§ 67.1.119 - D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.
Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:13/01/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ente di gestione
Art. 4.  Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra
Art. 5.  Autoassistenza
Art. 6.  Estensione
Art. 7.  Separazione delle attività
Art. 8.  Comitato degli utenti
Art. 9.  Infrastrutture centralizzate
Art. 10.  Vigilanza sull'accesso agli impianti
Art. 11.  Procedure di selezione
Art. 12.  Limitazioni all'accesso
Art. 13.  Requisiti di idoneità dei prestatori
Art. 14.  Protezione sociale
Art. 15.  Tutela dell'ambiente
Art. 16.  Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari
Art. 17.  Adempimenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché dell'E.N.A.C.
Art. 18.  Esclusione
Art. 19.  Tariffe
Art. 20.  Norma transitoria
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 67.1.119 - D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.

Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

(G.U. 4 febbraio 1999, n. 28, S.O.)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra individuati in allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

     b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nel regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;

     c) ente di gestione, il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;

     d) utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato;

     e) assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;

     f) autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a sè stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente;

     g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra;

     h) E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

 

          Art. 3. Ente di gestione

     1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione.

     2. Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente.

     3. L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione.

 

          Art. 4. Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13.

     2. L'E.N.A.C., per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile nell'aeroporto, può limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non può essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. E' comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2001, almeno uno dei prestatori non deve essere controllato direttamente o indirettamente né dall'ente di gestione, né da un vettore che abbia trasportato più del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori, né da un ente che controlla o che è controllato direttamente o indirettamente dall'ente di gestione o dal vettore interessati.

     4. La richiesta, sulla base della normativa comunitaria, di eventuale differimento dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 è formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'E.N.A.C.

 

          Art. 5. Autoassistenza

     1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 e nei casi di limitazione all'accesso di cui all'articolo 12, comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita, in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, l'effettuazione dei servizi aeroportuali a terra da parte del vettore in regime di autoassistenza.

     2. Negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 1 milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merce, l'E.N.A.C., nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione, su richiesta dell'ente di gestione, può limitare, per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile in aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati all'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi dell'assistenza bagagli, dell'assistenza operazioni in pista, dell'assistenza carburante, dell'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, garantendone l'effettuazione da parte di almeno due richiedenti.

     3. Negli aeroporti con traffico annuale inferiore a un milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merci, l'E.N.A.C. può escludere, nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 2, dal regime di autoassistenza i servizi elencati al medesimo comma 2.

 

          Art. 6. Estensione

     1. Fatto salvo quanto stabilito negli articoli 4 e 5, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° gennaio 2001 ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci.

 

          Art. 7. Separazione delle attività

     1. L'ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre attività da loro esercitate.

     2. La separazione contabile relativa alle attività di cui al comma 1 è certificata secondo la legislazione vigente. Il certificatore, in particolare, verifica l'assenza di flussi finanziari tra l'attività di assistenza a terra e le altre attività esercitate dall'ente di gestione.

 

          Art. 8. Comitato degli utenti

     1. Per ciascun aeroporto, l'ente di gestione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il comitato degli utenti al quale ha diritto di partecipare ogni vettore che utilizza i servizi dell'aeroporto, direttamente o tramite organizzazioni rappresentative.

     2. L'ente di gestione stabilisce una procedura di consultazione almeno annuale con il comitato degli utenti di cui al comma 1 e con i soggetti prestatori di servizi per la corretta attuazione del presente decreto, per la determinazione dei prezzi massimi delle categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione disposta a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), per l'organizzazione della fornitura dei servizi stessi e per la determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture di cui all'articolo 9.

 

          Art. 9. Infrastrutture centralizzate

     1. L'E.N.A.C., sentito l'ente di gestione e il comitato degli utenti, riserva la gestione delle infrastrutture centralizzate, tra quelle elencate a titolo esemplificativo nell'allegato B, all'ente di gestione medesimo che ne assicura la gestione in via esclusiva, qualora la loro complessità, costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o duplicazione, rendendone eventualmente obbligatorio l'impiego da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza.

     2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, avvalendosi dell'E.N.A.C., vigila affinché la gestione delle infrastrutture centralizzate si svolga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori che garantiscano l'accesso dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza.

 

          Art. 10. Vigilanza sull'accesso agli impianti

     1. L'E.N.A.C. vigila affinché:

     a) sia garantito l'accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza;

     b) le condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie;

     c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori;

     d) i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

 

          Art. 11. Procedure di selezione

     1. Per l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso è sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'articolo 12, comma 1, l'ente di gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati selezionati per un periodo di durata massima di sette anni e che preveda, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli utenti [1].

     2. Al riguardo il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone, ove necessario, obblighi di servizio pubblico per gli aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo, informandone la Commissione europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa approvazione della Commissione europea, ove necessario, può estendere, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio pubblico ad un aeroporto ubicato in una regione insulare avente un volume di traffico non inferiore a 100.000 passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di gara.

 

          Art. 12. Limitazioni all'accesso

     1. L'E.N.A.C., in presenza di vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, previa segnalazione dell'ente di gestione che presenta un piano di intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli, autorizza l'ente di gestione a:

     a) limitare, per non oltre tre anni, l'accesso dei prestatori di determinate categorie di servizi non elencate nell'articolo 4, comma 2, garantendo comunque le condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;

     b) riservare, per non oltre due anni rinnovabili per una sola volta, ad un solo prestatore una o più determinate categorie di servizi di assistenza a terra elencati nell'articolo 4, comma 2;

     c) riservare, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate nell'articolo 5, comma 2;

     d) non consentire o limitare ad un solo utente, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza per una o più determinate categorie tra i servizi di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. Le limitazioni di cui al comma 1, complete dei relativi piani di intervento, sono comunicate al Ministero dei trasporti e della navigazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla notificazione delle limitazioni medesime alla Commissione europea almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, per l'approvazione e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

          Art. 13. Requisiti di idoneità dei prestatori

     1. L'E.N.A.C. verifica l'idoneità dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti:

     a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attività da svolgere;

     b) risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;

     c) attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;

     d) copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.

 

          Art. 14. Protezione sociale [2]

     1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.

 

          Art. 15. Tutela dell'ambiente

     1. In relazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, adotta le misure, anche di carattere generale, idonee a garantire la tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale, nel rispetto della normativa vigente.

 

          Art. 16. Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari

     1. Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Italia, l'applicazione del presente decreto è estesa, in regime di reciprocità, ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai vettori che effettuano l'autoassistenza appartenenti a Paesi non comunitari.

     2. In caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocità con un Paese non comunitario, L'ENAC può esercitare il potere di sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.

 

          Art. 17. Adempimenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché dell'E.N.A.C.

     1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica, entro il 1° luglio di ogni anno, alla Commissione europea l'elenco degli aeroporti soggetti alla disciplina del presente decreto.

     2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione invia alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2001, una relazione informativa sullo stato di applicazione del presente decreto ed eventuali proposte di revisione della direttiva 96/67/CE.

     3. L'E.N.A.C. vigila sul rispetto degli adempimenti derivanti dal presente decreto ed invia ogni sei mesi al Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione sull'attività svolta e i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto.

 

          Art. 18. Esclusione

     1. Le disposizioni del presente decreto dirette a disciplinare categorie di servizi di assistenza a terra che si riferiscono esclusivamente ai passeggeri non si applicano agli aeroporti nei quali, pur essendo state raggiunte le soglie del traffico merci di cui agli articoli 4 e 5, non sono state invece raggiunte le soglie del traffico passeggeri parimenti previste negli articoli 4 e 5.

 

          Art. 19. Tariffe

     1. Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316.

 

          Art. 20. Norma transitoria [3]

     [1. Restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.]

 

          Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato A - (previsto dall'articolo 1) - ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

     Ai fini e per gli effetti del presente decreto si considerano servizi di assistenza a terra, sottoposti al regime di cui al presente decreto, i seguenti servizi:

     1. L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:

     1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti;

     1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni;

     1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l'amministrazione delle unità di carico;

     1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.

     2. L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza; in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.

     3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo, nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.

     4. L'assistenza merci e posta comprende:

     4.1. per le merci esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze;

     4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.

     5. L'assistenza operazioni in pista comprende:

     5.1. la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza;

     5.2. l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;

     5.3. l'organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore dei servizi lato pista;

     5.4. il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione;

     5.5. l'assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;

     5.6. lo spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari;

     5.7. il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento.

     6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:

     6.1. la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e dell'acqua;

     6.2. la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo;

     6.3. la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il magazzinaggio di queste attrezzature.

     7. L'assistenza carburante e olio comprende:

     7.1. l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero carburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità e della quantità delle forniture;

     7.2. il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.

     8. L'assistenza manutenzione dell'aereo comprende:

     8.1. le operazioni ordinarie effettuate prima del volo;

     8.2. le operazioni particolari richieste dall'utente;

     8.3. la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione e dei pezzi di ricambio;

     8.4. la richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e/o di un hangar per effettuare la manutenzione.

     9. L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:

     9.1. la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove;

     9.2. l'assistenza in volo, compreso, all'occorrenza, il cambio d'itinerario di volo;

     9.3. i servizi dopo il volo;

     9.4. la gestione degli equipaggi.

     10. L'assistenza trasporto a terra comprende:

     10.1. l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto;

     10.2. qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.

     11. L'assistenza ristorazione "catering" comprende:

     11.1. il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa;

     11.2. il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione;

     11.3. la pulizia degli accessori;

     11.4. la preparazione e la consegna del materiale e delle provviste di cibi e bevande.

 

     Allegato B - (previsto dall'articolo 9) - INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE

     1. Gestione sistema di smistamento e riconsegna bagagli.

     2. Gestione tecnica pontili per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o altri sistemi non frazionabili di trasporto dei passeggeri.

     3. Gestione impianti centralizzati di alimentazione, condizionamento e riscaldamento aeromobili.

     4. Gestione sistemi centralizzati di sghiacciamento aeromobili.

     5. Gestione sistemi informatici centralizzati (informativa al pubblico, sala annunci, sistema di scalo CUTE, etc.).

     6. Gestione impianti statici centralizzati di distribuzione carburanti.

     7. Gestione impianti centralizzati di stoccaggio e lavaggio materiali catering.


[1] Comma così modificato dall'art. 24 della L. 31 ottobre 2003, n. 306.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 della L. 6 febbraio 2007, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L. 25 gennaio 2006, n. 29.