§ 80.9.791 - D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254.
Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/11/2007
Numero:254


Sommario
Art. 1.  Organizzazione centrale e decentrata del Ministero
Art. 2.  Funzioni e organizzazione delle Direzioni generali
Art. 3.  Organi decentrati
Art. 4.  Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Art. 5.  Organizzazione Organi decentrati
Art. 6.  Dotazione organica
Art. 7.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 8.  Abrogazioni e modificazioni di norme
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.791 - D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254. [1]

Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

(G.U. 9 gennaio 2008, n. 7)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006 e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali è stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006;

     Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la soppressione del Registro italiano dighe ed il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e l'articolo 2, commi da 82 a 84 in materia di convenzioni uniche autostradali;

     Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

     Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e del 27 agosto 2007;

     Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2007;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

     1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali.

     2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di:

     a) Direzione generale per la programmazione;

     b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;

     c) Direzione generale per la regolazione;

     d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;

     e) Direzione generale per le politiche abitative;

     f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;

     g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

     h) Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;

     i) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

     j) Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture;

     k) Direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.

     3. Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.

     4. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è incardinato nell'assetto organizzativo in cui è articolato il Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta ferma, a tale fine, la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sette posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali.

     5. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

     6. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

     7. Le Direzioni generali in cui è articolato il Ministero delle infrastrutture costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

     Art. 2. Funzioni e organizzazione delle Direzioni generali

     1. La Direzione generale per la programmazione è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre Amministrazioni;

     b) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;

     c) fondi strutturali comunitari;

     d) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali, identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali;

     e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;

     f) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

     g) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attività correlate;

     h) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari.

     2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) piani e programmi di sviluppo del territorio;

     b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

     c) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;

     d) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001.

     3. La Direzione generale per la regolazione è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

     b) definizione delle normative tecniche di settore;

     c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

     d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

     e) gestione del sito informatico di cui agli articolo 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;

     f) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;

     g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;

     h) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

     4. La Direzione generale per gli affari generali e del personale è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) supporto redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;

     b) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;

     d) politiche del personale per le pari opportunità;

     e) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;

     f) relazioni sindacali;

     g) gestione del contenzioso del lavoro;

     h) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione;

     i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

     j) ufficio relazioni con il pubblico;

     k) attività occorrenti per l'abilitazione del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     l) attività occorrenti per garantire le prestazioni della Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che continua ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero;

     m) gestione dei sistemi informativi e statistici.

     5. La Direzione generale per le politiche abitative è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) sistema delle città e politiche urbane;

     b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

     c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;

     d) disciplina delle locazioni;

     e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

     f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere;

     g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;

     h) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

     i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

     j) osservatorio nazionale della condizione abitativa.

     6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;

     b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;

     c) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

     d) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;

     e) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;

     f) approvazione di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie;

     g) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;

     h) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;

     i) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale.

     7. La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore;

     b) concessione, contratto di programma e piani di investimento;

     c) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali;

     d) analisi economiche sugli investimenti infrastrutturali di settore;

     e) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;

     f) dismissione linee ferroviarie;

     g) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali settore.

     8. La Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche è articolata in nove uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;

     b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

     c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari;

     d) attività tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;

     e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate nonchè vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere;

     f) monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;

     g) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;

     h) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;

     i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;

     j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     9. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia, nonchè dei Vigili del fuoco;

     b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;

     d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

     e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

     f) attività per la salvaguardia di Venezia.

     10. La Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti:

     a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;

     b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;

     c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;

     d) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie in raccordo con la commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     e) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la commissione permanente per le gallerie;

     f) vigilanza sulle modalità degli affidamenti e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche, in tale ultima ipotesi anche fornendo il relativo supporto al CIPE nei casi previsti dalla legge;

     g) monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

     h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;

     i) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni generali.

     11. La Direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, e svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti:

     a) individuazione delle regole tecniche per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie;

     b) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

     c) analisi, verifica e monitoraggio nella fase di elaborazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie.

     12. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale.

 

     Art. 3. Organi decentrati

     1. Sono organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

     a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     b) Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     c) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     e) Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     f) Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari, articolato in tredici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     h) Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;

     i) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in dieci uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.

     2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato: «Provveditore per le opere pubbliche».

     3. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonchè le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

 

     Art. 4. Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche

     1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

     a) opere pubbliche di competenza del Ministero;

     b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;

     c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonchè di Enti ed organismi pubblici;

     d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

     e) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

     f) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;

     g) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

     h) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

     i) supporto alle attività della Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.

 

     Art. 5. Organizzazione Organi decentrati

     1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonchè alla dotazione organica complessiva.

     2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 12, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati per le opere pubbliche nell'ambito dei quali dovrà essere prevista, per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro Italiano dighe sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali e rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.

     4. Presso ciascun Provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

     a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;

     b) Provveditore aggiunto delle sedi coordinate;

     c) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

     d) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;

     e) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;

     f) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

     h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

     i) un rappresentante del Ministero della salute;

     j) un rappresentante del Ministero della giustizia;

     k) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

     l) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

     6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonchè criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

     7. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

     a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonchè sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

     b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;

     c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonchè sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

     e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

     f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

     g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

     8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Provveditori interregionali assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

     9. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Provveditore con maggiore anzianità di servizio nella carica.

 

     Art. 6. Dotazione organica

     1. La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.

     2. E' istituito il ruolo del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, indicato nella tabella A di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

 

     Art. 8. Abrogazioni e modificazioni di norme

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tab A di cui all'art. 1 del Regolamento di Organizzazione del Ministero delle infrastrutture

 

Tabella A

(prevista dall'art. 1, comma 3)

 

 

 

Organico Infrastrutture e trasporti

D.P.C.M. 14/11/2005

D.P.C.M. 05/07/2006

Organico Registro Dighe

Delibera n. 2/2205

Riduzione legge finanziaria 2007

Organico Ministero Infrastrutture

Qualifiche dirigenziali

Dir. I Fascia

57

32

1

-3

30

 

Dir. II Fascia

310

168

16

-9

175

Totale area dirigenziale

367

200

17

-12

205

 

 

 

 

 

 

 

 

pos.ec.C3

1008

422

57

 

479

AREA C

pos.ec.C2

1872

792

28

 

820

 

pos.ec.C1

1452

527

30

 

557

Totale area C

4332

1741

115

 

1856

 

 

 

 

 

 

 

 

pos.ec.B3

3328

982

19

 

1001

AREA B

pos.ec.B2

1845

731

22

 

753

 

pos.ec.B1

732

390

6

 

396

Totale area B

 

5905

2103

47

 

2150

Area A

pos.ec.A1

878

133

 

 

133

Totale area A

878

133

0

 

133

 

 

 

 

 

 

 

Totale aree funzionali

11115

3977

162

 

4139

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

11482

4177

179

-12

4344

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211.