Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 06/11/2009 |
Numero: | 96 |
§ 93.10.140 - Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 96.
Modifica alla direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.
(G.U. 13 luglio 2010, n. 161)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la
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Visto l'art. 21-bis del
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Vista la propria
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Considerata la necessità di migliorare il livello qualitativo dei servizi aeroportuali italiani;
Considerato che gli investimenti infrastrutturali hanno effetti positivi, oltre che sulla qualità dei servizi offerti, anche sullo sviluppo della concorrenza tra gli scali;
Considerato che la
Considerato opportuno, in ragione del contesto economico, adottare misure per l'accelerazione e anticipazione degli investimenti nel settore, anche tramite il meccanismo del prefinanziamento, nelle more del completamento della procedura di stipula dei contratti di programma;
Ritenuto, pertanto, di disciplinare, con opportune misure di salvaguardia nel rispetto del principio di aderenza delle tariffe ai costi, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri vincolate all'effettuazione in autofinanziamento di investimenti infrastrutturali con carattere di urgenza relativi all'esercizio delle attività aeronautiche;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
1. Il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» allegato alla propria
«4.3 - Anticipazione tariffaria. - Nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'art. 17, comma 34-bis, del
a) presentazione ad E.N.A.C., da parte delle società concessionarie, di istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili, nonchè relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte di E.N.A.C. dei Piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonchè conseguente proposta da parte di E.N.A.C. della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, correlata ai Piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati da E.N.A.C relativi al periodo regolatorio;
volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C.;
d) accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C.;
f) utilizzabilità, nell'ambito dei contratti di programma, delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.
La misura della anticipazione determinata ai sensi del punto c) può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità di cui alla presente direttiva.
Qualora nei termini di cui alla lettera f) non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade.
L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte di E.N.A.C., del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente.
In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite a E.N.A.C. e da questa versate, ai sensi dell'articolo 18 del
In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera a) del primo comma non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria.
Il Fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.
2. Restano confermate tutte le altre determinazioni della
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317