§ 80.9.354 - D.L. 17 maggio 1996, n. 271.
Disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:17/05/1996
Numero:271


Sommario
Art. 1.      1. Il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, [...]
Art. 2.      1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente può essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di comando improrogabilmente fino [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 80.9.354 - D.L. 17 maggio 1996, n. 271. [1]

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

(G.U. 18 maggio 1996, n. 115).

 

Art. 1.

     1. Il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente, è inquadrato a domanda, nel limite massimo di n. 184 unità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

     2. La domanda deve essere presentata entro il ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e le operazioni di inquadramento devono essere improrogabilmente definite con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande.

     3. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale di cui al comma 1 l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero.

 

     Art. 2.

     1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente può essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di comando improrogabilmente fino al 31 dicembre 1997.

     2. Gli oneri per il comando del personale di cui al comma 1 restano a carico del Ministero dell'ambiente ove tale onere sia già stato assunto dal Ministero medesimo prima del 15 marzo 1995.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Il presente decreto non è stato convertito in legge.