§ 86.11.212 - D.P.R. 26 febbraio 2007, n. 42.
Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:26/02/2007
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS


§ 86.11.212 - D.P.R. 26 febbraio 2007, n. 42.

Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS.

(G.U. 5 aprile 2007, n. 80)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

     Visti in particolare gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che prevedono che il Direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata;

     Visto l'Atto di intesa di cui all'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, recante organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     Ritenuta pertanto l'opportunità di adottare un regolamento di attuazione della disciplina del potere del Ministro della salute di nomina del Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 gennaio 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS

     1. La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

     2. A tale fine è tempestivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande.

     3. Le domande sono esaminate dalla Commissione di cui al comma 4, che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna.

     4. La Commissione è costituita con provvedimento del Ministro della salute ed è composta dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante competente designato dalla regione ove l'istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è nominato dal Ministro della salute tra i tre rappresentanti della comunità scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

     5. L'incarico di cui al comma 1 è revocato dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata ed il Consiglio di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto di intesa in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ovvero il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per le fondazioni - IRCCS, in caso di:

     a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

     b) responsabilità grave o reiterata;

     c) in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale.

     6. La revoca è adottata con il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle clausole del contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinate dall'articolo 2230 del codice civile.