§ 79.2.337 - O.P.C.M. 1 agosto 2005, n. 3452.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:01/08/2005
Numero:3452


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. L'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la più [...]
Art. 3.      1. Il presidente della provincia di Rieti è nominato Commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro il 31 dicembre 2005, [...]
Art. 4.      1. Per far fronte agli ulteriori e più gravosi impegni connessi all'attività del commissario delegato e conseguenti all'apertura di nuovi cantieri di lavori, il commissario delegato - gen. Jucci [...]
Art. 5.      1. In relazione alle attività di vigilanza e controllo dei siti di bonifica da porre in essere nel territorio della regione Campania e negli altri siti di interesse nazionale da parte del [...]
Art. 6.      1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione [...]
Art. 7.      1. Le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini [...]
Art. 8.      1. Al fine di assicurare in termini di imperiosa urgenza la realizzazione delle opere necessarie per fronteggiare il contesto emergenziale di cui dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 9.      1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato - Presidente della regione Campania per l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti [...]


§ 79.2.337 - O.P.C.M. 1 agosto 2005, n. 3452.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 5 agosto 2005, n. 181)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2002, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3225, del 2 luglio 2002 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266, del 7 marzo 2003 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, recante «Proroga dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle aree marine interessate, nonchè nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del 10 settembre 2004 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, recante «Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonchè le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, n. 3443 del 15 giugno 2005 e n. 3449 del 15 luglio 2005;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3404 del 25 febbraio 2005, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti ed iniziati il 26 settembre 1997», ed in particolare l'art. 1, con il quale il prof. Luigi Ciaramelletti, già sub-commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, è nominato commissario delegato per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative già programmate per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi;

Vista la nota del 20 giugno 2005 del prof. Luigi Ciaramelletti con cui il medesimo rassegna le dimissioni dall'incarico di commissario delegato;

Vista la nota del 28 giugno 2005 del Presidente della regione Lazio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3395 del 28 gennaio 2005 e n. 3349 del 15 luglio 2005;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre2005, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista la nota del 21 luglio 2005 del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, nonchè le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003 e n. 3431 del 3 maggio 2005 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che in conseguenza degli attentati che hanno duramente colpito Sharm El Sheik nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2005 vi è la necessità di entrare in contatto con i numerosi cittadini italiani presenti, a diverso titolo, nell'area per fornire tutte le utili informazioni, nonchè ogni forma di assistenza;

Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalità è costituito dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili di messaggi da parte dei gestori dei servizi di telefonia mobile;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;

Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 26 luglio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004»;

Vista la nota del 13 e 27 luglio 2005 del Prefetto di Chieti - Commissario delegato, nonchè la nota del 27 luglio 2005 della Direzione generale dell'Anas S.p.a.;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 21 luglio 2005 presso il Dipartimento della protezione civile, a cui hanno partecipato oltre al commissario delegato i rappresentanti dell'Anas, finalizzata ad affrontare talune problematiche inerenti alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione del ponte sul fiume Sangro, sorte nel corso dei procedimenti di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Vista la nota del 26 luglio 2005 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1. [1]

     [1. Al fine di fronteggiare le ricorrenti situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità nel territorio delle isole di Panarea e di Stromboli, il Commissario delegato - Prefetto di Messina ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, sulla base degli elementi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375, del 10 settembre 2004, è autorizzato, ove ritenuto necessario, a disciplinare modalità e termini per consentire l'approdo, in condizioni di sicurezza, alle predette isole delle unità navali non di linea limitatamente al periodo estivo, e comunque, non oltre la durata dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004 [2].]

 

     Art. 2.

     1. L'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi a gestione diretta nell'area del sud-est asiatico, nonchè il pieno rispetto dei termini di pagamento contrattualmente stabiliti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario. Su tale conto possono essere fatte affluire le risorse destinate allo scopo e depositate sul conto corrente bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394, nonchè quelle messe a disposizione dal Dipartimento per le medesime finalità. Un primo trasferimento di risorse è disposto al momento della stipula di ciascun contratto in misura pari al 40% dell'importo contrattuale. Le somme utilizzate sono di volta in volta reintegrate con successivi trasferimenti. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto bancario è effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal Capo del Dipartimento con proprio provvedimento» [3].

     2. [Al conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, e successive modificazioni, possono affluire, altresì, le risorse relative alla quota parte di finanziamento posta a carico del Dipartimento della protezione civile per gli interventi a gestione diretta] [4].

     3. Gli interessi maturati sulle giacenze relative alle risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, nonchè quelli maturati sulle giacenze relative alle risorse affluite sul conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, sono utilizzati, al netto dei costi di gestione, per le medesime finalità che caratterizzano rispettivamente gli ambiti di operatività dei due predetti conti correnti.

     4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse del conto corrente bancario istituito ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, ed alimentato dai fondi del Dipartimento stesso, a corrispondere ai volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile in favore delle popolazioni dei territori dello Sri Lanka colpiti dallo tsunami del 26 dicembre 2004, anticipazioni, nei limiti delle prestazioni effettuate, rispetto sia al compenso mensile, sia all'indennità estero, sia all'indennità giornaliera per il vitto e l'alloggio nei termini previsti nel bando straordinario di selezione pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 7 del 25 gennaio 2005 e n. 9 del 1° febbraio 2005 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Le predette anticipazioni saranno oggetto di rimborso da parte dei volontari beneficiari attraverso versamenti sul conto corrente bancario di cui al presente comma.

     5. A decorrere dalla data della presente ordinanza, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, trovano applicazione limitatamente a non più di venticinque unità di personale direttamente impegnato nelle attività connesse alle situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico, individuate con appositi provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

     6. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale, il personale in servizio in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, continua a prestare servizio presso il medesimo Dipartimento per la durata degli stati di emergenza citati in premessa.

 

     Art. 3.

     1. Il presidente della provincia di Rieti è nominato Commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 [5].

     2. Il predetto commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale, da istituire con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato Presidente della regione Lazio ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

 

     Art. 4.

     1. Per far fronte agli ulteriori e più gravosi impegni connessi all'attività del commissario delegato e conseguenti all'apertura di nuovi cantieri di lavori, il commissario delegato - gen. Jucci è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, di ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel limite di venti unità, in possesso di qualificata esperienza professionale nelle materie di interesse dell'ordinanza di protezione civile n. 3270 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con istituti universitari ed altri enti di ricerca.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ed in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, il commissario delegato - gen.le Jucci è autorizzato ad avvalersi di ulteriori tre unità di consulenti in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3270/2003, e successive modifiche ed integrazioni, di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della predetta ordinanza, per un importo comunque non superiore ciascuno ad Euro 20.000,00 l'anno.

     3. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle attività da porre in essere per il superamento della situazione emergenziale di cui al presente articolo, il commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi di due consulenti scelti tra gli Avvocati dello Stato o tra i Magistrati Amministrativi, da autorizzarsi in via d'urgenza e dallo stesso commissario designati, cui corrispondere una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento [6].

     4. Al fine di consentire il più tempestivo espletamento delle procedure di affidamento dei lavori necessari al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, il commissario delegato è autorizzato a dar corso alla pubblicazione dei relativi bandi di gara anche in attesa dell'integrale disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie, fermo restando che la conseguente attività contrattuale potrà formalizzarsi solo al conseguimento della predetta integrale disponibilità.

 

     Art. 5.

     1. In relazione alle attività di vigilanza e controllo dei siti di bonifica da porre in essere nel territorio della regione Campania e negli altri siti di interesse nazionale da parte del comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, le risorse finanziarie assegnate al medesimo comando ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3449 del 15 luglio 2005, possono essere utilizzate anche per la corresponsione delle indennità spettanti al personale impiegato nelle predette attività di controllo.

 

     Art. 6.

     1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004 e successivamente con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogato di ulteriori due mesi.

 

     Art. 7.

     1. Le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani presenti nell'area di Sharm El Sheik. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, appositi messaggi, il cui testo è concordato con il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare le occorrenti forme di assistenza connessa al coinvolgimento di cittadini italiani in relazione alla situazione d'emergenza che ha interessato la cittadina egiziana di Sharm El Sheik.

 

     Art. 8.

     1. Al fine di assicurare in termini di imperiosa urgenza la realizzazione delle opere necessarie per fronteggiare il contesto emergenziale di cui dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, ed in relazione alla progettazione in atti, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, lettera a), della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, l'impresa aggiudicataria dei lavori provvede al compimento degli occorrenti interventi realizzativi sulla base del progetto approvato dal commissario delegato prefetto di Chieti, ovvero di eventuali varianti dal medesimo approvate.

 

     Art. 9.

     1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato - Presidente della regione Campania per l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, sono vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 19 marzo 2009, n. 3749.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 10 luglio 2008, n. 3691.

[3] Il terzo e quarto periodo del presente comma sono stati soppressi dall'art. 5 della O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 3469.

[4] Comma soppresso dall'art. 5 della O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 3469.

[5] I poteri commissariali conferiti al Presidente della provincia di Rieti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006 all'art. 13 della O.P.C.M. 22 dicembre 2005, n. 3485.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 30 giugno 2006, n. 3529.