§ 79.2.457 - O.P.C.M. 30 giugno 2006, n. 3529.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/06/2006
Numero:3529


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di [...]
Art. 3.      1. Al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata, è autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, a favore dei consorzi costituiti nei bacini [...]
Art. 4.      1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, le parole «di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato amministrativo,» [...]


§ 79.2.457 - O.P.C.M. 30 giugno 2006, n. 3529.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 11 luglio 2006, n. 159)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

     Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006 con il quale, fra l'altro, viene nominato commissario delegato il prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, articolo 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13 e n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

     Considerato che, in relazione alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale in materia socio economico ambientale, si rende necessario disporre di misure urgenti ed eccezionali finalizzate a consentire l'espletamento delle ulteriori attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei commissari delegati in materia di protezione civile;

     Considerato altresì che, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 245 del 2005, come convertito nella legge n. 21 del 2006, non ha ancora provveduto ad indicare la localizzazione dei siti per le discariche di servizio nella regione Campania;

     Visti gli esiti delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile con i rappresentanti della regione Campania e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Acquisita l'intesa della regione Campania con la nota del 27 giugno 2006;

     Vista la nota del 28 giugno dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1. [1]

     [1. Al fine di assicurare le opportune sinergie per accellerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura degli stati d'emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, nonchè per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un'apposita struttura con funzione di coordinamento e di supporto delle attività svolte dai commissari delegati] [2].

     2. [Tale struttura avrà in particolare il compito di:

     a) formulare indicazioni ai commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa circa le migliori soluzioni per assicurare livelli adeguati per la raccolta differenziata dell'umido, anche ai fini della sua trasformazione in compost di qualità per il successivo riutilizzo;

     b) formulare proposte per ottenere da parte del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei consorzi di filiera il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio fissati dalla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio;

     c) formulare proposte ai fini dell'adeguamento dei piani regionali per lo smaltimento dei rifiuti, per correggere eventuali violazioni della normativa di derivazione comunitaria;

     d) fornire indirizzi per l'utilizzo appropriato delle balle di rifiuti trattati;

     e) promuovere altresì le iniziative di informazione per incentivare presso la popolazione la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti;

     f) formulare proposte per mettere in condivisione, tra le regioni in cui vige lo stato d'emergenza, le discariche di servizio, anche in fase di gestione post-operativa dove residuino volumetrie disponibili ed ai fini della messa in sicurezza, nonchè, ove possibile, gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti] [3].

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può altresì avvalersi di un massimo di quaranta unità di personale comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ed è autorizzato a svolgere attività di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili [4].

     4. [Per le medesime finalità il predetto Dicastero può avvalersi fino ad un massimo di venti esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede all'individuazione dei predetti esperti e del personale di cui al comma 2. Ai predetti consulenti, ed al soggetto che presiede la struttura di cui al comma 2, qualora dipendenti pubblici, è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% degli emolumenti allo stato in godimento. Per i consulenti non dipendenti pubblici, nel provvedimento di nomina si provvede a determinarne i relativi compensi, sulla base di quanto spettante ai consulenti dipendenti pubblici ed in relazione al profilo professionale ed alle mansioni a cui sono adibiti presso la medesima struttura]. [5]

     5. [I commissari delegati di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, riferiscono mensilmente alla predetta struttura sulle iniziative assunte per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle ordinanze di protezione civile evidenziando e motivando le eventuali criticità e indicando le misure che si intendono adottare per consentire che la realizzazione degli interventi avvenga nei tempi stabiliti dai predetti decreti] [6].

     6. Il prefetto di Napoli provvede altresì al pagamento degli oneri del personale operante presso la struttura del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo è corrisposto al prefetto di Napoli un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate ancora disponibili presso la contabilità speciale intestata al medesimo prefetto.

     8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti provvede il prefetto di Napoli con le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale al medesimo intestata che presenta la necessaria capienza finanziaria [7].

     9. Al fine di contenere le spese del personale di cui si avvale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività connesse alle ordinanze di protezione civile, fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, è ridotto nella misura del 10% il numero complessivo degli esperti previsti dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 3048/2000, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 3062/2000, dall'art. 4, comma 2 dell'ordinanza n. 3106/01, dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza 3136/01, dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza n. 3186/02, dall'art. 2, comma 8 dell'ordinanza n. 3198/02, dall'art. 9, comma 7 dell'ordinanza n. 3217/02, dall'art. 6, comma 6 dell'ordinanza n. 3261/03 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3270/03 in materia socio-economico-ambientale, ed il relativo onere. A tal fine, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, cessano gli incarichi ancora in essere, affidati in base alle ordinanze appena citate ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla riorganizzazione delle attività amministrative in materia, affidando nuovi incarichi ed individuando il personale da assegnare all'espletamento delle attività connesse alle ordinanze in materia ambientale.]

 

     Art. 2.

     1. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania (da ora il commissario delegato) provvede, d'intesa con il presidente della regione Campania ed i presidenti delle province interessate, ad individuare le discariche di servizio localizzate nella medesima regione presso le quali conferire immediatamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, anche tra quelle in fase di gestione post-operativa, a condizione che residuino volumetrie disponibili per l'ulteriore conferimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ed al fine di garantire la messa in sicurezza, avvalendosi, ove ritenuto necessario, delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile in premessa citate con oneri a carico dei fondi commissariali. Per le discariche private il commissario delegato anticipa le somme occorrenti per i relativi interventi assicurandone il recupero presso coloro i quali sono tenuti, in base alla normativa vigente, a farsi carico dei relativi oneri. Ai fini della messa in sicurezza delle predette discariche, il commissario delegato può utilizzare i materiali inerti estratti dal piede della frana di Montaguto (Avellino), previa verifica tecnica dell'adeguatezza dei materiali geologici.

     2. Il commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, è autorizzato ad individuare, anche al fine della loro ricomposizione morfologica, cave dismesse e/o abbandonate, per il conferimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi in uscita dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, il commissario delegato si avvale dei prefetti delle province della regione stessa, che garantiscono la puntuale attuazione delle determinazioni commissariali.

     4. Il commissario delegato propone al presidente della regione Campania modifiche del piano cave al fine di ridurre il volume dell'attività estrattiva nelle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti.

     5. [Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare il 50% delle quote di ristoro dovute ai comuni sedi degli impianti del ciclo integrato dei rifiuti ai sensi delle disposizioni vigenti] [8].

     6. In considerazione della vicinanza delle aree, siti ed impianti di cui al comma precedente ai centri abitati dei comuni limitrofi a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a valere sugli importi incassati per la tariffa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, è autorizzato a riconoscere ai comuni confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti un contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, che verrà riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e della distanza dello stesso dal centro abitato del contiguo comune, secondo criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti [9].

 

     Art. 3.

     1. Al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata, è autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo pari ad euro 43.000.000,00, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

     2. La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° giugno 2006, un'ulteriore maggiorazione pari ad euro 0,018 per chilogrammo di rifiuto conferito, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2005, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua.

     2-bis. Fino al 31 dicembre 2007 è autorizzato, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo di euro 55.500.000,00 per le attività di implementazione della raccolta differenziata, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2948/1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999 [10].

     2-ter. La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° febbraio 2007, l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2006, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua [11].

     3. Il commissario delegato è autorizzato a rimodulare la tariffa nel caso di mancata individuazione delle discariche in ambito regionale e/o provinciale, con la possibilità di variare la stessa anche per singola provincia.

     4. I comuni della regione Campania che provvedono all'implementazione dei servizi di igiene urbana, prevedendo l'assunzione di altro personale, sia pure per il tramite di ditte private appaltatrici del servizio, devono coprire il 75 per cento del fabbisogno attingendo dai lavoratori assegnati, in virtù dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948/99, ai consorzi di bacino di cui alla legge della regione Campania, n. 10/93.

     5. Per ciascun lavoratore stabilmente impegnato a partire dal 1° giugno 2006, il cui costo è posto a totale carico dei comuni beneficiari, il Commissariato e successivamente la regione Campania riconoscerà al comune il contributo equivalente allo smaltimento di 20 ton/mese di RSU fino al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 4.

     1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, le parole «di un avvocato dello Stato e di un ulteriore magistrato amministrativo,» sono sostituite dalle parole «di due consulenti scelti tra gli Avvocati dello Stato o tra i Magistrati Amministrativi».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo soppresso dall'art. 3 della O.P.C.M. 20 febbraio 2008, n. 3657.

[2] Comma soppresso dall'art. 1 della O.P.C.M. 9 agosto 2007, n. 3605.

[3] Comma soppresso dall'art. 1 della O.P.C.M. 9 agosto 2007, n. 3605.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 9 agosto 2007, n. 3605.

[5] Comma modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. n. 3536 e soppresso dall'art. 1 della O.P.C.M. 9 agosto 2007, n. 3605.

[6] Comma soppresso dall'art. 1 della O.P.C.M. 9 agosto 2007, n. 3605.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 27 dicembre 2006, n. 3559.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.

[9] Comma già sostituito dall'art. 2 della O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3783.

[10] Comma aggiunto dall'art. 12 della O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580.

[11] Comma aggiunto dall'art. 12 della O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580.