§ 80.9.288 - D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306.
Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/06/1987
Numero:306


Sommario
Art. 1.  Strutture organizzative.
Art. 2.  Utilizzazione di strutture esterne al Ministero.
Art. 3.  Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente.
Art. 4.  Gabinetto del Ministro.
Art. 5.  Ufficio legislativo.
Art. 6.  Ufficio studi.
Art. 7.  Ufficio stampa.
Art. 8.  Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Art. 9.  Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.
Art. 10.  Servizio conservazione della natura.
Art. 11.  Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.
Art. 12.  Servizio geologico.
Art. 13.  Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari.
Art. 14.  Servizio affari generali e del personale.
Art. 15.  Gestione dei capitoli di spesa.
Art. 16.  Archivi dei servizi e degli uffici centrali del Ministero.
Art. 17.  Conferenza dei direttori dei Servizi.
Art. 18.  Consiglio di amministrazione e commissioni di disciplina.
Art. 19.  Comitato scientifico.
Art. 20.  Consiglio nazionale dell'ambiente.
Art. 21.  Comitati tecnico-scientifici di settore.
Art. 22.  Ruolo e dotazioni organiche del Ministero.
Art. 23.  Copertura dei posti di organico.
Art. 24.  Utilizzazione di personale esterno.
Art. 25.  Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Art. 26.  Dotazioni organiche del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.
Art. 27.  Dotazioni organiche del Servizio conservazione della natura.
Art. 28.  Dotazioni organiche del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.
Art. 29.  Dotazioni organiche del Servizio geologico.
Art. 30.  Dotazioni organiche del Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero dell'ambiente e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari.
Art. 31.  Dotazioni organiche del Servizio affari generali e del personale.
Art. 32.  Assegnazioni di personale disposte dal Ministro.
Art. 33. Ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici.      1. La ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici è disposta, secondo criteri funzionali, dai direttori dei servizi e dai capi degli uffici, in ogni caso, in cui non sia [...]


§ 80.9.288 - D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306.

Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente.

(G.U. 29 luglio 1987, n. 175).

 

TITOLO PRIMO

Organizzazione del Ministero

Capo I - Norme generali

 

Art. 1. Strutture organizzative.

     1. L'organizzazione del Ministero dell'ambiente consta dei seguenti servizi:

     Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

     Servizio conservazione della natura;

     Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

     Servizio geologico;

     Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari;

     Servizio affari generali e del personale.

     2. Presso il Ministero sono costituiti il Consiglio nazionale dell'ambiente e il Comitato scientifico, come organi permanenti di alta consulenza. Il Ministro può costituire comitati tecnico-scientifici come organi di alta consulenza per determinati settori.

     3. Il Ministro e i Sottosegretari dispongono, rispettivamente, di un gabinetto e di segreterie particolari.

 

     Art. 2. Utilizzazione di strutture esterne al Ministero.

     1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Ministero dell'ambiente può inoltre avvalersi, nei casi e nei modi consentiti dalla legge:

     a) dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i Ministri competenti;

     b) dei servizi tecnici delle unità sanitarie locali, previa intesa con la regione;

     c) della collaborazione degli istituti superiori;

     d) della collaborazione degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato;

     e) della collaborazione degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale;

     f) della collaborazione degli istituti e dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

 

     Art. 3. Strutture operative per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni in danno dell'ambiente.

     1. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente il Ministero dell'ambiente si avvale:

     a) del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che è posto alla diretta dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente [1];

     b) del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, previa intesa con il Ministro competente;

     c) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, fatte salve le attribuzioni di coordinamento di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121;

     d) delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Capo II - Gabinetto del Ministro

 

     Art. 4. Gabinetto del Ministro.

     1. Il gabinetto del Ministro dell'ambiente ha la composizione ed attende alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il gabinetto, con decreto del Ministro, può essere articolato in altri uffici, oltre quelli previsti nei successivi articoli 5, 6 e 7, ugualmente coordinati, secondo esigenze di funzionalità.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo.

     1. L'ufficio legislativo:

     coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi promossi dal Ministro;

     segue l'attività legislativa delle Camere informandone gli uffici competenti e vagliandone le osservazioni, che sottopone al Ministro;

     studia gli schemi di disegni di legge diramati dagli altri Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone al Ministro le eventuali osservazioni;

     esprime parere sui problemi giuridici, sull'attività amministrativa di particolare rilevanza per il Ministero e su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli;

     prende immediata conoscenza delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede ed acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici competenti, predispone le risposte da sottoporre al Ministro per l'approvazione;

     cura i rapporti con il Parlamento e con le regioni secondo le direttive impartite dal Ministro.

     2. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio legislativo.

 

     Art. 6. Ufficio studi.

     1. L'ufficio studi svolge attività di indagine, di studio e di documentazione che il Ministro ritenga di affidargli e che comunque non siano di competenza dei singoli servizi.

     2. L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria assistenza organizzativa e tecnica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dei funzionari appartenenti all'amministrazione ed esperti nelle particolari questioni da trattare.

     3. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio studi.

 

     Art. 7. Ufficio stampa.

     1. L'ufficio stampa:

     informa il Ministro di ogni notizia che comunque interessi l'attività del Ministero;

     cura i rapporti con la stampa e con la radiotelevisione, divulgando le informazioni di interesse pubblico relative alla vita e all'attività del Ministero;

     attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e di comunicati ufficiali;

     attende alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero;

     attende ad ogni altra attività concernente la stampa e la radiotelevisione di competenza del Ministero.

     2. Responsabile dell'ufficio è il capo dell'ufficio stampa.

Capo III - Segreterie particolari

 

     Art. 8. Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

     1. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato hanno la composizione ed attendono alle funzioni indicate dal decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV - Servizi

 

     Art. 9. Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.

     1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le forme di inquinamento e il risanamento dell'ambiente, e quindi la prevenzione, la rilevazione e lo studio dei fenomeni inquinanti, la promozione ed il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, l'individuazione e il risanamento delle aree inquinate. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

     2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

     a) alle competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed a quelle già attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     b) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualità delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile;

     c) alle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     d) alle competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     e) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque;

     f) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione della programmazione nazionale delle risorse idriche, di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     g) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione lei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per la concertazione delle proposte relative alla fissazione di tali limiti quando siano relativi agli ambienti di lavoro;

     h) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore;

     i) alle autorizzazioni e alle notifiche di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     l) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale», per l'individuazione dei conseguenti obiettivi per gli interventi di risanamento e per la formazione di un piano di disinquinamento.

     3. Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio per la conservazione della natura, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

     4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

     divisione 1ª - Inquinamento del suolo;

     divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo;

     divisione 3ª - Inquinamento delle acque;

     divisione 4ª - Affari generali - Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

     5. I piani settoriali di prevenzione degli inquinamenti e di risanamento sono elaborati dalle singole divisioni secondo le rispettive competenze.

     6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. A ciascuna delle prime tre divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla quarta divisione è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

     7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

 

     Art. 10. Servizio conservazione della natura.

     1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio faunistico e vegetazionale, e quindi la promozione e il coordinamento dell'attività scientifica di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica interessante gli aspetti conservativi dell'ambiente e delle specie naturali, le iniziative di educazione ambientale nel settore delle aree protette ed ogni altra funzione di competenza del Ministero in materia di parchi naturali, riserve marine, zone umide ed altre zone protette e di tutela della flora e della fauna. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il suo concerto.

     2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

     a) all'individuazione dei territori nei quali promuovere l'istituzione di riserve naturali e di parchi di carattere interregionale, a norma dell'art. 5, commi 1 e 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     b) alla definizione di criteri omogenei di gestione e all'emanazione di direttive per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica per i parchi nazionali e per le riserve naturali statali, verificandone l'osservanza, nonché all'elaborazione di norme generali di indirizzo e di coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     c) all'istituzione e alla gestione delle riserve marine e ai conseguenti piani di vincolo, regolamenti e convenzioni ed altre attività inerenti, a norma dell'art. 2, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     d) alle attività di competenza del Ministro dell'ambiente in collaborazione con il Servizio valutazione impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concessione degli atti di esercizio dei poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle zone di particolare interesse ambientale di cui all'art. 1 bis del decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312, come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431;

     e) alla tutela della flora e della fauna, delle zone umide e di altri ecosistemi di cui si ritenga utile la conservazione e la valorizzazione, per la parte di competenza del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

     3. Il Servizio partecipa inoltre, per la parte di sua competenza e in collaborazione con il Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

     4. Nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui all'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Servizio può anche avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di porto.

     5. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

     divisione 1ª - aree protette terrestri e marine;

     divisione 2ª - tutela del patrimonio faunistico e vegetazionale;

     divisione 3ª - affari amministrativi.

     6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle prime due divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico, alla divisione 3ª è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

     7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

 

     Art. 11. Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

     1. Il Servizio esercita le funzioni generali di competenza del Ministero concernenti tutte le opere, gli interventi e i piani che abbiano rilevanza d'impatto ambientale, l'informazione e i rapporti con i cittadini in materia ambientale, la raccolta e la gestione dei dati e la redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente, nonché l'attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale, di trasformazione dell'ambiente e di uso delle risorse. Promuove e cura i relativi adempimenti tecnici e amministrativi, anche in riferimento a convenzioni internazionali, direttive, decisioni e regolamenti comunitari, nonché i rapporti con le regioni per le materie di competenza. Predispone gli atti e le attività di competenza del Ministro riguardanti le stesse materie, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti per i quali è previsto il suo concerto.

     2. In particolare, sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

     a) alle competenze del Ministero dell'ambiente per la valutazione dell'impatto ambientale derivanti dalla disciplina transitoria di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dalla disciplina di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985, n. 337, e di ogni altra direttiva comunitaria concernente l'impatto ambientale, predisponendo i relativi atti e attività di competenza del Ministro;

     b) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei piani e programmi di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale;

     c) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo;

     d) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale e della difesa del suolo, di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     e) alle competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 19, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione del piano nazionale per la protezione civile;

     f) alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di cave e torbiere, di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     g) all'adempimento e alla promozione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'adempimento di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo in materia di informazioni sullo stato dell'ambiente;

     h) alla ricezione di istanze, osservazioni e pareri in materia di tutela ambientale, nonché alla verifica tecnica delle segnalazioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, avvalendosi, per le risposte e gli interventi conseguenti, della collaborazione degli altri servizi ed uffici;

     i) alle iniziative da adottare anche d'intesa con altri Servizi od uffici interessati per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di educazione ambientale;

     l) alle attività in collaborazione con il Servizio conservazione natura previste dal precedente art. 10, comma 2, lettera d).

     3. Il Servizio cura, per l'attività tutta del Ministero e d'intesa con gli altri Servizi ed uffici, la costituzione e la gestione della banca dati del Ministero, nonché i relativi collegamenti con centri di elaborazione dati di altre amministrazioni od enti, ai fini della razionale utilizzazione dei dati disponibili presso il Ministero, dell'informazione ai cittadini e per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente.

     4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), e di quelle di cui al comma 3 il Servizio si avvale di strutture specializzate; può anche avvalersi della collaborazione delle strutture di cui al precedente art. 2, comma 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere g) e h), il Servizio si avvale di una apposita struttura, sulla base di un regolamento approvato con decreto del Ministro, anche al fine di assicurare le risposte e gli interventi derivanti dai rapporti con l'opinione pubblica.

     5. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

     divisione 1ª - valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore;

     divisione 2ª - affari generali - informazione ai cittadini - educazione ambientale;

     divisione 3ª - banca dati e relazione sullo stato dell'ambiente.

     6. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari amministrativi, e da un dirigente superiore del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettore addetto al coordinamento degli affari di carattere tecnico. Alle divisioni 1ª e 3ª è preposto un primo dirigente del ruolo tecnico; alla divisione 2ª è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

     7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

 

     Art. 12. Servizio geologico.

     1. Il Servizio è organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra.

     2. Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonché, sulla base di una convenzione tipo, le regioni. A sua volta il Servizio può avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

     3. Sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:

     a) agli studi e alle ricerche per la realizzazione e la pubblicazione della carta geologica di Italia, delle carte tematiche e delle relative memorie illustrative;

     b) a studi e ricerche di carattere geofisico;

     c) allo studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti;

     d) allo studio dei giacimenti minerari sotto i'aspetto geologico;

     e) alla raccolta dei minerali, delle rocce e dei reperti paleontologici, e al loro ordinamento in collezione;

     f) alla raccolta, all'ordinamento, alla schedatura e agli scambi di pubblicazioni tecniche e scientifiche, italiane e straniere, nel settore delle scienze della terra;

     g) alla redazione e alla stampa del Bollettino del Servizio geologico e delle altre pubblicazioni ufficiali;

     h) alla raccolta e alla gestione di dati geologici e geofisici, anche su base informatica, per la costituzione di una banca dati nazionale;

     i) all'esercizio dei poteri ispettivi in relazione a scavi, pozzi, perforazioni, rilievi geofisici, ricerche idriche, opere di ingegneria civile;

     l) a studi geologici, geofisici, geominerari e geoapplicativi in altri Stati, anche su richiesta dei Governi interessati.

     4. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. E' coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori.

     5. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

 

     Art. 13. Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari.

     1. Il Servizio provvede a quanto necessario per assicurare la costituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349, del comitato scientifico di cui all'art. 11 della stessa legge e dei comitati tecnico-scientifici di settore di cui al comma 7 dell'articolo testè richiamato. In particolare, il Servizio organizza e coordina gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi.

     2. Il Servizio provvede altresì, avvalendosi di una apposita struttura, alle funzioni di competenza del Ministero per la predisposizione e la gestione dei piani di ricerca in materia ambientale e per il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità europea, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     3. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore, con funzioni di vicedirettore, e da un primo dirigente, entrambi del ruolo amministrativo.

 

     Art. 14. Servizio affari generali e del personale.

     1. Il Servizio cura gli affari generali e riservati del Ministero e in particolare la formazione e la gestione dei bilanci, i procedimenti di spesa, l'economato, i contratti, il cerimoniale e le onorificenze, la biblioteca, la pubblicazione del «Bollettino ufficiale» del Ministero.

     2. Il Servizio provvede all'amministrazione del personale in servizio presso il Ministero, ai relativi concorsi di ammissione e promozione, alle assunzioni obbligatorie, ai passaggi di carriera, al trattamento del personale in quiescenza, alle attività di formazione e aggiornamento professionale e ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine al reclutamento e alla riqualificazione del personale inquadrato.

     3. Il Servizio cura la segreteria del consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina del Ministero.

     4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni:

     divisione 1ª - affari generali e riservati, avente competenza anche per l'economato, per il cerimoniale e le onorificenze, per la biblioteca e per la pubblicazione del «Bollettino ufficiale» del Ministero;

     divisione 2ª - bilancio e gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio;

     divisione 3ª - contratti e convenzioni, avente anche compiti di collaborazione in materia con gli altri Servizi;

     divisione 4ª - personale, avente competenza per la gestione del personale in servizio e in quiescenza e per la segreteria del consiglio d'amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero.

     5. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle quattro divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo.

     6. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.

 

     Art. 15. Gestione dei capitoli di spesa.

     1. Ciascun Servizio attende alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi.

 

     Art. 16. Archivi dei servizi e degli uffici centrali del Ministero.

     1. Presso ciascun Servizio e presso ciascuno degli uffici di cui al titolo I, capo II, del presente regolamento è costituito un archivio.

     2. I dirigenti dei Servizi e i capi degli uffici curano il flusso delle informazioni tra le varie strutture del Ministero ed adottano disposizioni atte a consentire la reciproca consultazione degli archivi.

 

     Art. 17. Conferenza dei direttori dei Servizi.

     1. La conferenza dei direttori dei Servizi è composta dai direttori dei Servizi del Ministero. E' convocata e presieduta dal Ministro.

     2. La conferenza assicura il coordinato esercizio delle funzioni del Ministero che non siano di esclusiva competenza di un singolo Servizio. Esprime il suo parere su specifici problemi quando ne sia richiesta dal Ministro.

 

     Art. 18. Consiglio di amministrazione e commissioni di disciplina.

     1. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

Capo V - Organi di alta consulenza

 

     Art. 19. Comitato scientifico.

     1. Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente è presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     2. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

     3. Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.

 

     Art. 20. Consiglio nazionale dell'ambiente.

     1. Il Consiglio nazionale dell'ambiente è presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     2. Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente, le norme per il proprio funzionamento.

     3. Il Consiglio si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.

 

     Art. 21. Comitati tecnico-scientifici di settore.

     1. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, comitati tecnico- scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e nel settore delle aree protette, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     2. Il consiglio nazionale dell'ambiente deve pronunciarsi entro trenta giorni sulla richiesta di parere avanzata dal Ministro dell'ambiente per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico di settore. Trascorso detto termine, il Ministro può comunque procedere all'emanazione del decreto istitutivo. Qualora il Ministro provveda in assenza o in contrasto con il parere del Consiglio nazionale dell'ambiente, il provvedimento deve essere motivato.

     3. Di ciascun comitato tecnico-scientifico di settore sono chiamati a far parte esperti qualificati nel settore considerato, indicati nel decreto istitutivo. Uno di essi, indicato nel decreto istitutivo, ha funzioni di presidente.

TITOLO SECONDO

Personale

Capo I - Norme generali

 

     Art. 22. Ruolo e dotazioni organiche del Ministero.

     1. E' istituito il ruolo del personale del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente per il personale civile dello Stato.

     2. Le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente comprendono le unità di personale di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 23. Copertura dei posti di organico.

     1. Alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente può provvedere, in prima applicazione, mediante inquadramento a domanda del personale di cui all'art. 15, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     2. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma è disposto dal Ministro dell'ambiente secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 7, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, e per il personale di cui alla lettera C della norma stessa dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

     3. In sede di prima applicazione, il 30 per cento dei posti di primo dirigente è conferito con le modalità di cui all'art. 16 della legge sopra citata.

     4. Alla normale provvista del personale per la copertura dei posti di organico si provvede mediante pubblici concorsi, in base alle norme per il personale civile dello Stato.

 

     Art. 24. Utilizzazione di personale esterno.

     1. Il Ministero può avvalersi, per le sue esigenze funzionali e per attività di consulenza, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale appartenente ad altre amministrazioni, comprese quelle di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o in analoga posizione consentita dagli ordinamenti degli enti di appartenenza. Il relativo trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di provenienza, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

     2. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministero può altresì avvalersi del personale di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     3. Il trattamento economico del personale di cui al comma 2 del presente articolo è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, con l'osservanza delle norme vigenti.

 

     Art. 25. Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     1. Ai fini del reclutamento, della formazione e della riqualificazione tecnica del personale il Ministero può inoltre avvalersi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.

Capo II - Dotazioni organiche

 

     Art. 26. Dotazioni organiche del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.

     1. Al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

     a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

     b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

     c) un dirigente superiore del ruolo tecnico;

     d) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

     e) tre primi dirigenti del ruolo tecnico;

     f) due unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

     g) sedici unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale;

     h) quarantuno unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui ventuno con la qualifica di ufficiale ecologico e venti con la qualifica di segretario;

     i) trentadue unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui cinque con la qualifica di coadiutore meccanografo, dodici con la qualifica di assistente ecologico e quindici con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

     l) sei unità della carriera ausiliaria 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

 

     Art. 27. Dotazioni organiche del Servizio conservazione della natura.

     1. Al Servizio conservazione della natura sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

     a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

     b) un dirigente superiore del ruolo tecnico;

     c) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

     d) due primi dirigenti del ruolo tecnico;

     e) tre unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

     f) sette unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale;

     g) diciassette unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui sette con la qualifica di ufficiale ecologico e dieci con la qualifica di segretario;

     h) dodici unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui quattro con la qualifica di assistente ecologico e otto con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

     i) due unità della carriera ausiliaria 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

 

     Art. 28. Dotazioni organiche del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

     1. Al Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

     a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

     b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

     c) un dirigente superiore del ruolo tecnico;

     d) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

     e) due primi dirigenti del ruolo tecnico;

     f) tre unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

     g) quindici unità della carriera direttiva, 7¢ e 8° livello funzionale;

     h) trentacinque unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui venti con la qualifica di ufficiale ecologico e quindici con la qualifica di segretario;

     i) ventisei unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui otto con la qualifica di coadiutore meccanografo, quattro con la qualifica di assistente ecologico e quattordici con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

     l) cinque unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

 

     Art. 29. Dotazioni organiche del Servizio geologico.

     1. Al servizio geologico sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

     a) un dirigente generale del ruolo tecnico;

     b) due dirigenti superiori del ruolo tecnico;

     c) quattro primi dirigenti del ruolo tecnico;

     d) un ispettore generale e un geologo capo del ruolo ad esaurimento;

     e) ventinove unità della carriera direttiva tecnica, 7° e 8° livello funzionale;

     f) ventisei unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui ventitre con la qualifica di perito e tre con la qualifica di segretario;

     g) sette unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, con la qualifica di assistente;

     h) cinque unità della carriera ausiliaria, 2°, 3° e 4° livello funzionale, di cui tre con la qualifica di commesso e due con la qualifica di agente tecnico;

     i) quattro unità di personale operaio, 3°, 4° e 5° livello funzionale, con la qualifica di operaio.

 

     Art. 30. Dotazioni organiche del Servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero dell'ambiente e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari.

     1. Al servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di alta consulenza del Ministero dell'ambiente e per l'organizzazione e il funzionamento dei loro uffici ausiliari sono assegnate, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

     a) un dirigente generale del ruolo amministrativo;

     b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

     c) un primo dirigente del ruolo amministrativo;

     d) due unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

     e) due unità della carriera direttiva tecnica 7° e 8° livello funzionale;

     f) quattro unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui due con la qualifica di ufficiale ecologico e due con la qualifica di segretario;

     g) quattro unità della carriera esecutiva 4° e 5° livello funzionale, di cui due con la qualifica di coadiutore meccanografo e due con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

     h) due unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, con la qualifica di commesso.

 

     Art. 31. Dotazioni organiche del Servizio affari generali e del personale.

     1. Al Servizio affari generali e del personale sono attribuite, in pianta organica, le seguenti unità di personale:

     a) un dirigente generale del ruolo amministrativo;

     b) un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

     c) quattro primi dirigenti del ruolo amministrativo;

     d) dieci unità della carriera direttiva amministrativa, 7° e 8° livello funzionale;

     e) trentatre unità della carriera di concetto, 6° e 7° livello funzionale, di cui ventitre con la qualifica di segretario e dieci con la qualifica di ragioniere;

     f) sessantadue unità della carriera esecutiva, 4° e 5° livello funzionale, di cui cinque con la qualifica di coadiutore meccanografo, e cinquantasette con la qualifica di coadiutore-archivista dattilografo;

     g) trentacinque unità della carriera ausiliaria, 2° e 3° livello funzionale, di cui quindici con la qualifica di commesso e venti con la qualifica di agente tecnico.

 

     Art. 32. Assegnazioni di personale disposte dal Ministro.

     1. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissati i contingenti di personale da destinare agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento.

     2. Con la procedura di cui al comma precedente si provvede alla revisione dei contingenti, in relazione ad intervenuti mutamenti delle esigenze funzionali.

     3. Con la stessa procedura si può provvedere all'assegnazione temporanea di unità di personale a servizi diversi da quelli in cui sono organicamente incardinati, in relazione a speciali esigenze funzionali.

     4. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale del Gabinetto e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, gli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento possono essere destinate unità di personale ai sensi del precedente art. 24, comma I, anche con funzioni di direzione.

     Art. 33. Ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici.

     1. La ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici è disposta, secondo criteri funzionali, dai direttori dei servizi e dai capi degli uffici, in ogni caso, in cui non sia vincolata ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

 

 


[1] Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di cui alla presente lettera ha assunto, per effetto dell'art. 17 della L. 23 marzo 2001, n. 93 la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.