§ 93.10.140 - Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 96.
Modifica alla direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.10 trasporto aereo
Data:06/11/2009
Numero:96

§ 93.10.140 - Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 96.

Modifica alla direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.

(G.U. 13 luglio 2010, n. 161)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

     Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e successive modifiche e integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che, sostituendo l'art. 704 del Codice suddetto, prevede che l'E.N.A.C. ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

     Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del Codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'E.N.A.C. ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-nonies del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

     Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

     Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

     Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

     Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, che, all'art. 3, dispone, sino al 31 dicembre 2009, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia di norme che impongono adeguamenti automatici di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d'inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

     Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

     Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 ed in particolare l'art.17, comma 34-bis che, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, individua specifiche procedure per l'approvazione dei contratti di programma relativi ad aeroporti con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui;

     Vista la propria delibera 15 giugno 2007, n. 38 (Gazzetta Ufficiale n. 221/2007), di approvazione della «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

     Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38 del 2008;

     Considerata la necessità di migliorare il livello qualitativo dei servizi aeroportuali italiani;

     Considerato che gli investimenti infrastrutturali hanno effetti positivi, oltre che sulla qualità dei servizi offerti, anche sullo sviluppo della concorrenza tra gli scali;

     Considerato che la direttiva 2009/12/CE, nel premettere che il prefinanziamento è una delle modalità possibili per la remunerazione degli investimenti, invita gli Stati membri che adottano tale modalità ad istituire proprie misure di salvaguardia;

     Considerato opportuno, in ragione del contesto economico, adottare misure per l'accelerazione e anticipazione degli investimenti nel settore, anche tramite il meccanismo del prefinanziamento, nelle more del completamento della procedura di stipula dei contratti di programma;

     Ritenuto, pertanto, di disciplinare, con opportune misure di salvaguardia nel rispetto del principio di aderenza delle tariffe ai costi, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri vincolate all'effettuazione in autofinanziamento di investimenti infrastrutturali con carattere di urgenza relativi all'esercizio delle attività aeronautiche;

     Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Delibera:

 

     1. Il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» allegato alla propria delibera 15 giugno 2007, n. 38, richiamata in premessa, è modificato come di seguito: dopo il paragrafo 4.2 è aggiunto il seguente:

     «4.3 - Anticipazione tariffaria. - Nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'art. 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, nel limite massimo di euro tre per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

     a) presentazione ad E.N.A.C., da parte delle società concessionarie, di istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili, nonchè relativo cronoprogramma;

     b) validazione da parte di E.N.A.C. dei Piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonchè conseguente proposta da parte di E.N.A.C. della misura di cui alla lettera c);

     c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, correlata ai Piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

     fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati da E.N.A.C relativi al periodo regolatorio;

     volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C.;

     d) accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;

     e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C.;

     f) utilizzabilità, nell'ambito dei contratti di programma, delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.

     La misura della anticipazione determinata ai sensi del punto c) può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità di cui alla presente direttiva.

     Qualora nei termini di cui alla lettera f) non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade.

     L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte di E.N.A.C., del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente.

     In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite a E.N.A.C. e da questa versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, su apposito conto di Tesoreria, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione di E.N.A.C.

     In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera a) del primo comma non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria.

     Il Fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.

     2. Restano confermate tutte le altre determinazioni della delibera n. 38/2007, e dell'allegato che ne è parte integrante, non modificate con la presente delibera.

 

 

     Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317