e ricerche; formazione e informazione; certificazione di qualità delle imprese di autotrasporto.

     2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato centrale collabora con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con particolare riferimento alle iniziative inerenti la formazione e l'informazione, nonchè la certificazione di qualità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

 

     Art. 4. Esercizio finanziario - Disposizioni generali

     1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

     2. La gestione finanziaria relativa al funzionamento del Comitato centrale si svolge in base al bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa, approvato dal Comitato stesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

     3. Il Comitato redige il bilancio di previsione delle entrate, di cui all'articolo 2, e delle spese, con allegata nota programmatica.

     4. La redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonchè dei relativi allegati, avviene secondo le modalità stabilite, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità previsti dalla vigente normativa, con la delibera di cui all'articolo 8, comma 1.

     5. Il bilancio di previsione e la nota programmatica di cui al comma 3 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

     6. Al fine di consentire, durante l'anno, il costante monitoraggio dei costi di gestione e, in sede di rendiconto, la verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e funzionale, il Comitato centrale adotta il sistema unico di contabilità economica per centri di costo, come previsto dal titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Quote di iscrizione all'Albo

     1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.

     3. Il pagamento della quota è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, mediante versamento sul conto corrente postale di cui all'articolo 6.

 

     Art. 6. Gestione delle entrate del Comitato centrale

     1. Le quote di cui all'articolo 5 sono versate sul conto corrente postale intestato al «Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi», secondo le modalità deliberate dal Comitato stesso, con vincolo di successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Comitato centrale per l'Albo o il Vicepresidente eletto fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, provvede al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1 e al successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. La contabilità speciale accesa preso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al «Comitato centrale albo autotrasportatori» in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, viene soppressa e le risorse sulla stessa giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2.

 

     Art. 7. Destinazione delle entrate

     1. Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi sono utilizzate esclusivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e per le attività comunque connesse al funzionamento ed alle attribuzioni del Comitato centrale.

 

     Art. 8. Gestione delle spese del Comitato centrale - Incarichi esterni

     1. Il Comitato centrale, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso demandate e secondo le modalità stabilite con delibera emanata di intesa con la Direzione generale per il trasporto e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza l'impiego delle risorse e ordina le spese nei limiti dei fondi disponibili.

     2. Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), assegnati dalla normativa vigente al Comitato centrale, sono utilizzati per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 3, secondo le specifiche finalità stabilite dalla normativa che disciplina l'assegnazione degli stessi, nonchè per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

     3. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativi diretti firmati dal Presidente del Comitato centrale, o, su delega del Presidente, dal Vicepresidente, o dal capo della segreteria. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale possono essere effettuati anche a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su ordine di accreditamento a favore di un funzionario delegato.

     4. Il Ministero vigilante, su richiesta motivata del Comitato centrale, mette a disposizione i profili professionali necessari allo svolgimento delle attribuzioni demandate allo stesso Comitato. Solo ove tali professionalità non risultino presenti, il Comitato può chiedere al Ministro di conferire incarichi di collaborazione, consulenza e studio, determinandone preventivamente l'oggetto, la durata ed il compenso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. I relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame dei competenti organi di controllo.

 

     Art. 9. Gettoni di presenza, indennità per il personale e rimborsi spese

     1. Il Comitato centrale può deliberare sui gettoni di presenza e sui rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del Comitato stesso e al capo della segreteria nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili ed in conformità alla normativa vigente. E' in ogni caso fatto divieto di autorizzare tali spese a valere su risorse di origine diversa da quelle previste all' articolo 2, comma 1, lettera a).

     2. Ai componenti, titolari o supplenti, del Comitato possono essere riconosciuti gettoni di presenza. Per le sedute del Comitato centrale i gettoni sono determinati, sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente.

     3. Ai componenti del Comitato centrale ed al personale in servizio presso la segreteria del Comitato spetta il trattamento di missione previsto dalla normativa vigente.

 

     Art. 10. Rendiconto annuale del Comitato centrale

     1. Al termine dell'anno finanziario il Comitato centrale redige il rendiconto annuale delle entrate e delle spese, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sull'attività svolta nello stesso anno.

     2. La relazione sulla gestione è illustrativa anche delle modalità di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

     3. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Comitato centrale approva il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, che trasmette, unitamente alle relazioni di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

     1. Il Comitato centrale stabilisce al proprio interno le regole relative al suo funzionamento per quanto non disciplinato nel presente regolamento, nel rispetto delle precedenti disposizioni e della normativa contabile pubblica, in quanto compatibile.

     2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2010  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 184